Art. 6 
 
Delega  al  Governo  per   il   recepimento   della   raccomandazione
  CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico,  del  22
  dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorita'
  nazionali, e per l'attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e
  28, paragrafo 2, del regolamento (UE)  2016/1011,  come  modificato
  dal regolamento (UE) 2021/168. 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri  e  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, con le procedure di  cui  all'articolo  31  della  legge  24
dicembre  2012,  n.  234,  acquisito  il  parere   delle   competenti
Commissioni  parlamentari,  uno  o  piu'  decreti   legislativi   per
l'attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 del  Comitato  europeo
per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa  al  mandato
macroprudenziale delle autorita' nazionali, e per l'attuazione  degli
articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE)
2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016,
come modificato dal regolamento (UE) 2021/168 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 10 febbraio 2021. 
  2.   Nell'esercizio   della   delega   per    l'attuazione    della
raccomandazione CERS/2011/3  del  Comitato  europeo  per  il  rischio
sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale
delle autorita' nazionali, il Governo si attiene, oltre ai principi e
criteri direttivi generali di cui  all'articolo  32  della  legge  24
dicembre 2012, n. 234, anche ai seguenti principi e criteri direttivi
specifici: 
    a) istituire un Comitato per le politiche macroprudenziali  privo
di personalita' giuridica, quale autorita' indipendente designata, ai
sensi della raccomandazione  CERS/2011/3,  per  la  conduzione  delle
politiche  macroprudenziali  con  la  finalita'  di   perseguire   la
stabilita'  del  sistema  finanziario  nel   suo   complesso,   anche
attraverso il rafforzamento della capacita' del  sistema  finanziario
di  assorbire  le  conseguenze  di  eventi  che  ne   minacciano   la
stabilita',  nonche'  la  prevenzione  e  il  contrasto  dei   rischi
sistemici, promuovendo cosi' un contributo  sostenibile  del  settore
finanziario alla crescita economica; 
    b) prevedere che al Comitato partecipino la Banca d'Italia,  alla
quale e' attribuita la  presidenza,  la  CONSOB,  l'Istituto  per  la
vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e la Commissione  di  vigilanza
sui  fondi  pensione  (COVIP),   che   condividono   l'obiettivo   di
salvaguardia della stabilita' del sistema finanziario; 
    c)  prevedere  che  alle  sedute   del   Comitato   assista   una
rappresentanza del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  senza
diritto di voto,  e  che  il  presidente  possa  invitare,  anche  su
proposta degli altri membri, soggetti  terzi  ad  assistere,  a  fini
consultivi, alle sedute; 
    d) prevedere le regole di funzionamento e di  voto  del  Comitato
stabilendo: 
      1) che il Comitato deliberi, di regola, con il voto  favorevole
della maggioranza dei suoi partecipanti; 
      2) che, in caso  di  parita',  il  voto  del  presidente  valga
doppio; 
      3) che le raccomandazioni di cui alla lettera  l),  nonche'  le
segnalazioni  e  i  pareri  di  cui  alla  lettera  m),  espressi  su
iniziativa  del  Comitato,  siano  approvati  con   il   consenso   o
l'astensione dell'autorita' cui la raccomandazione e'  indirizzata  o
che sia specificamente competente  per  la  materia  che  costituisce
l'oggetto principale della segnalazione o del parere; 
      4) i casi in cui le decisioni sono rese pubbliche; 
    e) attribuire il ruolo di guida nelle politiche  macroprudenziali
alla Banca  d'Italia,  che  svolge  le  funzioni  di  segreteria  del
Comitato; 
    f) attribuire al Comitato il compito di identificare, analizzare,
classificare, sorvegliare e valutare i rischi per la  stabilita'  del
sistema finanziario nel suo complesso; 
    g) attribuire al Comitato le funzioni, i poteri, gli strumenti  e
i compiti di cooperazione con altre autorita', nazionali ed  europee,
previsti dalla raccomandazione CERS/2011/3; 
    h) attribuire al Comitato il compito di definire  indicatori  per
il monitoraggio del rischio sistemico e  per  l'uso  degli  strumenti
