Art. 3 
 
Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva  (UE)
  2019/2121, che modifica la  direttiva  (UE)  2017/1132  per  quanto
  riguarda   le   trasformazioni,   le   fusioni   e   le   scissioni
  transfrontaliere. 
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
(UE) 2019/2121  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  27
novembre 2019, il  Governo  osserva,  oltre  ai  principi  e  criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24  dicembre
2012,  n.  234,  anche  i  seguenti  principi  e  criteri   direttivi
specifici: 
    a)  estendere,  in  quanto  compatibili,   le   disposizioni   di
recepimento della direttiva  (UE)  2019/2121  alle  societa'  diverse
dalle societa' di  capitali,  purche'  iscritte  nel  registro  delle
imprese, con  esclusione  delle  societa'  cooperative  a  mutualita'
prevalente di  cui  all'articolo  2512  del  codice  civile,  e  alle
societa' regolate dalla legge  di  uno  Stato  membro  diverse  dalle
societa' di capitali; 
    b)  estendere,  in  quanto  compatibili,   le   disposizioni   di
recepimento  della  direttiva  (UE)  2019/2121  alle  trasformazioni,
fusioni e scissioni alle quali partecipano, o da cui risultano, una o
piu'  societa'  non  aventi  la  sede  statutaria,  l'amministrazione
centrale  o  il  centro  di  attivita'  principale   nel   territorio
dell'Unione europea; 
    c) disciplinare le trasformazioni, le fusioni e le  scissioni  di
societa' regolate dalla legge italiana a cui partecipano,  o  da  cui
risultano, societa' regolate dalla legge di  altro  Stato  anche  non
appartenente all'Unione europea; 
    d) disciplinare le trasformazioni, le fusioni e  le  scissioni  a
cui partecipano, o da cui risultano, altri enti non societari i quali
abbiano  quale  oggetto  esclusivo  o   principale   l'esercizio   di
un'attivita' di impresa, purche' regolati dalla legge  di  uno  Stato
membro e aventi la sede statutaria, l'amministrazione centrale  o  il
centro di attivita' principale nel territorio dell'Unione europea; 
    e) disciplinare le scissioni transfrontaliere, totali o parziali,
che comportano il trasferimento del patrimonio attivo e passivo a una
o piu' societa' preesistenti; 
    f) disciplinare il trasferimento della sede sociale all'estero da
parte di una societa' regolata dalla legge italiana  senza  mutamento
della legge regolatrice, con integrazione delle relative disposizioni
del codice civile e dell'articolo 25 della legge 31 maggio  1995,  n.
218, precisando se e a quali condizioni l'operazione sia  ammissibile
e  prevedendo,  ove  ritenuto  ammissibile,  opportuni  controlli  di
legalita' e tutele equivalenti a quelle previste dalla direttiva (UE)
2019/2121 e stabilendo, infine, un  regime  transitorio,  applicabile
prima della data di entrata in vigore delle nuove  disposizioni,  per
le  societa'  che  alla  medesima  data  hanno  trasferito  la   sede
all'estero mantenendo la legge italiana; 
    g) disciplinare i procedimenti giurisdizionali, anche  di  natura
cautelare, per la tutela  avverso  le  determinazioni  dell'autorita'
competente in materia di rilascio del certificato preliminare di  cui
agli articoli 86-quaterdecies, 127 e 160-quaterdecies della direttiva
(UE) 2017/1132, anche per il caso di mancata determinazione,  nonche'
avverso le determinazioni della  medesima  autorita'  in  materia  di
controllo di legalita' di  cui  agli  articoli  86-sexdecies,  128  e
160-sexdecies della  predetta  direttiva,  prevedendo  la  competenza
delle sezioni specializzate in materia di impresa; 
    h) prevedere, per  i  creditori  i  cui  crediti  sono  anteriori
all'iscrizione  del  progetto  di  operazione  transfrontaliera   nel
registro delle imprese, tutele non inferiori a quelle  stabilite  dal
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108; 
    i) individuare i canali informativi  utilizzabili  dall'autorita'
competente per  la  verifica  delle  pendenze  delle  societa'  verso
creditori pubblici, anche in funzione  della  richiesta  di  adeguate
garanzie per il pagamento di tali crediti; 
    l) disciplinare gli effetti  sui  procedimenti  di  rilascio  del
certificato  preliminare  e  di  controllo  previsti  dagli  articoli
86-quaterdecies,   86-sexdecies,   127,   128,   160-quaterdecies   e
160-sexdecies della direttiva (UE) 2017/1132, derivanti  dal  mancato
adempimento e dal mancato rilascio  delle  garanzie  da  parte  della
societa' per le obbligazioni, anche non  pecuniarie  e  in  corso  di
accertamento, esistenti  nei  confronti  di  amministrazioni  o  enti
pubblici; 
    m) individuare, nell'ambito della procedura per il  rilascio  del
certificato preliminare di cui agli articoli 86-quaterdecies,  127  e
160-quaterdecies della direttiva (UE) 2017/1132,  i  criteri  per  la
qualificazione  di  un'operazione  transfrontaliera  come  abusiva  o
fraudolenta in quanto  volta  all'elusione  del  diritto  dell'Unione
europea o nazionale o posta in essere per scopi criminali; 
    n) disciplinare i criteri e le modalita' di semplificazione dello
scambio dei certificati preliminari tra le autorita' competenti; 
    o) apportare le necessarie modifiche  alle  disposizioni  dettate
dal decreto legislativo 27 giugno  2003,  n.  168,  sulla  competenza
delle sezioni specializzate in materia di  impresa  in  relazione  ai
procedimenti indicati alla lettera g) nonche' per  gli  strumenti  di
