Art. 4 
 
Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva  (UE)
  2019/2161, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio  e  le
  direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e
  del Consiglio per una migliore applicazione e  una  modernizzazione
  delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori. 
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
(UE) 2019/2161  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  27
novembre 2019, il  Governo  osserva,  oltre  ai  principi  e  criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24  dicembre
2012,  n.  234,  anche  i  seguenti  principi  e  criteri   direttivi
specifici: 
    a) apportare alle disposizioni del codice del consumo, di cui  al
decreto legislativo 6 settembre 2005,  n.  206,  le  modifiche  e  le
integrazioni  necessarie  per  il  recepimento   delle   disposizioni
contenute nella direttiva; 
    b) coordinare le disposizioni relative all'indicazione di prezzi,
da introdurre nel codice del consumo, di cui al  decreto  legislativo
n. 206  del  2005,  in  attuazione  delle  modifiche  apportate  alla
direttiva 98/6/CE, con le altre disposizioni vigenti  in  materia  di
indicazione  di  prezzi  e,  in  particolare,  con  le   disposizioni
dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; 
    c)    revisionare    e    adeguare    l'apparato    sanzionatorio
amministrativo, gia' previsto dal  codice  del  consumo,  di  cui  al
decreto legislativo n. 206 del  2005,  nelle  materie  oggetto  della
direttiva  (UE)  2019/2161,  attraverso  la  previsione  di  sanzioni
efficaci, dissuasive e proporzionate  alla  gravita'  delle  relative
violazioni; 
    d) stabilire che i poteri sanzionatori di cui agli articoli 1,  3
e 4 della direttiva (UE) 2019/2161  siano  esercitati  dall'Autorita'
garante della concorrenza e  del  mercato  anche  in  relazione  alle
fattispecie di esclusivo  rilievo  nazionale,  cui  si  applicano  le
disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n.
206 del 2005, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27,  comma
1-bis, del medesimo codice; 
    e) prevedere che il massimo edittale delle  sanzioni  inflitte  a
norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394 del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sia almeno pari  al  4
per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o
negli Stati membri interessati; 
    f) stabilire le specifiche modalita' di  indicazione  del  prezzo
precedente in caso di riduzioni di prezzo per  prodotti  immessi  sul
mercato da  meno  di  trenta  giorni,  nonche'  in  caso  di  aumenti
progressivi della riduzione di prezzo, ed escludere,  in  ogni  caso,
dalla disciplina della indicazione del prezzo precedente i  beni  che
possono deteriorarsi o scadere  rapidamente;  prolungare  altresi'  a
trenta giorni il termine di recesso per  i  contratti  stipulati  nel
contesto  di  visite  a  domicilio  non  richieste  e  di  escursioni
organizzate per vendere prodotti e prevedere che non  si  applichino,
nei medesimi casi, le esclusioni del diritto di recesso. 
 
          Note all'art. 4: 
              - La direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio reca la modifica alla direttiva 93/13/CEE del
          Consiglio e alle direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE
          del Parlamento europeo e del  Consiglio  per  una  migliore
          applicazione e una modernizzazione delle norme  dell'Unione
          relative alla protezione dei consumatori, ed e'  pubblicata
          nella GUUE del 18.12.2019 n. L 328. 
              - Per il testo dell'articolo 32 della legge 24 dicembre
          2012, n. 234 si veda nelle note all'articolo 1. 
              - Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206  reca:
          "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29
          luglio 2003, n. 229". 
              - La direttiva 98/6/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio reca la protezione dei consumatori in materia  di
          indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori,
          ed e' pubblicata nella GUUE del 18. 3. 98 n. L 80. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  15  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n.114 (Riforma della  disciplina
          relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4,
          comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59). 
              «Art. 15 (Vendite  straordinarie).  -  1.  Per  vendite
          straordinarie si intendono le vendite di  liquidazione,  le
          vendite di fine stagione e le  vendite  promozionali  nelle
          quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli,
          reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti. 