macroprudenziali; 
    i) attribuire al Comitato il  potere  di  definire  e  perseguire
strategie e obiettivi intermedi rispetto a quelli di cui alla lettera
a) e di rivederli periodicamente in considerazione dei rischi per  la
stabilita' finanziaria; 
    l)   attribuire   al   Comitato   il   potere   di    indirizzare
raccomandazioni alla Banca d'Italia, alla CONSOB,  all'IVASS  e  alla
COVIP e prevedere che tali  autorita'  motivino  l'eventuale  mancata
attuazione delle raccomandazioni stesse; 
    m) attribuire al Comitato il potere  di  effettuare  segnalazioni
alle  Camere,  al  Governo,  ad  altre  autorita',  enti  pubblici  e
organismi dello Stato, aventi a oggetto  l'opportunita'  di  adottare
misure, anche normative, nonche' di esprimere pareri, ove richiesto o
di propria iniziativa, sugli schemi di atti normativi rilevanti per i
suoi obiettivi; 
    n) prevedere  che  il  Comitato  possa  elaborare  metodologie  e
procedure per identificare le istituzioni e le strutture  finanziarie
aventi rilevanza sistemica e provvedere  alla  loro  identificazione,
fatti salvi i  poteri  in  materia  attribuiti  a  singole  autorita'
partecipanti al Comitato dalle rispettive normative di settore; 
    o) attribuire al Comitato il  potere  di  richiedere  alla  Banca
d'Italia, alla CONSOB, all'IVASS e alla  COVIP  tutti  i  dati  e  le
informazioni necessari all'esercizio delle sue funzioni; 
    p) prevedere che il Comitato possa acquisire,  tramite  la  Banca
d'Italia, la CONSOB, l'IVASS e  la  COVIP  in  base  alle  rispettive
competenze, le  informazioni  necessarie  per  lo  svolgimento  delle
proprie  funzioni  da  soggetti  privati   che   svolgono   attivita'
economiche rilevanti  ai  fini  della  stabilita'  finanziaria  e  da
soggetti pubblici,  secondo  quanto  previsto  dalla  raccomandazione
CERS/2011/3,  e  che,  quando  le  informazioni  non  possono  essere
acquisite tramite le autorita' di cui alla presente lettera ai  sensi
delle rispettive legislazioni  di  settore,  il  Comitato  ne  chieda
l'acquisizione alla Banca d'Italia,  alla  quale  sono  attribuiti  i
necessari  poteri;  prevedere  che  il  Comitato  condivida  con   le
autorita' i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle loro
funzioni; 
    q) prevedere che ai soggetti privati  che  non  ottemperano  agli
obblighi di fornire le informazioni richieste dalla  Banca  d'Italia,
dalla CONSOB, dall'IVASS e dalla  COVIP  ai  sensi  delle  rispettive
legislazioni di settore, secondo quanto previsto  dalla  lettera  p),
siano applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste  dalle
medesime legislazioni di settore; negli altri casi prevedere  che  la
Banca d'Italia possa irrogare ai soggetti privati che non ottemperano
agli obblighi di  fornire  le  informazioni  da  essa  richieste  una
sanzione amministrativa pecuniaria tale da assicurare il rispetto dei
principi di proporzionalita', dissuasivita'  e  adeguatezza,  secondo
un'articolazione che preveda un minimo non inferiore a 5.000  euro  e
un massimo non superiore a 5 milioni  di  euro;  prevedere  che  alle
violazioni delle richieste di informazioni della  Banca  d'Italia  si
applichino gli articoli 144-quater, 145 e 145-quater del testo  unico
delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e che la Banca d'Italia  possa
avvalersi  del  Corpo  della  guardia  di  finanza  per  i  necessari
accertamenti; 
    r) prevedere che il Comitato presenti annualmente  al  Governo  e
alle Camere una relazione sulla propria attivita'; 
    s) apportare alle legislazioni di  settore  relative  alla  Banca
d'Italia, alla CONSOB, all'IVASS e alla COVIP le modifiche necessarie
alla  corretta   e   integrale   attuazione   della   raccomandazione
CERS/2011/3 e, in particolare, prevedere modifiche  all'articolo  188
del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo
7  settembre  2005,  n.  209,  al  fine  di   assicurare   l'adeguato
coordinamento  con  le  disposizioni  di  attuazione  della  presente
delega, prevedendo, in particolare, in coerenza con  le  disposizioni
europee che regolano la gestione dei casi di difficolta'  di  imprese
di assicurazione e di  riassicurazione,  condizioni  e  modalita'  di
esercizio dei poteri ivi previsti. 
