IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista  la  comunicazione  della  Commissione  europea  recante  gli
«Orientamenti  sugli  aiuti  di  Stato  destinati  a  promuovere  gli
investimenti per il finanziamento del rischio» (2014/C  19/04),  come
sostituita dalla comunicazione della Commissione europea recante  gli
«Orientamenti  sugli  aiuti  di  Stato  destinati  a  promuovere  gli
investimenti per il finanziamento del rischio» (2021/C 508/01); 
  Vista la comunicazione della Commissione europea sulla  nozione  di
aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo  1,  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea (2016/C  262/01),  come  richiamata
dalla   comunicazione   della   Commissione   europea   recante   gli
«Orientamenti  sugli  aiuti  di  Stato  destinati  a  promuovere  gli
investimenti per il finanziamento del rischio» (2021/C 508/01); 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare,  l'art.  1,
comma 209, che prevede che, per le finalita' di cui al comma 206,  e'
istituito, nello stato di previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico, il Fondo di sostegno al venture capital con una  dotazione
di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e  di
5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  27
giugno 2019, recante «Definizione delle modalita' di investimento del
Ministero dello sviluppo economico attraverso il Fondo di sostegno al
venture capital», e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n.  121,  convertito  con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2021,  n.   156,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di investimenti  e  sicurezza  delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale,  per  la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili,  del  Consiglio  superiore   dei   lavori   pubblici   e
dell'Agenzia nazionale  per  la  sicurezza  delle  ferrovie  e  delle
infrastrutture stradali e autostradali» e, in particolare, l'art. 10,
rubricato «Procedure di attuazione del Piano nazionale di  ripresa  e
resilienza e modalita' di accesso ai servizi erogati  in  rete  dalle
pubbliche amministrazioni»; 
  Considerato  che  l'art.  10,  comma   7-sexies,   del   menzionato
decreto-legge  10  settembre  2021,  n.  121,  prevede  che,  per  le
finalita' di cui al comma 7-quinquies del medesimo art.  10,  nonche'
al fine di favorire il settore  del  venture  capital,  il  Ministero
dello sviluppo economico,  nel  rispetto  delle  condizioni  previste
dalla sezione  2.1  della  comunicazione  della  Commissione  europea
2014/C 19/04, e' autorizzato a sottoscrivere,  fino  a  un  ammontare
pari a 2  miliardi  di  euro,  secondo  la  disciplina  dei  relativi
regolamenti di gestione, quote o azioni di uno o piu'  fondi  per  il
venture  capital,  come  definiti  dall'art.   31,   comma   2,   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  o  di  uno  o  piu'  fondi  che
investono in fondi per il venture capital, comprese quote o azioni di
fondi per il venture debt o di uno o  piu'  fondi  che  investono  in
fondi per il venture debt,  istituiti  dalla  societa'  che  gestisce
anche le risorse di  cui  all'art.  1,  comma  116,  della  legge  30
dicembre  2018,  n.  145,  a   condizione   che   altri   investitori
professionali, compresa la societa' Cassa depositi e prestiti  S.p.a.
in qualita' di istituto nazionale di promozione ai sensi dell'art. 1,
comma 826, della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  sottoscrivano
risorse aggiuntive per almeno il 30 per  cento  dell'ammontare  della
sottoscrizione del Ministero medesimo e fermo  restando  il  rispetto
della  richiamata  sezione  della  comunicazione  della   Commissione
europea 2014/C 19/04; 
  Considerato altresi' che il richiamato art. 10, comma 7-sexies, del
menzionato decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121,  prevede  che  la
normativa di attuazione recante  le  modalita'  di  investimento  del
Ministero dello sviluppo economico attraverso il Fondo di sostegno al
venture  capital  disciplina  anche  le   conseguenze   del   mancato
investimento di almeno il 60 per cento del patrimonio del fondo entro
cinque anni dalla chiusura, anche  parziale,  del  primo  periodo  di
sottoscrizione; 
  Ritenuto opportuno, in ottemperanza all'art.  10,  comma  7-sexies,
del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 e per  le  modalita'  ivi
previste, stabilire le modalita' di utilizzo delle risorse aggiuntive
destinate al Fondo di sostegno al  venture  capital  ai  sensi  della
medesima disposizione; 
  Ritenuto  altresi'  opportuno,  per  le   medesime   finalita'   di
efficiente gestione,  che  le  risorse  di  cui  all'art.  10,  comma
7-sexies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, che le  stesse
siano prima facie investite in un fondo di  investimento  alternativo
mobiliare e riservato istituito e gestito da CDP Venture Capital  SGR
S.p.a.; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  adottate  le   seguenti
definizioni: 