              2.  Le  vendite   di   liquidazione   sono   effettuate
          dall'esercente dettagliante al fine  di  esitare  in  breve
          tempo tutte le proprie  merci,  a  seguito  di:  cessazione
          dell'attivita'    commerciale,    cessione    dell'azienda,
          trasferimento dell'azienda in altro locale,  trasformazione
          o  rinnovo  dei  locali  e  possono  essere  effettuate  in
          qualunque momento dell'anno, previa comunicazione al comune
          dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti. 
              3. Le vendite di fine stagione riguardano  i  prodotti,
          di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole
          deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo
          di tempo. 
              4.   Le   vendite    promozionali    sono    effettuate
          dall'esercente dettagliante  per  tutti  o  una  parte  dei
          prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato. 
              5. Nelle vendite disciplinate dal presente articolo  lo
          sconto o il ribasso  effettuato  deve  essere  espresso  in
          percentuale sul prezzo normale di vendita che  deve  essere
          comunque esposto. 
              6. Le regioni,  sentiti  i  rappresentanti  degli  enti
          locali, le organizzazioni dei consumatori e  delle  imprese
          del commercio, disciplinano le modalita' di svolgimento, la
          pubblicita' anche ai fini di una corretta informazione  del
          consumatore,  i  periodi  e  la  durata  delle  vendite  di
          liquidazione e delle vendite di fine stagione. 
              7. Per vendita sottocosto  si  intende  la  vendita  al
          pubblico di uno o piu' prodotti  effettuata  ad  un  prezzo
          inferiore a quello risultante  dalle  fatture  di  acquisto
          maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra
          imposta  o  tassa  connessa  alla  natura  del  prodotto  e
          diminuito   degli   eventuali   sconti   o    contribuzioni
          riconducibili al  prodotto  medesimo  purche'  documentati.
          (14) 
              8. Ai fini della disciplina delle vendite sottocosto il
          Governo si avvale della facolta' prevista dall'articolo 20,
          comma 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Per gli aspetti
          sanzionatori, fermo restando quanto disposto dalla legge 10
          ottobre 1990, n. 287, si applicano le disposizioni  di  cui
          all'articolo 22, commi 2 e 3. 
              9.  Il  Ministero  dell'industria,  del   commercio   e
          dell'artigianato promuove la sottoscrizione  di  codici  di
          autoregolamentazione delle vendite di cui al comma 7 tra le
          organizzazioni rappresentative delle imprese produttrici  e
          distributive". 
              - Si riporta  il  comma  1-bis  dell'articolo  27,  del
          decreto legislativo 6 settembre  2005,  n.206  (Codice  del
          consumo, a norma dell'articolo  7  della  legge  29  luglio
          2003, n. 229). 
              «1-bis.  Anche   nei   settori   regolati,   ai   sensi
          dell'articolo 19, comma 3, la competenza ad intervenire nei
          confronti delle condotte dei professionisti  che  integrano
          una  pratica  commerciale  scorretta,  fermo  restando   il
          rispetto  della  regolazione  vigente,   spetta,   in   via
          esclusiva, all'Autorita' garante della  concorrenza  e  del
          mercato, che la esercita  in  base  ai  poteri  di  cui  al
          presente articolo, acquisito il  parere  dell'Autorita'  di
          regolazione competente. Resta  ferma  la  competenza  delle
          Autorita' di regolazione  ad  esercitare  i  propri  poteri
          nelle ipotesi  di  violazione  della  regolazione  che  non
          integrino gli estremi di una pratica commerciale scorretta.
          Le Autorita' possono disciplinare con protocolli di  intesa
          gli aspetti applicativi e  procedimentali  della  reciproca
          collaborazione, nel quadro delle rispettive competenze.» 
              - Il  regolamento  (UE)  2017/2394  -  Regolamento  del
          Parlamento europeo e del Consiglio sulla  cooperazione  tra
          le autorita' nazionali responsabili  dell'esecuzione  della
          normativa  che  tutela  i  consumatori  e  che  abroga   il
          regolamento (CE) n. 2006/2004, e' pubblicato nella GUUE del
          27.12.2017 n. L 345.