IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la comunicazione della Commissione europea recante gli
«Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli
investimenti per il finanziamento del rischio» (2014/C 19/04), come
sostituita dalla comunicazione della Commissione europea recante gli
«Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli
investimenti per il finanziamento del rischio» (2021/C 508/01);
Vista la comunicazione della Commissione europea sulla nozione di
aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), come richiamata
dalla comunicazione della Commissione europea recante gli
«Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli
investimenti per il finanziamento del rischio» (2021/C 508/01);
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare, l'art. 1,
comma 209, che prevede che, per le finalita' di cui al comma 206, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico, il Fondo di sostegno al venture capital con una dotazione
di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di
5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27
giugno 2019, recante «Definizione delle modalita' di investimento del
Ministero dello sviluppo economico attraverso il Fondo di sostegno al
venture capital», e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante
«Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali» e, in particolare, l'art. 10,
rubricato «Procedure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e modalita' di accesso ai servizi erogati in rete dalle
pubbliche amministrazioni»;
Considerato che l'art. 10, comma 7-sexies, del menzionato
decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, prevede che, per le
finalita' di cui al comma 7-quinquies del medesimo art. 10, nonche'
al fine di favorire il settore del venture capital, il Ministero
dello sviluppo economico, nel rispetto delle condizioni previste
dalla sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea
2014/C 19/04, e' autorizzato a sottoscrivere, fino a un ammontare
pari a 2 miliardi di euro, secondo la disciplina dei relativi
regolamenti di gestione, quote o azioni di uno o piu' fondi per il
venture capital, come definiti dall'art. 31, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o di uno o piu' fondi che
investono in fondi per il venture capital, comprese quote o azioni di
fondi per il venture debt o di uno o piu' fondi che investono in
fondi per il venture debt, istituiti dalla societa' che gestisce
anche le risorse di cui all'art. 1, comma 116, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, a condizione che altri investitori
professionali, compresa la societa' Cassa depositi e prestiti S.p.a.
in qualita' di istituto nazionale di promozione ai sensi dell'art. 1,
comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sottoscrivano
risorse aggiuntive per almeno il 30 per cento dell'ammontare della
sottoscrizione del Ministero medesimo e fermo restando il rispetto
della richiamata sezione della comunicazione della Commissione
europea 2014/C 19/04;
Considerato altresi' che il richiamato art. 10, comma 7-sexies, del
menzionato decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, prevede che la
normativa di attuazione recante le modalita' di investimento del
Ministero dello sviluppo economico attraverso il Fondo di sostegno al
venture capital disciplina anche le conseguenze del mancato
investimento di almeno il 60 per cento del patrimonio del fondo entro
cinque anni dalla chiusura, anche parziale, del primo periodo di
sottoscrizione;
Ritenuto opportuno, in ottemperanza all'art. 10, comma 7-sexies,
del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 e per le modalita' ivi
previste, stabilire le modalita' di utilizzo delle risorse aggiuntive
destinate al Fondo di sostegno al venture capital ai sensi della
medesima disposizione;
Ritenuto altresi' opportuno, per le medesime finalita' di
efficiente gestione, che le risorse di cui all'art. 10, comma
7-sexies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, che le stesse
siano prima facie investite in un fondo di investimento alternativo
mobiliare e riservato istituito e gestito da CDP Venture Capital SGR
S.p.a.;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti
definizioni:
a) capitale impegnato: indica:
(i) con riferimento agli investimenti del fondo nei fondi
target diretti, la somma, calcolata alla data di riferimento per
ciascun singolo fondo target diretto in cui il fondo abbia investito
e per la quota parte di competenza del fondo, tra (x) l'ammontare
complessivo degli investimenti effettuati (anche indirettamente
attraverso veicoli di scopo) dal fondo target diretto, inclusi i
relativi costi e oneri; (y) gli impegni di tale fondo target diretto
per operazioni di sottoscrizione o investimento (inclusi i relativi
costi e oneri e anche indirettamente attraverso i citati veicoli di
scopo) non ancora interamente eseguite ma gia' deliberate e/o impegni
di spesa gia' assunti dai competenti organi del fondo target diretto;
e (z) i costi, oneri, interessi per equalizzazione e spese del fondo
target diretto imputabili, ai sensi del regolamento di gestione di
tale fondo target diretto, alla sottoscrizione effettuata dal fondo
nel medesimo; o
(ii) con riferimento agli investimenti del fondo nei fondi
target indiretti, la somma, calcolata alla data di riferimento per
