IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la comunicazione della Commissione europea recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio» (2014/C 19/04), come sostituita dalla comunicazione della Commissione europea recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio» (2021/C 508/01); Vista la comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), come richiamata dalla comunicazione della Commissione europea recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio» (2021/C 508/01); Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare, l'art. 1, comma 209, che prevede che, per le finalita' di cui al comma 206, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo di sostegno al venture capital con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 giugno 2019, recante «Definizione delle modalita' di investimento del Ministero dello sviluppo economico attraverso il Fondo di sostegno al venture capital», e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali» e, in particolare, l'art. 10, rubricato «Procedure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e modalita' di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni»; Considerato che l'art. 10, comma 7-sexies, del menzionato decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, prevede che, per le finalita' di cui al comma 7-quinquies del medesimo art. 10, nonche' al fine di favorire il settore del venture capital, il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle condizioni previste dalla sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, e' autorizzato a sottoscrivere, fino a un ammontare pari a 2 miliardi di euro, secondo la disciplina dei relativi regolamenti di gestione, quote o azioni di uno o piu' fondi per il venture capital, come definiti dall'art. 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o di uno o piu' fondi che investono in fondi per il venture capital, comprese quote o azioni di fondi per il venture debt o di uno o piu' fondi che investono in fondi per il venture debt, istituiti dalla societa' che gestisce anche le risorse di cui all'art. 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a condizione che altri investitori professionali, compresa la societa' Cassa depositi e prestiti S.p.a. in qualita' di istituto nazionale di promozione ai sensi dell'art. 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sottoscrivano risorse aggiuntive per almeno il 30 per cento dell'ammontare della sottoscrizione del Ministero medesimo e fermo restando il rispetto della richiamata sezione della comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04; Considerato altresi' che il richiamato art. 10, comma 7-sexies, del menzionato decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, prevede che la normativa di attuazione recante le modalita' di investimento del Ministero dello sviluppo economico attraverso il Fondo di sostegno al venture capital disciplina anche le conseguenze del mancato investimento di almeno il 60 per cento del patrimonio del fondo entro cinque anni dalla chiusura, anche parziale, del primo periodo di sottoscrizione; Ritenuto opportuno, in ottemperanza all'art. 10, comma 7-sexies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 e per le modalita' ivi previste, stabilire le modalita' di utilizzo delle risorse aggiuntive destinate al Fondo di sostegno al venture capital ai sensi della medesima disposizione; Ritenuto altresi' opportuno, per le medesime finalita' di efficiente gestione, che le risorse di cui all'art. 10, comma 7-sexies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, che le stesse siano prima facie investite in un fondo di investimento alternativo mobiliare e riservato istituito e gestito da CDP Venture Capital SGR S.p.a.; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni: a) capitale impegnato: indica: (i) con riferimento agli investimenti del fondo nei fondi target diretti, la somma, calcolata alla data di riferimento per ciascun singolo fondo target diretto in cui il fondo abbia investito e per la quota parte di competenza del fondo, tra (x) l'ammontare complessivo degli investimenti effettuati (anche indirettamente attraverso veicoli di scopo) dal fondo target diretto, inclusi i relativi costi e oneri; (y) gli impegni di tale fondo target diretto per operazioni di sottoscrizione o investimento (inclusi i relativi costi e oneri e anche indirettamente attraverso i citati veicoli di scopo) non ancora interamente eseguite ma gia' deliberate e/o impegni di spesa gia' assunti dai competenti organi del fondo target diretto; e (z) i costi, oneri, interessi per equalizzazione e spese del fondo target diretto imputabili, ai sensi del regolamento di gestione di tale fondo target diretto, alla sottoscrizione effettuata dal fondo nel medesimo; o (ii) con riferimento agli investimenti del fondo nei fondi target indiretti, la somma, calcolata alla data di riferimento per ciascun singolo fondo target indiretto in cui il fondo abbia investito e per la quota parte di competenza del fondo, tra (x) l'ammontare complessivo degli impegni di