  3. Nell'esercizio della  delega  per  l'attuazione  degli  articoli
23-ter,  paragrafo  7,  e  28,  paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)
2016/1011, come modificato dal regolamento (UE) 2021/168, il  Governo
si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a) designare il Comitato per le  politiche  macroprudenziali,  ai
sensi  dell'articolo  23-ter,  paragrafo  7,  del  regolamento   (UE)
2016/1011, quale autorita' competente a valutare se una  clausola  di
riserva di uno specifico tipo di  accordo  originariamente  convenuta
non rispecchi piu', oppure rispecchi con differenze significative, il
mercato o la realta' economica che l'indice di riferimento in via  di
cessazione intendeva misurare e se l'applicazione  di  tale  clausola
possa costituire una minaccia per la stabilita' finanziaria; 
    b)  prevedere  che  il  Comitato  renda  pubblici  gli   elementi
considerati alla base della valutazione di cui alla lettera a); 
    c) prevedere che il Comitato si doti delle  procedure  necessarie
per l'effettuazione della valutazione di cui alla lettera a); 
    d) apportare al testo unico delle leggi  in  materia  bancaria  e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
le opportune modificazioni volte a consentire una  gestione  ordinata
delle  conseguenze  derivanti  dalla  cessazione  di  un  indice   di
riferimento ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2,  del  regolamento
(UE) 2016/1011; 
    e)  prevedere  che  le  banche  e  gli  intermediari   finanziari
pubblichino,  anche  per   estratto,   e   mantengano   costantemente
aggiornati nel proprio sito internet i piani  previsti  dall'articolo
28,  paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  2016/1011   e   che   gli
aggiornamenti  di  tali  piani  siano  portati  a  conoscenza   della
clientela tramite un'informativa relativa all'avvenuto  aggiornamento
del piano e che rimandi alla versione aggiornata pubblicata nei  siti
internet  delle  banche  e  degli  intermediari  finanziari,  con  le
modalita' previste dall'articolo  119  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
    f) prevedere che le clausole contrattuali  aventi  ad  oggetto  i
tassi di interesse consentano di individuare,  anche  per  rinvio  ai
piani di cui alla lettera e), le modifiche all'indice di  riferimento
o l'indice sostitutivo per le ipotesi di variazione sostanziale o  di
cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto; 
    g) prevedere che, al verificarsi di una variazione sostanziale  o
della cessazione dell'indice di riferimento, le modifiche  all'indice
di riferimento o l'indice sostitutivo,  individuati  ai  sensi  della
lettera f), siano comunicati al cliente trenta giorni  prima  che  la
modifica  o  la  cessazione  dell'indice  di   riferimento   assumano
efficacia; la modifica  si  intende  approvata  ove  il  cliente  non
receda, senza spese, dal contratto entro  due  mesi  dalla  ricezione
della comunicazione; in quest'ultimo caso prevedere  che  il  cliente
abbia diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione
delle condizioni precedentemente praticate; 
    h) stabilire che le modifiche o la  sostituzione  dell'indice  di
riferimento per le quali non siano state osservate le prescrizioni di
cui alle lettere da e) a g) siano inefficaci e che in  tale  caso  si
applichi l'indice sostitutivo definito ai sensi del regolamento  (UE)
2016/1011; prevedere che,  ove  non  sia  definito  tale  indice,  si
applichi il tasso previsto dall'articolo 117, comma  7,  lettera  a),
del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385, o, per i contratti di credito di cui al capo II  del  titolo  VI
del medesimo testo unico, il tasso  previsto  dall'articolo  125-bis,
comma 7, lettera a), dello stesso; 
    i) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere da f)  a  h)
si applichino ai contratti aventi  a  oggetto  operazioni  e  servizi
disciplinati ai sensi del titolo VI del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche ove diversi da quelli di
cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero  18),  del  regolamento  (UE)
2016/1011; prevedere che in tali casi non si applichi l'articolo  118
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993; 
    l) prevedere che entro un anno dalla data di  entrata  in  vigore
delle disposizioni attuative del  presente  comma  le  banche  e  gli
intermediari finanziari: 
      1) rendano nota  alla  clientela  la  pubblicazione  dei  piani
secondo quanto indicato alla lettera e); 
      2) comunichino ai clienti le variazioni contrattuali necessarie
per introdurre le clausole previste alla lettera f); la  modifica  si
intende approvata  ove  il  cliente  non  receda,  senza  spese,  dal
contratto entro due mesi  dalla  ricezione  della  comunicazione;  in
quest'ultimo caso egli  ha  diritto,  in  sede  di  liquidazione  del
rapporto,   all'applicazione   delle    condizioni    precedentemente
praticate; 
    m) prevedere che le variazioni  contrattuali  per  le  quali  non
siano state osservate le prescrizioni di cui alla  lettera  l)  siano
inefficaci; in caso di inefficacia della  modifica  e  di  successiva
variazione  sostanziale  o  cessazione  dell'indice  di   riferimento
applicato  al  contratto,  prevedere   che   si   applichi   l'indice
sostitutivo  definito  ai  sensi  del  regolamento  (UE)   2016/1011;
prevedere che, ove non sia definito tale indice, si applichi il tasso
previsto dall'articolo 117, comma 7, lettera a), del testo  unico  di
cui al decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,  o,  per  i
contratti di credito di cui al capo II del  titolo  VI  del  medesimo
testo unico,  il  tasso  previsto  dall'articolo  125-bis,  comma  7,
lettera a), dello stesso; 
    n) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere  l),  numero
2), e m) si applichino ai contratti aventi  a  oggetto  operazioni  e
servizi disciplinati ai sensi del titolo VI del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche ove  diversi  da
quelli  di  cui  all'articolo  3,  paragrafo  1,  numero   18),   del
regolamento (UE) 2016/1011, e ai soggetti  che  prestano  i  relativi
servizi; prevedere che in tali casi non si  applichi  l'articolo  118
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. 
  4. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il  Governo,  con
la procedura ivi prevista e  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
direttivi di cui ai commi 2 e 3, puo' emanare disposizioni correttive
e integrative dei medesimi decreti legislativi. 
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per il testo dell'articolo 31 della legge 24 dicembre
          2012, n. 234 si veda nelle note all'articolo 1. 
              - La raccomandazione CERS/2011/3 del  Comitato  europeo
          per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, e' relativa
          al mandato macroprudenziale delle autorita' nazionali. 
              - Il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, dell'8 giugno  2016,  sugli  indici  usati
          come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei
          contratti finanziari o per misurare la performance di fondi
          di  investimento  e  recante   modifica   delle   direttive
          2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014,
          e' pubblicato nella GUUE del 29.6.2016 n. L 171. 
              Il regolamento (UE) 2021/168 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio  del  10  febbraio  2021  che  modifica   il
          regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda  l'esenzione
          di taluni indici di riferimento per valuta estera a  pronti
          di  paesi  terzi  e  la  designazione   di   sostituti   di
          determinati indici di riferimento in via di  cessazione,  e
          che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, e' pubblicato
          nella GUUE del 12.2.2021 n. L 49. 
              - Per il testo dell'articolo 32 della legge 24 dicembre
          2012, n. 234 si veda nelle note all'articolo 1. 