ciascun singolo fondo target indiretto in cui il fondo abbia
investito e per la quota parte di competenza del fondo, tra (x)
l'ammontare complessivo degli impegni di sottoscrizione assunti
(anche indirettamente attraverso veicoli di scopo) dal fondo target
indiretto, inclusi i relativi costi e oneri; (y) gli impegni di tale
fondo target indiretto per operazioni di sottoscrizione (inclusi i
relativi costi e oneri e anche indirettamente attraverso i citati
veicoli di scopo) non ancora effettuate ma gia' deliberate dai
competenti organi del fondo target indiretto; e (z) i costi, oneri,
interessi per equalizzazione e spese del fondo target indiretto
imputabili, ai sensi del regolamento di gestione di tale fondo target
indiretto, alla sottoscrizione effettuata dal fondo nel medesimo; o
(iii) con riferimento ai co-investimenti diretti del fondo nei
fondi di terzi, la somma, calcolata alla data di riferimento in
relazione a ciascuna singola linea di co-investimento rilevante, tra
(x) l'ammontare complessivo degli impegni di sottoscrizione assunti
(anche indirettamente attraverso veicoli di scopo) dal fondo in fondi
di terzi a valere sulla linea di co-investimento interessata; e (y)
gli impegni del fondo per operazioni di sottoscrizione (inclusi i
relativi costi e oneri e anche indirettamente attraverso i citati
veicoli di scopo) non ancora effettuate ma gia' deliberate dai
competenti organi del fondo per operazioni di co-investimento in
fondi di terzi a valere su tale linea di co-investimento; o
(iv) con riferimento alle operazioni di co-investimento diretto
del fondo nelle PMI, la somma, calcolata alla data di riferimento in
relazione a ciascuna linea di co-investimento rilevante, tra (x)
l'ammontare complessivo dei co-investimenti effettuati dal fondo
(anche indirettamente attraverso veicoli di scopo) in PMI a valere
sulla linea di co-investimento interessata, inclusi i relativi costi
e oneri; e (y) gli impegni del fondo per operazioni di sottoscrizione
o investimento (inclusi i relativi costi e oneri e anche
indirettamente attraverso i citati veicoli di scopo) non ancora
effettuate ma gia' deliberate dai competenti organi del fondo per
operazioni di co-investimento in PMI a valere su tale linea di
co-investimento;
e, in ogni caso
(v) la quota parte di costi, oneri e spese del fondo imputabili
proporzionalmente all'investimento, alla sottoscrizione, o
all'impegno effettuati o assunti dal fondo nei rilevanti attivi di
cui ai precedenti punti da (i) a (iv) con riferimento ai quali, a
seconda del caso, viene effettuata la verifica di cui all'art. 5
comma 1 del presente decreto;
b) capitale stimato: indica la migliore stima, calcolata dalla
SGR, dei flussi di cassa previsionali in uscita dal fondo, diversi da
quelli inclusi nel calcolo del capitale impegnato, relativi:
(i) con riferimento a ciascun investimento del fondo in un
fondo target, al fondo target interessato fino allo scadere del
termine di durata dello stesso, ai sensi del regolamento del fondo e
del regolamento del fondo target interessato; o
(ii) con riferimento a ciascuna linea di co-investimento in
fondi di terzi, a nuovi impegni - a valere sulla linea di
co-investimento interessata - di sottoscrizione o di acquisto di
quote o azioni di fondi di terzi, gia' in portafoglio o per cui il
fondo abbia assunto una delibera di co-investimento; o
(iii) con riferimento a ciascuna linea di co-investimento del
fondo in PMI, a nuovi impegni - a valere sulla linea di
co-investimento interessata - di investimento, sottoscrizione o
acquisto di strumenti di PMI, gia' in portafoglio o per cui il fondo
abbia assunto una delibera di co-investimento;
e, in ogni caso
(iv) alla quota parte di costi, oneri e spese del fondo,
diversi da quelli di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) e
ammessi ai sensi del regolamento del fondo fino allo scadere del
termine di durata dello stesso;
c) «data di avvio della linea di co-investimento»: indica (i) con
riferimento a ciascuna linea di co-investimento relativa a fondi
target esistenti (e per cui esistano risorse disponibili) alla data
di pubblicazione del presente decreto, la data dell'accordo di
co-investimento o della delibera procedurale della SGR che definisce
il rapporto di co-investimento tra il fondo e il fondo target
interessato da tale linea di co-investimento; ovvero (ii) con
riferimento a ciascuna linea di co-investimento relativa a fondi
target istituiti o gestiti dalla SGR successivamente alla data di
pubblicazione del presente decreto, la data della prima chiusura
delle sottoscrizioni (anche parziale o anticipata) relativa al fondo
target interessato da tale linea di co-investimento intervenuta
successivamente alla pubblicazione del presente decreto;
d) «data di riferimento»: la data che cade al 31 dicembre del
quinto anno successivo, rispettivamente: (i) con riferimento a
ciascun singolo investimento diretto del fondo in un fondo target,
dalla data della prima chiusura delle sottoscrizioni (anche parziale
o anticipata) successiva alla sottoscrizione, da parte del fondo,
delle quote o azioni di tale fondo target; o (ii) con riferimento a
ciascuna linea di co-investimento in fondi di terzi o in PMI, dalla
data di avvio della linea di co-investimento relativa a tale linea di
co-investimento;
e) «debito»: il debito come definito dall'art. 1, lettera m-bis,