tutela giurisdizionale previsti ai sensi della lettera h); 
    p) prevedere che  la  societa',  ai  fini  del  trasferimento  di
attivita' e passivita' a una o piu' societa'  di  nuova  costituzione
regolate  dal  diritto  interno,  possa  avvalersi  della  disciplina
prevista  per  la  scissione,   con   le   semplificazioni   previste
dall'articolo 160-vicies della direttiva (UE) 2017/1132, e  stabilire
che le partecipazioni siano assegnate alla societa' scorporante; 
    q)   prevedere   una   disciplina   transitoria   delle   fusioni
transfrontaliere  che  rientrano  nell'ambito  di  applicazione   del
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, a cui partecipi o da  cui
risulti una societa' regolata dalla legge di uno  Stato  che  non  ha
ancora recepito la direttiva (UE) 2019/2121; 
    r) prevedere, per le violazioni delle disposizioni di recepimento
della direttiva, l'applicazione di sanzioni penali  e  amministrative
efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita'  delle  violazioni
delle disposizioni stesse, nel limite, per le sanzioni penali,  della
pena detentiva non inferiore nel minimo a sei mesi  e  non  superiore
nel massimo a cinque anni, ferma restando la disciplina  vigente  per
le fattispecie penali gia' previste. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  Le   amministrazioni
interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 3: 
              - La direttiva (UE) 20019/2121 del Parlamento europeo e
          del  Consiglio  reca  la  modifica  alla   direttiva   (UE)
          2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni
          e le scissioni transfrontaliere (Testo  rilevante  ai  fini
          del SEE). 
              - Per il testo dell'articolo 32 della legge 24 dicembre
          2012, n .234 si veda nelle note all'articolo 1. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2512  del  codice
          civile. 
              «Art. 2512 (Cooperativa  a  mutualita'  prevalente).  -
          Sono  societa'  cooperative  a  mutualita'  prevalente,  in
          ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che: 
                1) svolgono  la  loro  attivita'  prevalentemente  in
          favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi; 
                2) si avvalgono  prevalentemente,  nello  svolgimento
          della loro  attivita',  delle  prestazioni  lavorative  dei
          soci; 
                3) si avvalgono  prevalentemente,  nello  svolgimento
          della loro attivita', degli apporti di beni  o  servizi  da
          parte dei soci. 
              Le societa'  cooperative  a  mutualita'  prevalente  si
          iscrivono in un apposito albo, presso il  quale  depositano
          annualmente i propri bilanci». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 25 della  legge  31
          maggio 1995,  n.  218  (Riforma  del  sistema  italiano  di
          diritto internazionale privato): 
              «Art. 25 (Societa' ed altri enti). - 1. Le societa', le
          associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico  o
          privato,  anche  se  privo  di  natura  associativa,   sono
          disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio  e'
          stato perfezionato  il  procedimento  di  costituzione.  Si
          applica,  tuttavia,  la   legge   italiana   se   la   sede
          dell'amministrazione e' situata in  Italia,  ovvero  se  in
          Italia si trova l'oggetto principale di tali enti. 
              2.  In  particolare  sono  disciplinati   dalla   legge
          regolatrice dell'ente: 
                a) la natura giuridica; 
                b) la denominazione o ragione sociale; 
                c) la costituzione, la trasformazione e l'estinzione; 
                d) la capacita'; 
                e)  la  formazione,  i  poteri  e  le  modalita'   di
          funzionamento degli organi; 
                f) la rappresentanza dell'ente; 
                g) le  modalita'  di  acquisto  e  di  perdita  della
          qualita' di associato o  socio  nonche'  i  diritti  e  gli
          obblighi inerenti a tale qualita'; 
                h) la responsabilita' per le obbligazioni dell'ente; 
                i) le conseguenze  delle  violazioni  della  legge  o
          dell'atto costitutivo. 
              3. I trasferimenti della sede statutaria in altro Stato
          e le fusioni di  enti  con  sede  in  Stati  diversi  hanno
          efficacia soltanto se posti in  essere  conformemente  alle
          leggi di detti Stati interessati». 
              -  La  direttiva  (UE)  2017/1132   -   Direttiva   del
          Parlamento europeo  e  del  Consiglio  relativa  ad  alcuni
          aspetti di diritto societario e' pubblicata nella GUUE  del
          30 giugno 2017 n. L 169. 
              - Il decreto legislativo 27 giugno  2003,  n.168  reca:
          «Istituzione  di  Sezioni  specializzate  in   materia   di
          proprieta' industriale ed intellettuale presso tribunali  e
          corti d'appello, a  norma  dell'articolo  16  della  L.  12
          dicembre 2002, n. 273». 
              - Il decreto legislativo 30 maggio 2008, n.  108  reca:
          «Attuazione  della  direttiva  2005/56/CE,  relativa   alle
          fusioni transfrontaliere delle societa' di capitali.».