Art. 3
Prova pratica valutativa.
1. L'esame finale per il conseguimento della laurea magistrale di
cui all'art. 1 comprende lo svolgimento di una prova pratica
valutativa (di seguito, PPV) che precede la discussione della tesi di
laurea.
2. La PPV ha lo scopo di verificare le competenze professionali
acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio e di accertare
il livello di preparazione pratica del candidato per l'abilitazione
all'esercizio della professione.
3. La PPV e' organizzata mediante la discussione da parte dello
studente di numero tre casi clinici trattati come primo operatore
durante il TPV, che implicano piani di trattamento multidisciplinari
con prestazioni afferenti alla maggioranza delle discipline oggetto
del TPV di cui all'art. 2, comma 3, secondo le modalita' individuate
dal protocollo di cui all'art. 2, comma 6.
4. La commissione giudicatrice della PPV ha composizione paritetica
ed e' costituita da almeno 4 membri. I membri della commissione sono,
per la meta', docenti universitari, uno dei quali con funzione di
Presidente, designati dal Consiglio di corso di studio, e, per
l'altra meta', membri designati dalla Commissione albo odontoiatri
nazionale sentite le Commissioni albo odontoiatri di riferimento,
iscritti da almeno cinque anni all'albo degli odontoiatri. Un membro
iscritto all'albo degli odontoiatri, designato con le medesime
modalita' di cui al presente comma, e' invitato a partecipare alla
sessione di laurea, fermo restando il rispetto dei principi di cui
agli artt. 42 e 43 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.
5. Ai fini del superamento della PPV lo studente consegue un
giudizio di idoneita', che non concorre a determinare il voto di
laurea, e accede alla discussione della tesi di laurea.