Art. 7 
 
Delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale e  per
  l'attuazione del regolamento (UE) 2021/23, relativo a un quadro  di
  risanamento e risoluzione  delle  controparti  centrali  e  recante
  modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012,  (UE)
  n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365  e  delle  direttive
  2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132. 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con le  procedure  di  cui
all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  acquisito  il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu'  decreti
legislativi  per   l'adeguamento   della   normativa   nazionale   al
regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
16 dicembre 2020. 
  2. Nell'esercizio della  delega  di  cui  al  comma  1  il  Governo
osserva, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui
all'articolo 32 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a) ferme restando le attribuzioni previste dal  regolamento  (UE)
n. 648/2012 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  4  luglio
2012, in capo alle autorita' competenti di cui all'articolo 2, numero
7), del regolamento (UE) 2021/23, designare la Banca  d'Italia  quale
unica autorita' di risoluzione nazionale, ai sensi  dell'articolo  3,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, attribuendo a quest'ultima
tutti i poteri assegnati  all'autorita'  di  risoluzione  dal  citato
regolamento; 
    b) designare il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  quale
Ministero incaricato, ai sensi  dell'articolo  3,  paragrafo  8,  del
regolamento (UE) 2021/23, dell'esercizio delle funzioni previste  dal
regolamento medesimo, definendo le opportune modalita' di scambio  di
informazioni  con  la  Banca  d'Italia  e  con  la  CONSOB  al   fine
dell'esercizio di tali funzioni e di quanto  previsto  dalla  lettera
c); 
    c) prevedere l'approvazione del Ministero dell'economia  e  delle
finanze prima  di  dare  attuazione  a  decisioni  dell'autorita'  di
risoluzione che, alternativamente o congiuntamente: 
      1) abbiano un impatto diretto sul bilancio dello Stato; 
      2) abbiano implicazioni sistemiche che  possano  verosimilmente
causare un impatto diretto sul bilancio dello Stato; 
      3) diano avvio alla risoluzione di una controparte centrale; 
    d) definire la ripartizione tra la Banca d'Italia e la CONSOB dei
poteri previsti dai titoli III, IV e V del regolamento (UE) 2021/23 e
assegnati alle autorita' competenti di cui all'articolo 2, numero 7),
del medesimo regolamento, avendo particolare riguardo all'esigenza di
assicurare la tempestivita' degli interventi  e  la  celerita'  delle
procedure e tenendo conto del riparto di attribuzioni previsto  dalla
legislazione vigente e dal regolamento (UE) n. 648/2012; 
    e) attribuire alla Banca d'Italia e  alla  CONSOB  il  potere  di
ricorrere alla disciplina secondaria, nel rispetto  delle  competenze
alle stesse spettanti e nell'ambito e per le finalita' specificamente
previsti dal regolamento  (UE)  2021/23.  Nell'esercizio  dei  poteri
regolamentari la Banca d'Italia e la CONSOB tengono conto delle linee
guida emanate dall'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei
mercati (AESFEM) ai sensi del regolamento (UE) 2021/23; 
    f) prevedere che il regime di responsabilita' di cui all'articolo
24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sia esteso: 
      1) all'esercizio delle funzioni  disciplinate  dal  regolamento
(UE) 2021/23, con riferimento alla Banca d'Italia e alla  CONSOB,  ai
componenti dei loro organi, ai loro dipendenti, nonche'  agli  organi
delle procedure di risoluzione, compresi i commissari, la controparte
centrale-ponte e i componenti dei suoi organi; 
      2) all'esercizio, da parte della Banca d'Italia e della CONSOB,
secondo le rispettive competenze, dei poteri  di  intervento  precoce
disciplinati dal regolamento (UE) 2021/23, nonche' agli organi  delle
procedure di intervento precoce e  ai  loro  componenti,  compresi  i
commissari; 
    g)  prevedere  che,  per  gli  atti  compiuti  in  attuazione  di
provvedimenti dell'autorita' di risoluzione, la  responsabilita'  dei
componenti degli organi di amministrazione e di controllo,  ai  sensi
dell'articolo  2,  numero  23),  e  dell'alta  dirigenza,  ai   sensi
dell'articolo 2, numero 37),  del  regolamento  (UE)  2021/23,  della
controparte centrale sottoposta a risoluzione sia limitata ai casi di
dolo o colpa grave; 
    h) non avvalersi della facolta' di imporre l'approvazione ex ante
da parte dell'autorita' giudiziaria della decisione di  adottare  una
misura  di  prevenzione  o   di   gestione   della   crisi   prevista
dall'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23; 
    i)  mediante  estensione  dell'ambito  applicativo  dell'articolo
2638, comma 3-bis, del codice civile, disporre l'equiparazione,  agli