    a) capitale impegnato: indica: 
      (i) con riferimento  agli  investimenti  del  fondo  nei  fondi
target diretti, la somma, calcolata  alla  data  di  riferimento  per
ciascun singolo fondo target diretto in cui il fondo abbia  investito
e per la quota parte di competenza del  fondo,  tra  (x)  l'ammontare
complessivo  degli  investimenti  effettuati  (anche   indirettamente
attraverso veicoli di scopo) dal  fondo  target  diretto,  inclusi  i
relativi costi e oneri; (y) gli impegni di tale fondo target  diretto
per operazioni di sottoscrizione o investimento (inclusi  i  relativi
costi e oneri e anche indirettamente attraverso i citati  veicoli  di
scopo) non ancora interamente eseguite ma gia' deliberate e/o impegni
di spesa gia' assunti dai competenti organi del fondo target diretto;
e (z) i costi, oneri, interessi per equalizzazione e spese del  fondo
target diretto imputabili, ai sensi del regolamento  di  gestione  di
tale fondo target diretto, alla sottoscrizione effettuata  dal  fondo
nel medesimo; o 
      (ii) con riferimento agli  investimenti  del  fondo  nei  fondi
target indiretti, la somma, calcolata alla data  di  riferimento  per
ciascun  singolo  fondo  target  indiretto  in  cui  il  fondo  abbia
investito e per la quota parte  di  competenza  del  fondo,  tra  (x)
l'ammontare  complessivo  degli  impegni  di  sottoscrizione  assunti
(anche indirettamente attraverso veicoli di scopo) dal  fondo  target
indiretto, inclusi i relativi costi e oneri; (y) gli impegni di  tale
fondo target indiretto per operazioni di  sottoscrizione  (inclusi  i
relativi costi e oneri e anche  indirettamente  attraverso  i  citati
veicoli di scopo)  non  ancora  effettuate  ma  gia'  deliberate  dai
competenti organi del fondo target indiretto; e (z) i  costi,  oneri,
interessi per equalizzazione  e  spese  del  fondo  target  indiretto
imputabili, ai sensi del regolamento di gestione di tale fondo target
indiretto, alla sottoscrizione effettuata dal fondo nel medesimo; o 
      (iii) con riferimento ai co-investimenti diretti del fondo  nei
fondi di terzi, la somma,  calcolata  alla  data  di  riferimento  in
relazione a ciascuna singola linea di co-investimento rilevante,  tra
(x) l'ammontare complessivo degli impegni di  sottoscrizione  assunti
(anche indirettamente attraverso veicoli di scopo) dal fondo in fondi
di terzi a valere sulla linea di co-investimento interessata;  e  (y)
gli impegni del fondo per operazioni  di  sottoscrizione  (inclusi  i
relativi costi e oneri e anche  indirettamente  attraverso  i  citati
veicoli di scopo)  non  ancora  effettuate  ma  gia'  deliberate  dai
competenti organi del fondo  per  operazioni  di  co-investimento  in
fondi di terzi a valere su tale linea di co-investimento; o 
      (iv) con riferimento alle operazioni di co-investimento diretto
del fondo nelle PMI, la somma, calcolata alla data di riferimento  in
relazione a ciascuna linea  di  co-investimento  rilevante,  tra  (x)
l'ammontare complessivo  dei  co-investimenti  effettuati  dal  fondo
(anche indirettamente attraverso veicoli di scopo) in  PMI  a  valere
sulla linea di co-investimento interessata, inclusi i relativi  costi
e oneri; e (y) gli impegni del fondo per operazioni di sottoscrizione
o  investimento  (inclusi  i  relativi  costi   e   oneri   e   anche
indirettamente attraverso i  citati  veicoli  di  scopo)  non  ancora
effettuate ma gia' deliberate dai competenti  organi  del  fondo  per
operazioni di co-investimento in  PMI  a  valere  su  tale  linea  di
co-investimento; 
    e, in ogni caso 
      (v) la quota parte di costi, oneri e spese del fondo imputabili
proporzionalmente   all'investimento,    alla    sottoscrizione,    o
all'impegno effettuati o assunti dal fondo nei  rilevanti  attivi  di
cui ai precedenti punti da (i) a (iv) con  riferimento  ai  quali,  a
seconda del caso, viene effettuata la  verifica  di  cui  all'art.  5
comma 1 del presente decreto; 
    b) capitale stimato: indica la migliore  stima,  calcolata  dalla
SGR, dei flussi di cassa previsionali in uscita dal fondo, diversi da
quelli inclusi nel calcolo del capitale impegnato, relativi: 
      (i) con riferimento a ciascun  investimento  del  fondo  in  un
fondo target, al fondo  target  interessato  fino  allo  scadere  del
termine di durata dello stesso, ai sensi del regolamento del fondo  e
del regolamento del fondo target interessato; o 
      (ii) con riferimento a ciascuna  linea  di  co-investimento  in
fondi  di  terzi,  a  nuovi  impegni  -  a  valere  sulla  linea   di
co-investimento interessata - di  sottoscrizione  o  di  acquisto  di
quote o azioni di fondi di terzi, gia' in portafoglio o  per  cui  il
fondo abbia assunto una delibera di co-investimento; o 
      (iii) con riferimento a ciascuna linea di  co-investimento  del
fondo  in  PMI,  a  nuovi  impegni  -  a  valere   sulla   linea   di
co-investimento  interessata  -  di  investimento,  sottoscrizione  o
acquisto di strumenti di PMI, gia' in portafoglio o per cui il  fondo
abbia assunto una delibera di co-investimento; 
