Art. 3 Copertura finanziaria 1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza necessarie a fronteggiare lo stato di emergenza in rassegna si provvede, cosi' come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2022, nel limite di euro 5.800.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018. 2. Per l'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al Commissario delegato. 3. La regione, le province e i comuni sono autorizzati a trasferire sulle contabilita' speciali di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna. 4. Con successiva ordinanza, si provvede ad identificare la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare. 5. Il Commissario delegato e' tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.