Art. 2 
 
                             Beneficiari 
 
  1. Beneficiano del sostegno di cui all'art. 1 del presente  decreto
gli agricoltori che rientrano nella categoria  dei  produttori  delle
filiere di allevamento delle vacche da  latte,  delle  bufale,  delle
vacche da carne e delle vacche a duplice attitudine, i quali: 
    a. abbiano beneficiato del sostegno accoppiato zootecnico di  cui
all'art. 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013,  attuato  dal  decreto
ministeriale del 7 giugno 2018, n. 5465,  nell'ambito  della  domanda
unica 2021; 
    b. abbiano rispettato il criterio di gestione obbligatoria  (CGO)
relativo al benessere animale nell'anno 2021; 
    c. abbiano un  codice  allevamento  attivo  a  loro  intestato  e
presente nella Banca dati nazionale (BDN) dell'Anagrafe bovina al  31
marzo 2022. 
  2. Ricorrendo le condizioni di cui al comma 1,  la  quantificazione
del ristoro da attribuire a ogni singolo beneficiario e' riferita  al
numero di capi ammissibili  nell'ambito  delle  misure  del  sostegno
accoppiato zootecnico di cui al decreto  ministeriale  del  7  giugno
2018, n. 5465 per la campagna 2021.