IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del  14  giugno  1966,
relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, comma 1,  lettera
a); 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»   e   in
particolare l'art. 36; 
  Visto il decreto ministeriale 30 giugno  2016,  n.  17713,  con  il
quale e' stato istituito  il  Gruppo  di  lavoro  permanente  per  la
protezione delle piante; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n.  104,  convertito  con
modifiche dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni
urgenti per il trasferimento di funzioni e  per  la  riorganizzazione
dei Ministeri per i beni e le attivita'  culturali,  delle  politiche
agricole  alimentari,  forestali  e  del  turismo,   dello   sviluppo
economico, degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale,
delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e  della  tutela
del territorio  e  del  mare,  nonche'  per  la  rimodulazione  degli
stanziamenti per la revisione dei ruoli e  delle  carriere  e  per  i
compensi per lavoro straordinario delle  Forze  di  polizia  e  delle
Forze armate e per la continuita' delle funzioni  dell'Autorita'  per
le garanzie nelle comunicazioni»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019, n. 179, inerente il  regolamento  di  riorganizzazione
del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  a
norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,  n.
132; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo
2020,  n.  53,  recante  modifica  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri  5  dicembre  2019,  n.  179,  concernente  la
riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali; 
  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme
per   la   produzione   a   scopo   di   commercializzazione   e   la
commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11
della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della  normativa
nazionale alle disposizioni del  regolamento  (UE)  2016/2031  e  del
regolamento (UE) 2017/625»; 
  Vista la direttiva di esecuzione (UE) 2021/1927  della  Commissione
del  5  novembre  2021  che  modifica  la  direttiva  66/402/CEE  del
Consiglio al fine di adeguare le condizioni relative alle sementi  di
frumento ibrido prodotte mediante maschiosterilita' citoplasmatica; 
  Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali del 24 febbraio 2022, n. 90017, registrata alla Corte dei
conti in data 1° aprile 2022 al n. 237, sull'azione amministrativa  e
sulla gestione per l'anno 2022; 
  Ravvisata la necessita' di recepire la direttiva di esecuzione (UE)
2021/1927,  quale  norma  di  natura  prettamente  tecnica   le   cui
condizioni, fissate in ambito comunitario, sono  recepite  tal  quali
nella legislazione nazionale; 
  Ritenuto necessario, pertanto, modificare gli allegati VI e IX  del
decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, al fine  di  adeguare  le
condizioni relative alle sementi di frumento ibrido prodotte mediante
maschiosterilita' citoplasmatica; 
  Sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente di cui al decreto
ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, nella  seduta  del  27  giugno
2022; 
  Acquisito il parere del Comitato fitosanitario  nazionale,  di  cui
all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.  19,  espresso
nella seduta del 28 giugno 2022, in applicazione dell'art.  5,  comma
4, lettera e) dello stesso decreto legislativo; 
  Ritenuto di dover procedere in conformita'; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                    Modifica dell'Allegato VI del 
             decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20 
 
  1. L'Allegato VI del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20  di
cui alle premesse, e' modificato come di seguito riportato: 
    a) Alla sezione I-Colture erbacee  da  pieno  campo,  lettera  B)
cereali, punto 1, la lettera C, e' sostituita dalla seguente: 
      «C. Ibridi di Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum
vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum  subsp.  aestivum,  Triticum
aestivum  subsp.   spelta,   Triticum   turgidum   subsp.   durum   e
xTriticosecale ad autofecondazione. 
  La purezza minima varietale delle sementi della categoria  "sementi
certificate" e' del 90 per cento. 
  Nel caso di sementi di Hordeum vulgare,  Triticum  aestivum  subsp.
aestivum, Triticum aestivum subsp. spelta e Triticum turgidum  subsp.
durum prodotte mediante l'uso di componenti maschiosterili  (CSM)  la
purezza varietale e' dell'85 per  cento.  Le  impurita'  diverse  dal
ristoratore non superano il 2 per cento. 
  La purezza varietale minima e' valutata durante controlli ufficiali
a posteriori su una proporzione adeguata di campioni. 
  Entro il 28 febbraio di ogni anno l'autorita' per la certificazione
comunica alla Commissione (UE) e agli altri Stati membri i  risultati
dell'anno  precedente  relativi  alla  quantita'  di  sementi  ibride
prodotte di Triticum  aestivum  subsp.  aestivum,  Triticum  aestivum
subsp. spelta e Triticum turgidum subsp. durum nonche' la percentuale
di lotti  di  sementi  respinti  a  causa  di  parametri  qualitativi
insufficienti, i risultati dei controlli  ufficiali  a  posteriori  e
qualsiasi altra  informazione  che  giustifichi  tale  rifiuto.  Tale
obbligo di comunicazione si applica fino al 28 febbraio 2030.» 
    b) Alla sezione I-Colture erbacee  da  pieno  campo,  lettera  B)
Cereali, punto 1,  il  titolo  della  lettera  E  e'  sostituito  dal
seguente: 
      «E. Ibridi di Secale cereale,  e  ibridi  di  Hordeum  vulgare,
Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum  subsp.  spelta,
Triticum turgidum subsp. durum prodotti mediante CMS.»