              -  Si riporta il testo degli articoli  117,  118,  119,
          125 bis, 144 quater e 145 quater del decreto legislativo  1
          settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in  materia
          bancaria e creditizia): 
                «Art. 117 (Contratti). - 1. I contratti sono  redatti
          per iscritto e un esemplare e' consegnato ai clienti. 
                2. Il CICR puo' prevedere che, per  motivate  ragioni
          tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in
          altra forma. 
                3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il
          contratto e' nullo. 
                4. I contratti indicano il tasso d'interesse  e  ogni
          altro  prezzo  e  condizione  praticati,  inclusi,  per   i
          contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in  caso
          di mora. 
                6.  Sono  nulle  e  si  considerano  non  apposte  le
          clausole  contrattuali  di   rinvio   agli   usi   per   la
          determinazione dei tassi  di  interesse  e  di  ogni  altro
          prezzo e condizione praticati nonche' quelle che  prevedono
          tassi, prezzi e condizioni piu' sfavorevoli per  i  clienti
          di quelli pubblicizzati. 
                7. In caso  di  inosservanza  del  comma  4  e  nelle
          ipotesi di nullita' indicate nel comma 6, si applicano: 
                  a) il  tasso  nominale  minimo  e  quello  massimo,
          rispettivamente per  le  operazioni  attive  e  per  quelle
          passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o  di  altri
          titoli  similari  eventualmente   indicati   dal   Ministro
          dell'economia e  delle  finanze,  emessi  nei  dodici  mesi
          precedenti  la  conclusione  del  contratto  o,   se   piu'
          favorevoli  per  il  cliente,  emessi   nei   dodici   mesi
          precedenti lo svolgimento dell'operazione; 
                  b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati  per
          le corrispondenti categorie  di  operazioni  e  servizi  al
          momento  della  conclusione  del  contratto  o,   se   piu'
          favorevoli per il cliente, al momento in  cui  l'operazione
          e' effettuata o il servizio  viene  reso;  in  mancanza  di
          pubblicita' nulla e' dovuto. 
                8. La Banca d'Italia puo' prescrivere che determinati
          contratti,   individuati   attraverso    una    particolare
          denominazione   o   sulla   base   di   specifici   criteri
          qualificativi, abbiano un contenuto tipico  determinato.  I
          contratti   difformi   sono   nulli.   Resta    ferma    la
          responsabilita'   della    banca    o    dell'intermediario
          finanziario per  la  violazione  delle  prescrizioni  della
          Banca d'Italia.» 
                «Art.  118  (Modifica  unilaterale  delle  condizioni
          contrattuali). - 1. Nei  contratti  a  tempo  indeterminato
          puo'   essere    convenuta,    con    clausola    approvata
          specificamente  dal  cliente,  la  facolta'  di  modificare
          unilateralmente i tassi, i prezzi  e  le  altre  condizioni
          previste dal contratto  qualora  sussista  un  giustificato
          motivo. Negli altri contratti  di  durata  la  facolta'  di
          modifica unilaterale puo' essere  convenuta  esclusivamente
          per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse,
          sempre che sussista un giustificato motivo. 
                2. Qualunque modifica  unilaterale  delle  condizioni
          contrattuali  deve  essere  comunicata   espressamente   al
          cliente secondo modalita' contenenti in modo evidenziato la
          formula: «Proposta di modifica unilaterale del  contratto»,
          con preavviso minimo  di  due  mesi,  in  forma  scritta  o
          mediante altro supporto durevole preventivamente  accettato
          dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione  e'
          effettuata secondo le  modalita'  stabilite  dal  CICR.  La
          modifica si intende approvata ove il  cliente  non  receda,
          senza spese, dal contratto entro la data  prevista  per  la
          sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del
          rapporto, il  cliente  ha  diritto  all'applicazione  delle
          condizioni precedentemente praticate. 