effetti della legge penale,  delle  autorita'  e  delle  funzioni  di
risoluzione di cui al regolamento (UE) 2021/23 alle autorita' e  alle
funzioni di vigilanza; 
    l) disporre che la violazione dell'obbligo  di  segreto  previsto
dall'articolo 73 del regolamento (UE) 2021/23 da  parte  di  soggetti
che non rivestono la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato  di
pubblico servizio sia punita a norma  dell'articolo  622  del  codice
penale, con procedibilita' d'ufficio; 
    m) con riferimento alla disciplina delle  sanzioni  previste  dal
regolamento (UE) 2021/23: 
      1)  introdurre  nell'ordinamento  nazionale,  tenuto  conto  di
quanto previsto dall'articolo 82, paragrafo 1, del  regolamento  (UE)
2021/23, nuove fattispecie di illeciti amministrativi per  violazione
delle disposizioni del medesimo regolamento, stabilendo: 
        1.1) l'applicazione delle sanzioni amministrative  pecuniarie
a  controparti  centrali  o  a  partecipanti  diretti  delle   stesse
controparti centrali nei cui confronti siano accertate le  violazioni
e i presupposti che determinano  una  responsabilita'  da  parte  dei
soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,  direzione  o
controllo nonche' dei dipendenti o di coloro che operano  sulla  base
di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione  del
soggetto vigilato, anche in forma  diversa  dal  rapporto  di  lavoro
subordinato; 
        1.2) l'entita' delle sanzioni amministrative  pecuniarie,  in
modo tale che: 
          1.2.1) la sanzione applicabile alle persone giuridiche  sia
compresa tra il minimo di 30.000 euro e il massimo del 10  per  cento
del fatturato; 
          1.2.2) la sanzione applicabile  alle  persone  fisiche  sia
compresa tra il minimo di 5.000 euro e il massimo  di  5  milioni  di
euro; 
          1.2.3) qualora  il  vantaggio  ottenuto  dall'autore  della
violazione sia superiore ai limiti massimi indicati ai numeri  1.2.1)
e 1.2.2), le sanzioni siano elevate fino al doppio dell'ammontare del
vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile; 
      2) attribuire alla Banca d'Italia e  alla  CONSOB,  secondo  le
rispettive competenze, il potere di irrogare le  sanzioni;  definire,
tenuto  anche  conto  di  quanto  previsto   dall'articolo   85   del
regolamento (UE) 2021/23, i criteri cui la Banca d'Italia e la CONSOB
devono attenersi nella determinazione dell'ammontare della  sanzione,
anche in deroga alle disposizioni della legge 24  novembre  1981,  n.
689; 
      3) attribuire alla Banca d'Italia e  alla  CONSOB,  secondo  le
rispettive competenze, il compito di comunicare all'AESFEM, ai  sensi
dell'articolo  84  del  regolamento  (UE)  2021/23,  le  informazioni
previste  dal  medesimo  regolamento  sulle  sanzioni  applicate   da
ciascuna di esse; 
      4) attribuire alla Banca d'Italia e  alla  CONSOB,  secondo  le
rispettive competenze, il potere di definire disposizioni  attuative,
anche con riferimento alla definizione  della  nozione  di  fatturato
utile  per  la  determinazione   della   sanzione,   alla   procedura
sanzionatoria e alle modalita' di pubblicazione dei provvedimenti che
irrogano le sanzioni; 
      5) prevedere, ove compatibili con il regolamento (UE)  2021/23,
efficaci strumenti  per  la  deflazione  del  contenzioso  o  per  la
semplificazione dei  procedimenti  di  applicazione  della  sanzione,
anche conferendo alla  Banca  d'Italia  e  alla  CONSOB,  secondo  le
rispettive competenze, la facolta' di escludere l'applicazione  della
sanzione   per   condotte   prive   di   effettiva   offensivita'   o
pericolosita'; 
      6) attribuire alla Banca d'Italia e  alla  CONSOB,  secondo  le
rispettive competenze, il potere di adottare le misure  previste  dal
regolamento  (UE)  2021/23   relative   alla   reprimenda   pubblica,
all'ordine di cessare o di porre rimedio a condotte irregolari e alla
sospensione temporanea dall'incarico; 
      7) introdurre la possibilita' di una  dichiarazione  giudiziale
dello stato di insolvenza in caso di avvio della risoluzione, ai fini
dell'applicazione delle disposizioni  contenute  nel  titolo  VI  del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e,  a  seguito  dell'entrata  in
vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui  al
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nel titolo IX della parte
prima del medesimo codice, senza  che  in  tal  caso  assuma  rilievo
esimente  l'eventuale  superamento  dello  stato  di  insolvenza  per
effetto della risoluzione; 
      8) stabilire l'applicabilita'  agli  organi  della  risoluzione
delle fattispecie penali previste nel titolo VI del regio decreto  16
marzo 1942, n. 267, in coerenza con l'articolo  237,  secondo  comma,
del citato  regio  decreto  n.  267  del  1942,  nonche',  a  seguito
dell'entrata  in  vigore  del  codice   della   crisi   d'impresa   e
dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12  gennaio  2019,  n.
