Art. 3 
 
                      Prova pratica valutativa 
 
  1. La prova pratica valutativa (di seguito,  PPV)  per  coloro  che
hanno conseguito o che conseguono la laurea magistrale in  psicologia
in  base  ai  previgenti  ordinamenti  didattici  non  abilitanti  e'
organizzata dall'universita' sede di corso della laurea magistrale in
psicologia - classe LM-51 che emana il relativo bando. 
  2. La prova e' unica e verte sull'attivita' svolta durante il TPV e
sui legami tra teorie/modelli e pratiche  professionali,  nonche'  su
aspetti di legislazione e deontologia professionale. 
  3. La valutazione ha ad oggetto le competenze indicate nell'art. 2,
relative  alla  capacita'  di  mettere  in  evidenza  i  legami   tra
teorie/modelli e alla pratica  svolta  durante  il  tirocinio,  sulla
conoscenza del codice deontologico degli  psicologi.  La  valutazione
prevede una votazione  massima  di  100  punti  e  l'abilitazione  e'
conseguita con una votazione di almeno 60/100. 
  4.  La  PPV  e'  valutata  da  una  commissione  giudicatrice,   in
composizione paritetica, composta da almeno quattro membri. I  membri
della  commissione  giudicatrice  sono,   per   la   meta',   docenti
universitari di discipline psicologiche, uno dei quali  con  funzione
di presidente, designati dall'ateneo presso il  quale  si  svolge  la
prova, e, per l'altra  meta',  professionisti  designati  dall'ordine
professionale territorialmente competente, iscritti da almeno  cinque
anni al relativo albo. 
  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 16 giugno 2022 
 
                                         Il Ministro dell'universita' 
                                                e della ricerca       
                                                     Messa            
Il Ministro della salute 
        Speranza         

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, reg. n. 1878