Art. 2 
 
        Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di 
          violazioni di atti normativi dell'Unione europea 
 
  1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato  ad
adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012,  n.
234, e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32,
comma 1, lettera d), della medesima legge, entro diciotto mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni  recanti
sanzioni penali  o  amministrative  per  le  violazioni  di  obblighi
contenuti in  direttive  europee  recepite  in  via  regolamentare  o
amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione  europea  pubblicati
alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non
siano gia' previste sanzioni penali o amministrative. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il testo degli artt.  32  e  33  della  legge  24
          dicembre 2012, n.234 si veda nelle note all'articolo 1.