sottoscrizione assunti (anche indirettamente attraverso veicoli di scopo) dal fondo target indiretto, inclusi i relativi costi e oneri; (y) gli impegni di tale fondo target indiretto per operazioni di sottoscrizione (inclusi i relativi costi e oneri e anche indirettamente attraverso i citati veicoli di scopo) non ancora effettuate ma gia' deliberate dai competenti organi del fondo target indiretto; e (z) i costi, oneri, interessi per equalizzazione e spese del fondo target indiretto imputabili, ai sensi del regolamento di gestione di tale fondo target indiretto, alla sottoscrizione effettuata dal fondo nel medesimo; o (iii) con riferimento ai co-investimenti diretti del fondo nei fondi di terzi, la somma, calcolata alla data di riferimento in relazione a ciascuna singola linea di co-investimento rilevante, tra (x) l'ammontare complessivo degli impegni di sottoscrizione assunti (anche indirettamente attraverso veicoli di scopo) dal fondo in fondi di terzi a valere sulla linea di co-investimento interessata; e (y) gli impegni del fondo per operazioni di sottoscrizione (inclusi i relativi costi e oneri e anche indirettamente attraverso i citati veicoli di scopo) non ancora effettuate ma gia' deliberate dai competenti organi del fondo per operazioni di co-investimento in fondi di terzi a valere su tale linea di co-investimento; o (iv) con riferimento alle operazioni di co-investimento diretto del fondo nelle PMI, la somma, calcolata alla data di riferimento in relazione a ciascuna linea di co-investimento rilevante, tra (x) l'ammontare complessivo dei co-investimenti effettuati dal fondo (anche indirettamente attraverso veicoli di scopo) in PMI a valere sulla linea di co-investimento interessata, inclusi i relativi costi e oneri; e (y) gli impegni del fondo per operazioni di sottoscrizione o investimento (inclusi i relativi costi e oneri e anche indirettamente attraverso i citati veicoli di scopo) non ancora effettuate ma gia' deliberate dai competenti organi del fondo per operazioni di co-investimento in PMI a valere su tale linea di co-investimento; e, in ogni caso (v) la quota parte di costi, oneri e spese del fondo imputabili proporzionalmente all'investimento, alla sottoscrizione, o all'impegno effettuati o assunti dal fondo nei rilevanti attivi di cui ai precedenti punti da (i) a (iv) con riferimento ai quali, a seconda del caso, viene effettuata la verifica di cui all'art. 5 comma 1 del presente decreto; b) capitale stimato: indica la migliore stima, calcolata dalla SGR, dei flussi di cassa previsionali in uscita dal fondo, diversi da quelli inclusi nel calcolo del capitale impegnato, relativi: (i) con riferimento a ciascun investimento del fondo in un fondo target, al fondo target interessato fino allo scadere del termine di durata dello stesso, ai sensi del regolamento del fondo e del regolamento del fondo target interessato; o (ii) con riferimento a ciascuna linea di co-investimento in fondi di terzi, a nuovi impegni - a valere sulla linea di co-investimento interessata - di sottoscrizione o di acquisto di quote o azioni di fondi di terzi, gia' in portafoglio o per cui il fondo abbia assunto una delibera di co-investimento; o (iii) con riferimento a ciascuna linea di co-investimento del fondo in PMI, a nuovi impegni - a valere sulla linea di co-investimento interessata - di investimento, sottoscrizione o acquisto di strumenti di PMI, gia' in portafoglio o per cui il fondo abbia assunto una delibera di co-investimento; e, in ogni caso (iv) alla quota parte di costi, oneri e spese del fondo, diversi da quelli di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) e ammessi ai sensi del regolamento del fondo fino allo scadere del termine di durata dello stesso; c) «data di avvio della linea di co-investimento»: indica (i) con riferimento a ciascuna linea di co-investimento relativa a fondi target esistenti (e per cui esistano risorse disponibili) alla data di pubblicazione del presente decreto, la data dell'accordo di co-investimento o della delibera procedurale della SGR che definisce il rapporto di co-investimento tra il fondo e il fondo target interessato da tale linea di co-investimento; ovvero (ii) con riferimento a ciascuna linea di co-investimento relativa a fondi target istituiti o gestiti dalla SGR successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto, la data della prima chiusura delle sottoscrizioni (anche parziale o anticipata) relativa al fondo target interessato da tale linea di co-investimento intervenuta successivamente alla pubblicazione del presente decreto; d) «data di riferimento»: la data che cade al 31 dicembre del quinto anno successivo, rispettivamente: (i) con riferimento a ciascun singolo investimento diretto del fondo in un fondo target, dalla data della prima chiusura delle sottoscrizioni (anche parziale o anticipata) successiva alla sottoscrizione, da parte del fondo, delle quote o azioni di tale fondo target; o (ii) con riferimento a ciascuna linea di co-investimento in fondi di terzi o in PMI, dalla data di avvio della linea di co-investimento relativa a tale linea di