14, nel titolo IX della parte prima  del  citato  codice  di  cui  al
decreto legislativo n. 14 del 2019, in coerenza con  l'articolo  343,
commi 2 e 3, del medesimo codice; 
    n)  apportare  alla  normativa  vigente  tutte  le  modificazioni
necessarie ad assicurare  la  corretta  e  integrale  applicazione  e
attuazione  del  regolamento  (UE)   2021/23   e   a   garantire   il
coordinamento  con  le  altre  disposizioni  vigenti  per  i  settori
interessati dalla normativa da attuare, avendo riguardo al riparto di
funzioni  tra  la  Banca  d'Italia  e  la   CONSOB   previsto   dalla
legislazione  vigente,  nonche'   prevedendo   opportune   forme   di
coordinamento tra le due autorita'; 
    o) fermo restando quanto previsto dalla lettera n), apportare  al
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui  al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al decreto legislativo
16 novembre 2015, n. 180, e al  testo  unico  delle  disposizioni  in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, ogni altra modifica necessaria per  chiarire
la disciplina  applicabile,  per  assicurare  maggiore  efficacia  ed
efficienza alla gestione delle crisi di tutti  gli  intermediari  ivi
disciplinati e per il coordinamento con la  disciplina  prevista  nel
regolamento (UE) 2021/23, anche tenendo conto di quanto previsto  dal
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa
e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019,  n.
14, e delle  esigenze  di  proporzionalita'  della  disciplina  e  di
celerita' delle procedure; 
    p) prevedere che la  Banca  d'Italia  e  la  CONSOB  adottino  la
disciplina secondaria di cui al presente articolo  entro  centottanta
giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  primo  dei  decreti
legislativi di attuazione della delega di cui al presente articolo. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate  provvedono   all'adempimento   dei   compiti   derivanti
dall'esercizio della delega  di  cui  al  presente  articolo  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per il testo  degli  artt.  31e  32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234 si veda nelle note all'articolo 1. 
              - Il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 16 dicembre 2020 recante  un  quadro  di
          risanamento e  risoluzione  delle  controparti  centrali  e
          recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n.
          648/2012,  (UE)  n.  600/2014,  (UE)  n.  806/2014  e  (UE)
          2015/2365  e  delle   direttive   2002/47/CE,   2004/25/CE,
          2007/36/CE, 2014/59/UE  e  (UE)  2017/1132,  e'  pubblicato
          nella GUUE del 22.1.2021 n. L 22. 
              - Il regolamento (CE) n.648/2012 del Parlamento europeo
          e  del  Consiglio  sugli   strumenti   derivati   OTC,   le
          controparti  centrali  e  i   repertori   di   dati   sulle
          negoziazioni, e' pubblicato nella GUUE del 27.7.2012  n.  L
          201. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 24 della  legge  28
          dicembre 2005, n.  262  (Disposizioni  per  la  tutela  del
          risparmio e la disciplina dei mercati finanziari): 
                «Art.   24.   (Procedimenti   per    l'adozione    di
          provvedimenti individuali). 1. Ai procedimenti della  Banca
          d'Italia, della CONSOB,  dell'ISVAP  e  della  COVIP  volti
          all'emanazione di provvedimenti individuali  si  applicano,
          in quanto compatibili,  i  principi  sull'individuazione  e
          sulle funzioni del  responsabile  del  procedimento,  sulla
          partecipazione al procedimento  e  sull'accesso  agli  atti
          amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,  e
          successive modificazioni. I  procedimenti  di  controllo  a
          carattere contenzioso e i  procedimenti  sanzionatori  sono
          svolti nel rispetto dei  principi  della  piena  conoscenza
          degli   atti   istruttori,   del   contraddittorio,   della
          verbalizzazione  nonche'  della  distinzione  tra  funzioni
          istruttorie e funzioni decisorie  rispetto  all'irrogazione
          della sanzione.  Le  notizie  sottoposte  per  iscritto  da
          soggetti    interessati     possono     essere     valutate
          nell'istruzione del procedimento. Le Autorita'  di  cui  al
          presente comma disciplinano le modalita' organizzative  per
          dare attuazione al principio della distinzione tra funzioni
          istruttorie e funzioni decisorie  rispetto  all'irrogazione
          della sanzione. 
