Art. 19 
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009, che  stabilisce  norme
  relative  alla  messa  a  disposizione  sul  mercato  di   prodotti
  fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009
  e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003. 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai  sensi  dell'articolo  3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno  o  piu'  decreti
legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 5 giugno 2019. 
  2. Nell'esercizio della  delega  di  cui  al  comma  1  il  Governo
osserva, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui
all'articolo 32 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a) indicare il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali  quale  autorita'  competente  nazionale  e  autorita'   di
notifica, nonche' l'Ente unico nazionale di accreditamento (Accredia)
quale organismo di valutazione  e  controllo  della  conformita'  per
l'applicazione del regolamento (UE) 2019/1009; 
    b) definire le procedure di controllo dei prodotti  fertilizzanti
forniti di marchio CE di cui al  regolamento  (UE)  2019/1009  e  dei
prodotti fertilizzanti nazionali; 
    c) definire un Piano di controllo  nazionale  pluriennale  per  i
prodotti fertilizzanti  forniti  di  marchio  CE  e  per  i  prodotti
fertilizzanti  nazionali,  tenuto  conto  delle  caratteristiche  dei
singoli prodotti; 
    d) adeguare  e  semplificare  le  norme  vigenti  in  materia  di
prodotti  fertilizzanti  nazionali  sulla   base   delle   conoscenze
tecnico-scientifiche; 
    e) in adeguamento ai nuovi obblighi  introdotti  dal  regolamento
(UE)  2019/1009,  in  ordine  alla  responsabilita'  degli  operatori
economici sulla conformita' dei  prodotti  fertilizzanti  dell'Unione
europea e per un piu' elevato livello  di  protezione  della  salute,
della  sicurezza  dei  consumatori   e   dell'ambiente,   ridurre   e
semplificare gli oneri informativi e i procedimenti amministrativi  a
carico degli operatori professionali, con particolare  riguardo  alle
piccole  e  medie  imprese,  al  fine  di  ridurre  costi  e  termini
procedimentali; 
    f) predisporre un  sistema  informativo  per  la  raccolta  delle
informazioni relative  al  settore  dei  prodotti  fertilizzanti,  da
collegare con i  sistemi  informativi  dell'Unione  europea  e  delle
regioni; 
    g) definire le tariffe per la valutazione di nuove  categorie  di
prodotto, le tariffe  per  i  controlli  dei  prodotti  fertilizzanti
inseriti nel registro nazionale nonche' le tariffe  per  i  controlli
dei prodotti fertilizzanti immessi in commercio; 
    h) apportare ogni opportuna modifica alle norme  dell'ordinamento
interno, al  fine  di  dare  piena  attuazione  alle  previsioni  del
regolamento   (UE)   2019/1009,   con   particolare   riguardo   alle
disposizioni non direttamente applicabili, e  abrogare  espressamente
le norme interne che risultino incompatibili con quelle del  medesimo
regolamento, provvedendo qualora necessario all'introduzione  di  una
normativa organica in materia di fertilizzanti; 
    i) ridefinire il sistema sanzionatorio per  la  violazione  delle
disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009 attraverso la  previsione
di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate  alla
gravita' delle relative violazioni, anche con  riguardo  all'utilizzo
dei fanghi di depurazione, salvo che il fatto costituisca reato; 
    l) destinare i proventi derivanti dalle  sanzioni  amministrative
pecuniarie previste dai decreti legislativi di  cui  al  comma  1  al
miglioramento  dell'attivita'  di  sorveglianza   sul   settore   dei
fertilizzanti e sul ciclo di trattamento dei  fanghi  di  depurazione
nonche' delle campagne comunicative di sensibilizzazione; 
    m)  evitare  la  creazione  di  appesantimenti  burocratici   non
indispensabili alle aziende agricole utilizzatrici. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Per il testo dell'articolo 3 del decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n. 281 si veda nelle note all'articolo 16. 
              - Il Regolamento (CE) n.  2019/1009/UE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio,  del  5  giugno  2019,  stabilisce
          norme relative alla messa a  disposizione  sul  mercato  di
          prodotti fertilizzanti dell'UE, modifica i regolamenti (CE)
          n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e  abroga  il  regolamento
          (CE) n. 2003/2003. 
              - Per il testo dell'articolo 32 della legge 24 dicembre
          2012, n.234 si veda nelle note all'articolo 1.