Art. 3
Prova pratica valutativa
1. La prova pratica valutativa (di seguito, PPV) per coloro che
hanno conseguito o che conseguono la laurea magistrale in psicologia
in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti e'
organizzata dall'universita' sede di corso della laurea magistrale in
psicologia - classe LM-51 che emana il relativo bando.
2. La prova e' unica e verte sull'attivita' svolta durante il TPV e
sui legami tra teorie/modelli e pratiche professionali, nonche' su
aspetti di legislazione e deontologia professionale.
3. La valutazione ha ad oggetto le competenze indicate nell'art. 2,
relative alla capacita' di mettere in evidenza i legami tra
teorie/modelli e alla pratica svolta durante il tirocinio, sulla
conoscenza del codice deontologico degli psicologi. La valutazione
prevede una votazione massima di 100 punti e l'abilitazione e'
conseguita con una votazione di almeno 60/100.
4. La PPV e' valutata da una commissione giudicatrice, in
composizione paritetica, composta da almeno quattro membri. I membri
della commissione giudicatrice sono, per la meta', docenti
universitari di discipline psicologiche, uno dei quali con funzione
di presidente, designati dall'ateneo presso il quale si svolge la
prova, e, per l'altra meta', professionisti designati dall'ordine
professionale territorialmente competente, iscritti da almeno cinque
anni al relativo albo.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 giugno 2022
Il Ministro dell'universita'
e della ricerca
Messa
Il Ministro della salute
Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del
Ministero della salute, reg. n. 1878