                2-bis. Se il cliente non e' un  consumatore  ne'  una
          micro-impresa  come  definita  dall'articolo  1,  comma  1,
          lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11,
          nei  contratti  di  durata  diversi  da  quelli   a   tempo
          indeterminato di cui  al  comma  1  del  presente  articolo
          possono essere inserite clausole,  espressamente  approvate
          dal cliente, che prevedano la possibilita' di modificare  i
          tassi di interesse al verificarsi  di  specifici  eventi  e
          condizioni, predeterminati nel contratto. 
                3. Le variazioni contrattuali per le quali non  siano
          state osservate le prescrizioni del presente articolo  sono
          inefficaci, se sfavorevoli per il cliente. 
                4. Le variazioni dei tassi di interesse  adottate  in
          previsione  o  in  conseguenza  di  decisioni  di  politica
          monetaria riguardano contestualmente sia i  tassi  debitori
          che quelli creditori, e si applicano con modalita' tali  da
          non recare pregiudizio al cliente». 
                «Art. 119 (Comunicazioni periodiche alla  clientela).
          -  1.  Nei  contratti  di  durata   i   soggetti   indicati
          nell'articolo 115 forniscono al cliente, in forma scritta o
          mediante altro supporto durevole preventivamente  accettato
          dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e  comunque
          almeno una volta  all'anno,  una  comunicazione  chiara  in
          merito allo svolgimento del rapporto.  Il  CICR  indica  il
          contenuto e le modalita' della comunicazione. 
                2.  Per  i  rapporti  regolati  in   conto   corrente
          l'estratto conto e' inviato  al  cliente  con  periodicita'
          annuale  o,  a  scelta  del   cliente,   con   periodicita'
          semestrale, trimestrale o mensile. 
                3. In mancanza di opposizione scritta  da  parte  del
          cliente,  gli  estratti  conto  e  le  altre  comunicazioni
          periodiche alla clientela si intendono approvati  trascorsi
          sessanta giorni dal ricevimento. 
                4. Il cliente, colui  che  gli  succede  a  qualunque
          titolo e colui che subentra nell'amministrazione  dei  suoi
          beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese,  entro  un
          congruo termine e comunque non oltre novanta giorni,  copia
          della documentazione inerente a singole operazioni poste in
          essere negli ultimi dieci anni. Al cliente  possono  essere
          addebitati   solo   i   costi   di   produzione   di   tale
          documentazione». 
                «Art. 125-bis (Contratti e  comunicazioni).  -  1.  I
          contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su
          altro supporto durevole  che  soddisfi  i  requisiti  della
          forma scritta nei casi previsti dalla legge e contengono in
          modo chiaro e  conciso  le  informazioni  e  le  condizioni
          stabilite  dalla  Banca  d'Italia,  in   conformita'   alle
          deliberazioni  del  CICR.  Una  copia  del   contratto   e'
          consegnata ai clienti. 
                2. Ai contratti di credito  si  applicano  l'articolo
          117, commi 2, 3 e 6, nonche' gli articoli 118,  119,  comma
          4, e 120, comma 2. 
                3. In caso di offerta contestuale di  piu'  contratti
          da concludere per iscritto, diversi da quelli collegati  ai
          sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d),  il  consenso
          del consumatore  va  acquisito  distintamente  per  ciascun
          contratto attraverso documenti separati. 
                4. Nei contratti di credito di durata il finanziatore
          fornisce periodicamente al cliente, su supporto cartaceo  o
          altro supporto durevole una comunicazione completa e chiara
          in merito allo svolgimento del rapporto. La Banca d'Italia,
          in  conformita'  alle  deliberazioni  del  CICR,  fissa   i
          contenuti e le modalita' di tale comunicazione. 
                5. Nessuna somma puo' essere richiesta  o  addebitata
          al consumatore se non sulla  base  di  espresse  previsioni
          contrattuali. 
                6. Sono nulle le clausole del  contratto  relative  a
          costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto
          previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1,  lettera  e),
          non sono stati inclusi o sono stati  inclusi  in  modo  non
          corretto  nel  TAEG  pubblicizzato   nella   documentazione
          predisposta secondo quanto previsto dall'articolo  124.  La
          nullita'  della  clausola  non  comporta  la  nullita'  del
          contratto. 