del decreto 27 giugno 2019;
f) «decreto 27 giugno 2019»: il decreto del Ministro dello
sviluppo economico del 27 giugno 2019 recante «Definizione delle
modalita' di investimento del Ministero dello sviluppo economico
attraverso il Fondo di sostegno al venture capital» e successive
modifiche e integrazioni;
g) «decreto n. 30/2015»: il decreto 5 marzo 2015, n. 30, del
Ministero dell'economia e delle finanze e successive modifiche e
integrazioni;
h) «decreto-legge n. 121/2021»: il decreto-legge 10 settembre
2021, n. 121, recante «Disposizioni urgenti in materia di
investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della
circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore
dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali», convertito
con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156;
i) «fondi per il venture capital»: i fondi per il venture capital
come definiti dall'art. 1, lettera c) del decreto 27 giugno 2019;
j) «fondi per il venture debt»: i fondi per il venture debt come
definiti dall'art. 1, lettera m-ter del decreto 27 giugno 2019;
k) «fondi target diretti»: i fondi per il venture capital e/o i
fondi per il venture debt gestiti dalla SGR che siano investiti
direttamente dal fondo o che co-investano con il fondo, ivi inclusi
quelli istituiti o gestiti dalla SGR successivamente alla data di
pubblicazione del presente decreto sulla base del piano previsionale
di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del presente decreto;
l) «fondi target indiretti»: gli OICR gestiti dalla SGR che
investono in fondi di terzi, che siano investiti direttamente dal
fondo o che co-investano con il fondo, ivi inclusi quelli istituiti o
gestiti dalla SGR successivamente alla data di pubblicazione del
presente decreto sulla base del piano previsionale di cui all'art. 4,
comma 3, lettera a), del presente decreto; in caso fondi di
investimento promossi e gestiti da istituzioni finanziarie di
sviluppo dell'Unione europea che abbiano una politica di investimento
coerente con le finalita' e gli ambiti di cui al presente decreto,
anche gli OICR non gestiti dalla SGR, che siano investiti
direttamente dal fondo o che co-investano con il fondo;
m) «fondi target»: i fondi target diretti e/o i fondi target
indiretti;
n) «Fondo di sostegno al venture capital»: il fondo di sostegno
al venture capital istituito dall'art. 1, comma 209, della legge n.
145/2018 nello stato di previsione del Ministero;
o) «fondo di terzi»: il fondo per il venture capital o il fondo
per il venture debt gestito da un gestore autorizzato che siano
oggetto di investimento da parte di un fondo target indiretto ovvero
oggetto di co-investimento del fondo con un fondo target;
p) «fondo»: il fondo di investimento alternativo mobiliare
riservato a investitori professionali istituito ai sensi dell'art. 3
del presente decreto e gestito dalla SGR, che investe in modalita' di
fondo di fondi o di fondo di co-investimento diretto ai sensi
dell'art. 4 del presente decreto;
q) «gestori autorizzati»: i soggetti, diversi dalla SGR,
autorizzati dalla Banca d'Italia a prestare il servizio di gestione
collettiva del risparmio ovvero i soggetti autorizzati ai sensi della
direttiva 2011/61/UE in uno Stato dell'Unione europea diverso
dall'Italia, o comunque in uno degli Stati aderenti all'accordo sullo
Spazio economico europeo che siano compresi nell'elenco di cui al
decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 19 settembre
1996, e che siano soggetti a un regime di autorizzazione da parte
delle autorita' di vigilanza di uno dei suddetti Stati;
r) «investitori professionali»: i clienti professionali privati e
i clienti professionali pubblici, nonche' coloro che su richiesta
possono essere trattati come clienti professionali, ai sensi
dell'art. 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni;
s) «legge n. 145/2018»: la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020» e successive
modificazioni e integrazioni;
t) «linea di co-investimento»: indica, con riferimento a ciascun
fondo target con cui il fondo co-investe in via sistematica, per come
identificato, e con i criteri di allocazione determinati, nella Side
Letter, l'insieme delle operazioni di co-investimento in fondi di
terzi e/o in PMI effettuate o da effettuarsi dal fondo con tale fondo
target;
u) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
v) «OICR rilevanti»: gli OICR (inclusi i fondi target) istituiti
o gestiti dalla SGR che perseguano, in via almeno prevalente,
investimenti nei settori del venture capital e/o del venture debt,
ivi inclusi quelli istituiti o gestiti dalla SGR successivamente alla
data di pubblicazione del presente decreto sulla base del piano
previsionale di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del presente
decreto;
w) «OICR»: l'organismo di investimento collettivo del risparmio
come definito dall'art. 1, comma 1, lettera k), del decreto
legislativo del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni e
integrazioni;
x) «PMI»: la PMI come definita nel decreto 27 giugno 2019;
y) «SGR»: CDP Venture Capital SGR S.p.a.;
z) «Side Letter»: la «side letter» al regolamento del fondo che
verra' sottoscritta tra il Ministero e la SGR, avente ad oggetto i
criteri di allocazione delle risorse di cui all'art. 10, comma
7-sexies, del decreto-legge n. 121/2021.