Art. 2 
 
      Impiego del volontariato organizzato di protezione civile 
 
  1. Per l'impiego delle organizzazioni di  volontariato  organizzato
di protezione civile iscritte  nei  rispettivi  elenchi  territoriali
nelle attivita' previste dall'art. 1 si applicano i benefici previsti
dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n.  1  del  2018,  nel
limite delle risorse disponibili di cui  al  successivo  art.  3.  Il
commissario delegato provvede all'istruttoria delle relative  istanze
di  rimborso,  nel  rispetto  delle  disposizioni   contenute   nella
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020,
ai  fini  della  successiva  rendicontazione  al  Dipartimento  della
protezione civile in conformita' a quanto previsto dall'art. 1.