                7. Nei casi di assenza o di nullita'  delle  relative
          clausole contrattuali: 
                  a) il TAEG equivale al tasso  nominale  minimo  dei
          buoni  del  tesoro  annuali  o  di  altri  titoli  similari
          eventualmente indicati dal Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, emessi nei dodici mesi precedenti  la  conclusione
          del  contratto.  Nessuna  altra   somma   e'   dovuta   dal
          consumatore a titolo di tassi di interesse,  commissioni  o
          altre spese; 
                  b) la durata del credito e' di trentasei mesi. 
                8.  Il  contratto  e'  nullo  se  non   contiene   le
          informazioni essenziali ai sensi del comma 1 su: 
                  a) il tipo di contratto; 
                  b) le parti del contratto; 
                  c)  l'importo  totale  del   finanziamento   e   le
          condizioni di prelievo e di rimborso. 
                9. In caso di nullita' del contratto, il  consumatore
          non puo'  essere  tenuto  a  restituire  piu'  delle  somme
          utilizzate e ha facolta' di pagare quanto  dovuto  a  rate,
          con la stessa periodicita' prevista  nel  contratto  o,  in
          mancanza, in trentasei rate mensili.» 
                «Art. 144-quater (Criteri per la determinazione delle
          sanzioni). -1. Nella  determinazione  dell'ammontare  delle
          sanzioni amministrative pecuniarie  o  della  durata  delle
          sanzioni accessorie previste nel presente titolo  la  Banca
          d'Italia  considera  ogni  circostanza  rilevante   e,   in
          particolare, tenuto conto del  fatto  che  il  destinatario
          della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti,
          ove pertinenti: 
                  a) gravita' e durata della violazione; 
                  b) grado di responsabilita'; 
                  c) capacita'  finanziaria  del  responsabile  della
          violazione; 
                  d) entita' del vantaggio ottenuto o  delle  perdite
          evitate attraverso la violazione, nella misura in cui  essa
          sia determinabile; 
                  e)  pregiudizi  cagionati  a  terzi  attraverso  la
          violazione, nella misura  in  cui  il  loro  ammontare  sia
          determinabile; 
                  f) livello di cooperazione del  responsabile  della
          violazione con la Banca d'Italia; 
                  g) precedenti  violazioni  in  materia  bancaria  o
          finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto; 
                  h)   potenziali   conseguenze   sistemiche    della
          violazione». 
                «Art. 145-quater (Disposizioni di attuazione).  -  1.
          La Banca d'Italia  emana  disposizioni  di  attuazione  del
          presente titolo». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  188  del  decreto
          legislativo  7  settembre   2005,   n.209   (Codice   delle
          assicurazioni private). 
              «Art.  188  (Poteri   di   intervento).   1.   L'IVASS,
          nell'esercizio delle funzioni di vigilanza  sulla  gestione
          tecnica,  finanziaria  e  patrimoniale  delle   imprese   e
          sull'osservanza  delle  leggi,  dei   regolamenti   e   dei
          provvedimenti   del   presente   codice    nonche'    delle
          disposizioni dell'Unione europea direttamente  applicabili,
          puo': 
                a) convocare i componenti degli organi amministrativi
          e di controllo,  i  direttori  generali  delle  imprese  di
          assicurazione e di riassicurazione, i legali rappresentanti
          della societa' di revisione e i soggetti responsabili delle
          funzioni  fondamentali   all'interno   delle   imprese   di
          assicurazione e riassicurazione; 
                b) ordinare  la  convocazione  dell'assemblea,  degli
          organi amministrativi e  di  controllo,  delle  imprese  di
          assicurazione e di riassicurazione, indicando gli argomenti
          da inserire all'ordine del giorno e  sottoponendo  al  loro
          esame i provvedimenti necessari  per  rendere  la  gestione
          conforme a legge; 
                c)   procedere   direttamente    alla    convocazione
          dell'assemblea, degli organi amministrativi e di  controllo
          delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, quando
          non  abbiano  ottemperato  al  provvedimento  di  cui  alla
          lettera precedente; 
                d)  convocare  i  soggetti  che   svolgono   funzioni
          parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese  di
          assicurazione  e  di   riassicurazione   per   accertamenti
          esclusivamente   rivolti   ai   profili   assicurativi    o
          riassicurativi. 
