Art. 3 Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2121, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere. 1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) estendere, in quanto compatibili, le disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2019/2121 alle societa' diverse dalle societa' di capitali, purche' iscritte nel registro delle imprese, con esclusione delle societa' cooperative a mutualita' prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile, e alle societa' regolate dalla legge di uno Stato membro diverse dalle societa' di capitali; b) estendere, in quanto compatibili, le disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2019/2121 alle trasformazioni, fusioni e scissioni alle quali partecipano, o da cui risultano, una o piu' societa' non aventi la sede statutaria, l'amministrazione centrale o il centro di attivita' principale nel territorio dell'Unione europea; c) disciplinare le trasformazioni, le fusioni e le scissioni di societa' regolate dalla legge italiana a cui partecipano, o da cui risultano, societa' regolate dalla legge di altro Stato anche non appartenente all'Unione europea; d) disciplinare le trasformazioni, le fusioni e le scissioni a cui partecipano, o da cui risultano, altri enti non societari i quali abbiano quale oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attivita' di impresa, purche' regolati dalla legge di uno Stato membro e aventi la sede statutaria, l'amministrazione centrale o il centro di attivita' principale nel territorio dell'Unione europea; e) disciplinare le scissioni transfrontaliere, totali o parziali, che comportano il trasferimento del patrimonio attivo e passivo a una o piu' societa' preesistenti; f) disciplinare il trasferimento della sede sociale all'estero da parte di una societa' regolata dalla legge italiana senza mutamento della legge regolatrice, con integrazione delle relative disposizioni del codice civile e dell'articolo 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218, precisando se e a quali condizioni l'operazione sia ammissibile e prevedendo, ove ritenuto ammissibile, opportuni controlli di legalita' e tutele equivalenti a quelle previste dalla direttiva (UE) 2019/2121 e stabilendo, infine, un regime transitorio, applicabile prima della data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, per le societa' che alla medesima data hanno trasferito la sede all'estero mantenendo la legge italiana; g) disciplinare i procedimenti giurisdizionali, anche di natura cautelare, per la tutela avverso le determinazioni dell'autorita' competente in materia di rilascio del certificato preliminare di cui agli articoli 86-quaterdecies, 127 e 160-quaterdecies della direttiva (UE) 2017/1132, anche per il caso di mancata determinazione, nonche' avverso le determinazioni della medesima autorita' in materia di controllo di legalita' di cui agli articoli 86-sexdecies, 128 e 160-sexdecies della predetta direttiva, prevedendo la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa; h) prevedere, per i creditori i cui crediti sono anteriori all'iscrizione del progetto di operazione transfrontaliera nel registro delle imprese, tutele non inferiori a quelle stabilite dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108; i) individuare i canali informativi utilizzabili dall'autorita' competente per la verifica delle pendenze delle societa' verso creditori pubblici, anche in funzione della richiesta di adeguate garanzie per il pagamento di tali crediti; l) disciplinare gli effetti sui procedimenti di rilascio del certificato preliminare e di controllo previsti dagli articoli 86-quaterdecies, 86-sexdecies, 127, 128, 160-quaterdecies e 160-sexdecies della direttiva (UE) 2017/1132, derivanti dal mancato adempimento e dal mancato rilascio delle garanzie da parte della societa' per le obbligazioni, anche non pecuniarie e in corso di accertamento, esistenti nei confronti di amministrazioni o enti pubblici; m) individuare, nell'ambito della procedura per il rilascio del certificato preliminare di cui agli articoli 86-quaterdecies, 127 e 160-quaterdecies della direttiva (UE) 2017/1132, i criteri per la qualificazione di un'operazione transfrontaliera come abusiva o fraudolenta in quanto volta all'elusione del diritto dell'Unione europea o nazionale o posta in essere per scopi criminali; n) disciplinare i criteri e le modalita' di semplificazione dello scambio dei certificati preliminari tra le autorita' competenti; o) apportare le necessarie modifiche alle disposizioni dettate dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sulla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa in relazione ai procedimenti indicati alla lettera g) nonche' per gli strumenti di tutela giurisdizionale previsti ai sensi della lettera h); p) prevedere che la societa', ai fini del trasferimento di attivita' e passivita' a una o piu' societa' di nuova costituzione regolate dal diritto interno, possa avvalersi della disciplina prevista per la scissione, con le semplificazioni previste dall'articolo 160-vicies della direttiva (UE) 2017/1132, e stabilire che le partecipazioni siano assegnate alla societa' scorporante; q) prevedere una disciplina transitoria delle fusioni transfrontaliere che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, a cui partecipi o da cui risulti una societa' regolata dalla legge di uno Stato che non ha ancora recepito la direttiva (UE) 2019/2121; r) prevedere, per le violazioni delle disposizioni di recepimento della direttiva, l'applicazione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' delle violazioni delle disposizioni stesse, nel limite, per le sanzioni penali, della pena detentiva non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a cinque anni, ferma restando la disciplina vigente per le fattispecie penali gia' previste. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 3: - La direttiva (UE) 20019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio reca la modifica alla direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere (Testo rilevante ai fini del SEE). - Per il testo dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n .234 si veda nelle note all'articolo 1. - Si riporta il testo dell'articolo 2512 del codice civile. «Art. 2512 (Cooperativa a mutualita' prevalente). - Sono societa' cooperative a mutualita' prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che: 1) svolgono la loro attivita' prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi; 2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attivita', delle prestazioni lavorative dei soci; 3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attivita', degli apporti di beni o servizi da parte dei soci. Le societa' cooperative a mutualita' prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci». - Si riporta il testo dell'articolo 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato): «Art. 25 (Societa' ed altri enti). - 1. Le societa', le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, anche se privo di natura associativa, sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio e' stato perfezionato il procedimento di costituzione. Si applica, tuttavia, la legge italiana se la sede dell'amministrazione e' situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale di tali enti. 2. In particolare sono disciplinati dalla legge regolatrice dell'ente: a) la natura giuridica; b) la denominazione o ragione sociale; c) la costituzione, la trasformazione e l'estinzione; d) la capacita'; e) la formazione, i poteri e le modalita' di funzionamento degli organi; f) la rappresentanza dell'ente; g) le modalita' di acquisto e di perdita della qualita' di associato o socio nonche' i diritti e gli obblighi inerenti a tale qualita'; h) la responsabilita' per le obbligazioni dell'ente; i) le conseguenze delle violazioni della legge o dell'atto costitutivo. 3. I trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati». - La direttiva (UE) 2017/1132 - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad alcuni aspetti di diritto societario e' pubblicata nella GUUE del 30 giugno 2017 n. L 169. - Il decreto legislativo 27 giugno 2003, n.168 reca: «Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della L. 12 dicembre 2002, n. 273». - Il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108 reca: «Attuazione della direttiva 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle societa' di capitali.».