IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022, con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nei territori delle regioni e delle province autonome ricadenti nei bacini distrettuali del Po e delle Alpi orientali, nonche' per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2022, con cui gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022 sono stati estesi, in relazione alla situazione di deficit idrico in atto, ai territori della Regione Lazio; Considerato che, con ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri in corso di predisposizione, viene precisato che lo stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2022, ricomprende l'intero territorio della Regione Lazio, ivi compresi i territori ricadenti nel bacino del distretto dell'Appennino meridionale, anch'essi, fortemente interessati dalla presente situazione di deficit idrico, ferme restando le risorse finanziarie stanziate, gia' riferite all'intero territorio regionale; Considerato che l'intero territorio della Regione Lazio e' interessato da un lungo periodo di siccita', causato dalla eccezionale scarsita' di precipitazioni pluviometriche nel corso dell'anno 2022 e dall'incremento anomalo delle temperature che ha determinato una rilevante riduzione della disponibilita' idrica; Considerato, quindi, che tale prolungato periodo di siccita' sta provocando una situazione di grave deficit idrico in progressiva estensione, con particolare riferimento al territorio della Regione Lazio, per il quale e' gia' stata dichiarata la condizione di severita' idrica elevata; Considerato, altresi', che nel territorio della sopraindicata Regione Lazio si e' reso necessario ricorrere a prime e immediate misure di mitigazione del rischio che, tuttavia, non hanno contenuto, in maniera efficace, gli effetti della crisi idrica in atto anche in considerazione delle elevate temperature rilevate che hanno incrementato notevolmente i prelievi sia per uso idropotabile sia per uso irriguo e che non sono prevedibili, allo stato, significative modificazioni del quadro meteo-climatico per la corrente stagione estiva; Ritenuto, inoltre, che le esigenze stagionali dei settori agricolo e zootecnico possano contribuire ad aggravare la situazione di deficit idrico in atto; Ravvisata, pertanto, la necessita' di avviare prime misure urgenti allo scopo di scongiurare, nell'immediato, l'interruzione del servizio idrico, anche integrando le misure con ulteriori dispositivi ed interventi straordinari, commisurati alla progressiva riduzione della disponibilita' di risorsa idrica connessa con l'evoluzione stagionale e le esigenze idriche destinate ad altre primarie finalita'; Acquisita l'intesa della Regione Lazio; Dispone: Art. 1 Nomina Commissario delegato per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica e Piano degli interventi 1. Al fine di fronteggiare la situazione di deficit idrico in atto di cui in premessa, il Presidente della Regione Lazio e' nominato Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti finalizzati alla gestione della crisi idrica nell'intero territorio regionale. 2. Per l'espletamento degli interventi di cui al presente provvedimento, il Commissario delegato di cui al comma 1, che opera a titolo gratuito, puo' avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonche' individuare soggetti attuatori, ivi comprese societa' in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. Per le finalita' di cui al comma 2, il Commissario delegato predispone entro sette giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, sulla base dei fabbisogni trasmessi nella fase istruttoria della deliberazione dello stato di emergenza, e nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, un Piano degli interventi e delle misure piu' urgenti delle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, da realizzare con immediatezza e senza indugio per contrastare il contesto di criticita', da sottoporre alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Il predetto piano deve contenere le misure e gli interventi, realizzati anche con procedure di somma urgenza, fatti salvi gli obblighi previsti a carico dei gestori del servizio integrato in virtu' delle concessioni e dei contratti in essere, volti: a) a garantire l'approvvigionamento idropotabile della popolazione, anche mediante la realizzazione di punti di distribuzione della risorsa idrica alimentati mediante autobotti, provvedendo, a tal fine, qualora non fosse percorribile il noleggio, al potenziamento del parco mezzi e delle apparecchiature delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile; b) a scongiurare l'interruzione del servizio idropotabile ed a garantirne la piena funzionalita', anche attraverso la realizzazione di serbatoi e accumuli di carattere temporaneo, di punti di ricarica delle falde acquifere anche di carattere temporaneo, di impianti di pompaggio supplementari, anche per uso irriguo prioritariamente connessi al rilascio di risorsa idropotabile o per le esigenze del settore zootecnico, di rigenerazione di pozzi o di realizzazione di nuovi pozzi o attingimenti a sorgenti, di interconnessioni tra le reti idriche esistenti, di risagomatura dell'alveo per convogliare l'acqua verso le prese, di rifacimento e/o approfondimento captazioni, nonche' di impianti temporanei per il trattamento e recupero dell'acqua. 4. Le misure e gli interventi ricompresi nel piano di cui al comma 3, possono essere comunque avviati anche nelle more dell'adozione dell'ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri citata in premessa. 5. Il piano di cui al comma 3 deve contenere, per ciascuna misura, ove compatibile con la specifica tipologia, il comune, la localita', le coordinate geografiche, la descrizione tecnica con la data di inizio e relativa durata, l'indicazione dell'oggetto della criticita', nonche' l'indicazione della stima di costo. Ove previsto dalle vigenti disposizioni in materia, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i CUP degli interventi devono essere acquisiti ed inseriti nel piano anche successivamente all'approvazione del medesimo purche' nel termine di quindici giorni dall'approvazione e comunque prima dell'autorizzazione del commissario delegato al soggetto attuatore ai fini della realizzazione dello specifico intervento. 6. Il predetto piano, articolato anche per stralci, puo' essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 3, nonche' delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il piano rimodulato deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera del Consiglio dei ministri di stanziamento di ulteriori risorse, ovvero dalla pubblicazione dell'ordinanza di cui all'art. 3, comma 4, del presente provvedimento. 7. Eventuali somme residue o non programmate, rispetto a quelle rese disponibili con le delibere del Consiglio dei ministri di cui ai commi 1 e 2, dell'art. 24, del decreto legislativo n. 1 del 2018, possono essere utilizzate per ulteriori fabbisogni anche di tipologia differente, nell'ambito di quanto previsto dal medesimo articolo, rispetto a quella per cui sono state stanziate, fatte salve le finalita' e le ragioni di urgenza, comunque in tempi congrui con quelli di durata dello stato di emergenza, previa rimodulazione del Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, corredata di motivata richiesta del Commissario delegato che attesti altresi' la non sussistenza di ulteriori necessita' per la tipologia di misura originaria. 8. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 6 e 7 devono essere corredate di relazione resa ai sensi dell'art. 6, comma 1, secondo la tempistica ivi prevista. 9. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 previo rendiconto delle spese sostenute mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta ed attestazione della sussistenza del nesso di causalita' con lo stato di emergenza. Su richiesta motivata dei soggetti attuatori degli interventi, il Commissario delegato puo' erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi. 10. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilita' e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti. 11. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.