              2. L'IVASS, nell'esercizio delle funzioni di  vigilanza
          sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti previsti  nel
          presente codice,  nonche'  delle  disposizioni  dell'Unione
          europea direttamente applicabili da parte  degli  operatori
          del  mercato  assicurativo,   puo'   convocare   i   legali
          rappresentanti delle societa'  che  svolgono  attivita'  di
          intermediazione ed i soggetti iscritti  al  registro  degli
          intermediari. 
              3. L'IVASS, al fine di conoscere i programmi e valutare
          gli impegni a garanzia dell'autonomia  e  dell'indipendenza
          della  gestione  dell'impresa   di   assicurazione   o   di
          riassicurazione,  puo'  convocare  chiunque   detenga   una
          partecipazione indicata dall'articolo 68 in  un'impresa  di
          assicurazione o di riassicurazione. 
              3-bis.  L'IVASS  puo',  nell'esercizio  delle  funzioni
          indicate al comma 1, ove la situazione lo richieda, anche a
          seguito  del  processo  di  controllo  prudenziale  di  cui
          all'articolo   47-quinquies,   ovvero,   ai   fini    della
          salvaguardia della stabilita' del sistema  finanziario  nel
          suo complesso e del contrasto di rischi sistemici, ai sensi
          di  quanto  previsto  dalle  disposizioni  dell'ordinamento
          europeo  relative  alla  vigilanza   macroprudenziale   del
          sistema finanziario dell'Unione  europea,  adottare  misure
          preventive o correttive nei confronti anche  delle  singole
          imprese di assicurazione o riassicurazione, ivi  inclusi  i
          provvedimenti specifici riguardanti anche: 
                a) la  restrizione  dell'attivita',  ivi  incluso  il
          potere  di  vietare  l'ulteriore  commercializzazione   dei
          prodotti assicurativi; 
                b) il divieto di  effettuare  determinate  operazioni
          anche di natura  societaria  o  di  prevedere  limitazioni,
          restrizioni  temporanee  o  differimenti  per   determinate
          tipologie di operazioni  o  di  facolta'  esercitabili  dai
          contraenti; 
                c) la distribuzione di utili o di altri elementi  del
          patrimonio, nonche' la  fissazione  di  limiti  all'importo
          totale   della   parte   variabile   delle    remunerazioni
          dell'impresa; 
                d)  il   rafforzamento   dei   sistemi   di   governo
          societario, ivi incluso il contenimento dei rischi; 
                e) l'ordine di rimozione  di  uno  o  piu'  esponenti
          aziendali o dei titolari di funzioni  fondamentali  qualora
          la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana
          e prudente gestione  dell'impresa  di  assicurazione  o  di
          riassicurazione o per  gli  interessi  degli  assicurati  e
          degli aventi  diritto  alle  prestazioni  assicurative.  La
          rimozione non e' disposta ove  ricorrano  gli  estremi  per
          pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo  76,  salvo
          che sussista urgenza di provvedere. 
              3-ter. L'esercizio dei poteri di vigilanza  di  cui  al
          comma 3-bis, lettera a), e' attribuito alla CONSOB,  per  i
          profili di propria competenza». 
              - Il Capo II del titolo VI del testo unico delle  leggi
          in  materia  bancaria  e  creditizia  di  cui  al   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  reca  «Credito  ai
          consumatori». 
              - Il titolo VI del testo unico delle leggi  in  materia
          bancaria e creditizia di  cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n.385, reca «Trasparenza  delle  condizioni
          contrattuali e dei rapporti con i clienti».