Art. 2
Beneficiari
1. Beneficiano del sostegno di cui all'art. 1 del presente decreto
gli agricoltori che rientrano nella categoria dei produttori delle
filiere di allevamento delle vacche da latte, delle bufale, delle
vacche da carne e delle vacche a duplice attitudine, i quali:
a. abbiano beneficiato del sostegno accoppiato zootecnico di cui
all'art. 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013, attuato dal decreto
ministeriale del 7 giugno 2018, n. 5465, nell'ambito della domanda
unica 2021;
b. abbiano rispettato il criterio di gestione obbligatoria (CGO)
relativo al benessere animale nell'anno 2021;
c. abbiano un codice allevamento attivo a loro intestato e
presente nella Banca dati nazionale (BDN) dell'Anagrafe bovina al 31
marzo 2022.
2. Ricorrendo le condizioni di cui al comma 1, la quantificazione
del ristoro da attribuire a ogni singolo beneficiario e' riferita al
numero di capi ammissibili nell'ambito delle misure del sostegno
accoppiato zootecnico di cui al decreto ministeriale del 7 giugno
2018, n. 5465 per la campagna 2021.