co-investimento; e) «debito»: il debito come definito dall'art. 1, lettera m-bis, del decreto 27 giugno 2019; f) «decreto 27 giugno 2019»: il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 giugno 2019 recante «Definizione delle modalita' di investimento del Ministero dello sviluppo economico attraverso il Fondo di sostegno al venture capital» e successive modifiche e integrazioni; g) «decreto n. 30/2015»: il decreto 5 marzo 2015, n. 30, del Ministero dell'economia e delle finanze e successive modifiche e integrazioni; h) «decreto-legge n. 121/2021»: il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali», convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156; i) «fondi per il venture capital»: i fondi per il venture capital come definiti dall'art. 1, lettera c) del decreto 27 giugno 2019; j) «fondi per il venture debt»: i fondi per il venture debt come definiti dall'art. 1, lettera m-ter del decreto 27 giugno 2019; k) «fondi target diretti»: i fondi per il venture capital e/o i fondi per il venture debt gestiti dalla SGR che siano investiti direttamente dal fondo o che co-investano con il fondo, ivi inclusi quelli istituiti o gestiti dalla SGR successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto sulla base del piano previsionale di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del presente decreto; l) «fondi target indiretti»: gli OICR gestiti dalla SGR che investono in fondi di terzi, che siano investiti direttamente dal fondo o che co-investano con il fondo, ivi inclusi quelli istituiti o gestiti dalla SGR successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto sulla base del piano previsionale di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del presente decreto; in caso fondi di investimento promossi e gestiti da istituzioni finanziarie di sviluppo dell'Unione europea che abbiano una politica di investimento coerente con le finalita' e gli ambiti di cui al presente decreto, anche gli OICR non gestiti dalla SGR, che siano investiti direttamente dal fondo o che co-investano con il fondo; m) «fondi target»: i fondi target diretti e/o i fondi target indiretti; n) «Fondo di sostegno al venture capital»: il fondo di sostegno al venture capital istituito dall'art. 1, comma 209, della legge n. 145/2018 nello stato di previsione del Ministero; o) «fondo di terzi»: il fondo per il venture capital o il fondo per il venture debt gestito da un gestore autorizzato che siano oggetto di investimento da parte di un fondo target indiretto ovvero oggetto di co-investimento del fondo con un fondo target; p) «fondo»: il fondo di investimento alternativo mobiliare riservato a investitori professionali istituito ai sensi dell'art. 3 del presente decreto e gestito dalla SGR, che investe in modalita' di fondo di fondi o di fondo di co-investimento diretto ai sensi dell'art. 4 del presente decreto; q) «gestori autorizzati»: i soggetti, diversi dalla SGR, autorizzati dalla Banca d'Italia a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio ovvero i soggetti autorizzati ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia, o comunque in uno degli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo che siano compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 19 settembre 1996, e che siano soggetti a un regime di autorizzazione da parte delle autorita' di vigilanza di uno dei suddetti Stati; r) «investitori professionali»: i clienti professionali privati e i clienti professionali pubblici, nonche' coloro che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali, ai sensi dell'art. 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni; s) «legge n. 145/2018»: la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020» e successive modificazioni e integrazioni; t) «linea di co-investimento»: indica, con riferimento a ciascun fondo target con cui il fondo co-investe in via sistematica, per come identificato, e con i criteri di allocazione determinati, nella Side Letter, l'insieme delle operazioni di co-investimento in fondi di terzi e/o in PMI effettuate o da effettuarsi dal fondo con tale fondo target; u) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; v) «OICR rilevanti»: gli OICR (inclusi i fondi target) istituiti o gestiti dalla SGR che perseguano, in via almeno prevalente, investimenti nei settori del venture capital e/o del venture debt, ivi inclusi quelli istituiti o gestiti dalla SGR successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto sulla base del piano previsionale di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del presente decreto; w) «OICR»: l'organismo di investimento collettivo del risparmio come definito dall'art. 1, comma 1, lettera k), del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni e integrazioni; x) «PMI»: la PMI come definita nel decreto 27 giugno 2019; y) «SGR»: CDP Venture Capital SGR S.p.a.; z) «Side Letter»: la «side letter» al regolamento del fondo che verra' sottoscritta tra il Ministero e la SGR, avente ad oggetto i criteri di allocazione delle risorse di cui all'art. 10, comma 7-sexies, del decreto-legge n. 121/2021.