Art. 20 Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1071/2009, n. 1072/2009 e n. 1073/2009, in materia di trasporto su strada di merci e persone, nonche' alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2020/1054 e 2016/403, in materia di condizioni di lavoro dei conducenti e sull'uso dei tachigrafi, al regolamento (UE) n. 165/2014, in materia di tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, e al regolamento (UE) 2020/1055, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada. 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (CE) n. 1071/2009, n. 1072/2009 e n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, (UE) 2016/403 della Commissione, del 18 marzo 2016, (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, e (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) provvedere alla semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi all'attivita' di trasporto su strada e allo snellimento delle relative procedure, favorendo l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; b) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di trasporto su strada nonche' di condizioni di lavoro per i conducenti e di uso dei tachigrafi, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' delle relative violazioni, determinando altresi' le modalita' di contestazione delle violazioni e di notificazione delle sanzioni; c) potenziare la collaborazione informatica tra i soggetti istituzionali coinvolti nello scambio di comunicazioni con le autorita' competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea sulle sanzioni irrogate per violazioni della normativa europea in materia di trasporto su strada.
Note all'art. 20: - Per il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 si veda nelle note all'articolo 16. - Il Regolamento (CE) n. 1071/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio. - Il Regolamento (CE) n. 1072/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (rifusione). - Il Regolamento (CE) n. 1073/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (rifusione). - Il Regolamento (CE) n. 2020/1054/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi. - Il Regolamento (CE) n. 2016/403/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2016, integra il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione di infrazioni gravi alle norme dell'Unione che possono portare alla perdita dell'onorabilita' del trasportatore su strada e modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. - Il Regolamento (CE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, e' relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada. - Il Regolamento (CE) 2020/1055/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, e' relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada. - Per il testo dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n.234 si veda nelle note all'articolo 1.