Art. 2
Tirocinio pratico-valutativo
1. Il tirocinio pratico-valutativo (di seguito, TPV) si sostanzia
in attivita' formative professionalizzanti corrispondenti a trenta
crediti formativi universitari (di seguito, CFU) svolte in contesti
operativi presso qualificati enti esterni convenzionati con le
universita'. Parte di tali attivita' e' svolta presso strutture
sanitarie pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il
Servizio sanitario nazionale. Se tali strutture non possono
assicurare l'adeguata ed effettiva disponibilita' al loro interno di
servizi di psicologia e dei relativi tutor, il TPV puo' essere svolto
interamente presso gli altri enti esterni convenzionati con le
universita'. Il TPV ha durata complessiva pari a settecentocinquanta
ore.
2. Le attivita' di cui al comma 1 supervisionate prevedono
l'osservazione diretta e lo svolgimento di attivita' finalizzate ad
un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze legate ai
contesti applicativi degli ambiti della psicologia e delle abilita'
procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attivita'
professionale. Tali competenze fanno riferimento agli atti tipici e
riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi
dell'art. 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l'uso
degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la
diagnosi, le attivita' di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in
ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi
sociali e alle comunita' nonche' le attivita' di sperimentazione,
ricerca e didattica.
3. In particolare il TPV prevede:
a) attivita', svolte individualmente o in piccoli gruppi,
finalizzate all'apprendimento di metodi, strumenti e procedure
relativi ai contesti applicativi della psicologia;
b) esperienze pratiche, laboratori, simulazioni, role playing,
stesura di progetti, svolti individualmente o in piccoli gruppi,
concernenti strumenti, metodi e procedure, finalizzati allo sviluppo
delle conoscenze necessarie ad operare nei contesti in cui
intervengono gli psicologi.
4. Ai fini della valutazione delle attivita' di TPV, il tutor
compila un libretto nel quale esprime un giudizio sulle competenze
dello studente relative al «saper fare e al saper essere psicologo».
Tali competenze consistono nell'applicare le conoscenze psicologiche
necessarie alla pratica professionale nonche' nel dimostrare la
capacita' di risolvere problemi tipici della professione e questioni
di etica e deontologia professionale. Con la compilazione del
libretto, il tutor rilascia una formale attestazione della frequenza,
unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal
tirocinante. Il TPV e' superato mediante il conseguimento di un
giudizio d'idoneita'.
5. Ai fini della valutazione del TPV, le universita', su richiesta
del singolo laureato, riconoscono le attivita' formative
professionalizzanti svolte successivamente al corso di studi. Se il
riconoscimento delle attivita' professionalizzanti di cui al presente
comma non consente il conseguimento dei richiesti complessivi trenta
CFU di cui al comma 1, corrispondenti a settecentocinquanta ore, il
laureato, ai fini del completamento del monte ore necessario, chiede
all'universita' ove ha conseguito la laurea magistrale l'ammissione
al tirocinio per le ore residue presso strutture pubbliche o private
accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale.
Se tali strutture non possono assicurare l'adeguata ed effettiva
disponibilita' al loro interno di servizi di psicologia e dei
relativi tutor, il completamento del predetto TPV puo' essere svolto
presso gli altri enti esterni convenzionati con le universita'.