Art. 2 Impiego del volontariato organizzato di protezione civile 1. Per l'impiego delle organizzazioni di volontariato organizzato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali nelle attivita' previste dall'art. 1 si applicano i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, nel limite delle risorse disponibili di cui al successivo art. 3. Il commissario delegato provvede all'istruttoria delle relative istanze di rimborso, nel rispetto delle disposizioni contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020, ai fini della successiva rendicontazione al Dipartimento della protezione civile in conformita' a quanto previsto dall'art. 1.