Art. 2
Tirocinio pratico-valutativo
1. Il tirocinio pratico-valutativo (di seguito, TPV) corrispondente
a 30 crediti formativi universitari (CFU), e' un percorso formativo a
carattere professionalizzante volto all'acquisizione di specifiche
competenze e capacita' diagnostiche e clinico-terapeutiche.
2. Il TPV costituisce parte integrante della formazione
universitaria e, in coerenza con le finalita' del tirocinio medesimo,
comporta per lo studente l'esecuzione di attivita' pratiche con
crescenti gradi di autonomia. I CFU di cui al comma 1 possono essere
acquisiti solo mediante attivita' svolte come primo operatore, sotto
il controllo diretto di un docente-tutore, presso strutture
universitarie o del Servizio sanitario nazionale previa convenzione
con le universita' di riferimento.
3. La valutazione del TPV verifica le conoscenze e competenze
acquisite dallo studente nell'ambito della prevenzione, diagnosi e
terapia delle malattie odontostomatologiche, relative alle discipline
di chirurgia orale, odontoiatria restaurativa, endodonzia,
implantologia, patologia e medicina orale, odontoiatria pediatrica,
odontoiatria speciale, ortognatodonzia, parodontologia e protesi.
4. I CFU del TPV sono acquisiti previa certificazione dei tutor
identificati dai Consigli di Corso di studio e validazione da parte
del presidente/coordinatore del corso di studio, che ne attesta la
veridicita' e ne acquisisce la responsabilita' in termini di ore di
attivita' svolte, numero di prestazioni eseguite, valutazione
positiva secondo specifici criteri, tra i quali: conoscenze tecniche
e dei protocolli operativi e di sicurezza; abilita' manuale;
organizzazione del lavoro e capacita' di collaborazione nonche'
approccio con i pazienti.
5. Le modalita' di svolgimento e valutazione del TPV sono definite
con apposito protocollo redatto dalla Conferenza permanente dei
presidenti dei corsi di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria,
d'intesa con la Commissione albo odontoiatri nazionale, e sono
aggiornate almeno ogni sei anni accademici.
6. Ad ogni CFU pari a venticinque ore riservato al TPV
corrispondono almeno venti ore di attivita' formative
professionalizzanti come primo operatore; le eventuali restanti
cinque ore possono essere dedicate allo studio individuale o ad altre
attivita' formative professionalizzanti.
7. Il superamento dell'esame di profitto delle discipline per le
quali e' previsto il TPV e' propedeutico allo svolgimento del
relativo tirocinio.
8. Ai fini dell'accesso alla prova pratica valutativa di cui
all'art. 3, lo studente compila un libretto di tirocinio che contiene
l'elenco delle presenze, delle prestazioni e delle conoscenze e
competenze acquisite, valutate dal tutor e validate dal
presidente/coordinatore del corso di studio.
9. I crediti del TPV sono acquisiti al sesto anno di corso. Una
quota non superiore al 30 per cento del totale puo' essere acquisita
al quinto anno di corso.