              2. Gli atti delle Autorita' di cui al  comma  1  devono
          essere motivati. La motivazione deve  indicare  le  ragioni
          giuridiche e i presupposti di fatto che  hanno  determinato
          la    decisione,    in    relazione     alle     risultanze
          dell'istruttoria. 
              3. Le Autorita' di cui  al  comma  1  disciplinano  con
          propri regolamenti l'applicazione dei principi  di  cui  al
          presente articolo, indicando altresi' i casi di  necessita'
          e di urgenza o  le  ragioni  di  riservatezza  per  cui  e'
          ammesso derogarvi. 
              4. Alle sanzioni amministrative  irrogate  dalla  Banca
          d'Italia,  dalla  CONSOB,   dall'ISVAP,   dalla   COVIP   e
          dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato  non
          si  applicano  le  disposizioni  sul  pagamento  in  misura
          ridotta contenute nell'articolo 16 della legge 24  novembre
          1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo che per  le
          sanzioni indicate dall'articolo 193,  comma  2,  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
          58,  per  la   violazione   delle   disposizioni   previste
          dall'articolo 120, commi 2,  3  e  4,  del  medesimo  testo
          unico. 
              5. 
              6. 
              6-bis.  Nell'esercizio  delle   proprie   funzioni   di
          controllo le Autorita' di cui  al  comma  1  e  l'Autorita'
          garante della concorrenza e del mercato, i  componenti  dei
          loro organi nonche' i loro dipendenti rispondono dei  danni
          cagionati da atti o comportamenti posti in essere con  dolo
          o colpa grave. 
              - Il titolo VI del regio decreto 16 marzo  1942,  n.267
          (Disciplina  del  fallimento,  del  concordato  preventivo,
          dell'amministrazione  controllata  e  della  liquid  azione
          coatta amministrativa), reca «Disposizioni penali». 
              - Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14 concerne
          il  codice  della  crisi  d'impresa  e  dell'insolvenza  in
          attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 237, secondo comma,
          del regio decreto 16  marzo  1942,  n.267  (Disciplina  del
          fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
          controllata e della liquidazione coatta amministrativa) 
              «Art. 237 (Liquidazione coatta amministrativa). 
              (Omissis) 
              Nel  caso  di  liquidazione  coatta  amministrativa  si
          applicano al commissario liquidatore le disposizioni  degli
          articoli 228, 229 e 230. 
              (Omissis)». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 243, commi  2  e  3
          del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14 (Codice della
          crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge
          19 ottobre 2017, n. 155). 
              «Art. 343 (Liquidazione coatta amministrativa). 
              (Omissis) 
              2. Nel caso di liquidazione  coatta  amministrativa  si
          applicano al commissario liquidatore le disposizioni  degli
          articoli 334, 335 e 336. 
              3. Nel caso di risoluzione, si applicano al commissario
          speciale di cui all'articolo 37 del decreto legislativo  16
          novembre 2015, n. 180, e alle  persone  che  lo  coadiuvano
          nell'amministrazione della procedura le disposizioni  degli
          articoli 334, 335 e 336». 
              - Il titolo IX del decreto legislativo 12 gennaio 2019,
          n.14 (Codice della crisi  d'impresa  e  dell'insolvenza  in
          attuazione della legge  19  ottobre  2017,  n.  155)  reca:
          «Disposizioni penali». 
              - Il decreto legislativo 16 novembre 2015, n.180  reca:
          «Attuazione  della  direttiva  2014/59/UE  del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce
          un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi
          e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva
          82/891/CEE  del  Consiglio,  e  le  direttive   2001/24/CE,
          2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,
          2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n.  1093/2010
          e  (UE)  n.  648/2012,  del  Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio». 
              - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.58  reca:
          «Testo   unico   delle   disposizioni   in    materia    di
          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
          della legge 6 febbraio 1996, n. 52». 
              -  Il  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.267,   reca:
          «Disciplina  del  fallimento,  del  concordato  preventivo,
          dell'amministrazione  controllata  e   della   liquidazione
          coatta amministrativa».