    e, in ogni caso 
      (iv) alla quota parte  di  costi,  oneri  e  spese  del  fondo,
diversi da quelli di cui ai precedenti punti  (i),  (ii)  e  (iii)  e
ammessi ai sensi del regolamento del  fondo  fino  allo  scadere  del
termine di durata dello stesso; 
    c) «data di avvio della linea di co-investimento»: indica (i) con
riferimento a ciascuna linea  di  co-investimento  relativa  a  fondi
target esistenti (e per cui esistano risorse disponibili)  alla  data
di pubblicazione  del  presente  decreto,  la  data  dell'accordo  di
co-investimento o della delibera procedurale della SGR che  definisce
il rapporto di  co-investimento  tra  il  fondo  e  il  fondo  target
interessato  da  tale  linea  di  co-investimento;  ovvero  (ii)  con
riferimento a ciascuna linea  di  co-investimento  relativa  a  fondi
target istituiti o gestiti dalla SGR  successivamente  alla  data  di
pubblicazione del presente decreto,  la  data  della  prima  chiusura
delle sottoscrizioni (anche parziale o anticipata) relativa al  fondo
target interessato  da  tale  linea  di  co-investimento  intervenuta
successivamente alla pubblicazione del presente decreto; 
    d) «data di riferimento»: la data che cade  al  31  dicembre  del
quinto  anno  successivo,  rispettivamente:  (i)  con  riferimento  a
ciascun singolo investimento diretto del fondo in  un  fondo  target,
dalla data della prima chiusura delle sottoscrizioni (anche  parziale
o anticipata) successiva alla sottoscrizione,  da  parte  del  fondo,
delle quote o azioni di tale fondo target; o (ii) con  riferimento  a
ciascuna linea di co-investimento in fondi di terzi o in  PMI,  dalla
data di avvio della linea di co-investimento relativa a tale linea di
co-investimento; 
    e) «debito»: il debito come definito dall'art. 1, lettera  m-bis,
del decreto 27 giugno 2019; 
    f) «decreto 27  giugno  2019»:  il  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico del 27  giugno  2019  recante  «Definizione  delle
modalita' di investimento  del  Ministero  dello  sviluppo  economico
attraverso il Fondo di sostegno  al  venture  capital»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    g) «decreto n. 30/2015»: il decreto 5  marzo  2015,  n.  30,  del
Ministero dell'economia e delle  finanze  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
    h) «decreto-legge n. 121/2021»:  il  decreto-legge  10  settembre
2021,  n.  121,  recante  «Disposizioni   urgenti   in   materia   di
investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e  della
circolazione stradale,  per  la  funzionalita'  del  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore
dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la  sicurezza  delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali»,  convertito
con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156; 
    i) «fondi per il venture capital»: i fondi per il venture capital
come definiti dall'art. 1, lettera c) del decreto 27 giugno 2019; 
    j) «fondi per il venture debt»: i fondi per il venture debt  come
definiti dall'art. 1, lettera m-ter del decreto 27 giugno 2019; 
    k) «fondi target diretti»: i fondi per il venture capital  e/o  i
fondi per il venture debt  gestiti  dalla  SGR  che  siano  investiti
direttamente dal fondo o che co-investano con il fondo,  ivi  inclusi
quelli istituiti o gestiti dalla SGR  successivamente  alla  data  di
pubblicazione del presente decreto sulla base del piano  previsionale
di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del presente decreto; 
    l) «fondi target indiretti»:  gli  OICR  gestiti  dalla  SGR  che
investono in fondi di terzi, che  siano  investiti  direttamente  dal
fondo o che co-investano con il fondo, ivi inclusi quelli istituiti o
gestiti dalla SGR successivamente  alla  data  di  pubblicazione  del
presente decreto sulla base del piano previsionale di cui all'art. 4,
comma  3,  lettera  a),  del  presente  decreto;  in  caso  fondi  di
investimento  promossi  e  gestiti  da  istituzioni  finanziarie   di
sviluppo dell'Unione europea che abbiano una politica di investimento
coerente con le finalita' e gli ambiti di cui  al  presente  decreto,
anche  gli  OICR  non  gestiti  dalla  SGR,   che   siano   investiti
direttamente dal fondo o che co-investano con il fondo; 
    m) «fondi target»: i fondi target  diretti  e/o  i  fondi  target
indiretti; 
    n) «Fondo di sostegno al venture capital»: il fondo  di  sostegno
al venture capital istituito dall'art. 1, comma 209, della  legge  n.
145/2018 nello stato di previsione del Ministero; 
    o) «fondo di terzi»: il fondo per il venture capital o  il  fondo
per il venture debt gestito  da  un  gestore  autorizzato  che  siano
oggetto di investimento da parte di un fondo target indiretto  ovvero
oggetto di co-investimento del fondo con un fondo target; 
    p)  «fondo»:  il  fondo  di  investimento  alternativo  mobiliare
riservato a investitori professionali istituito ai sensi dell'art.  3
del presente decreto e gestito dalla SGR, che investe in modalita' di
fondo di fondi  o  di  fondo  di  co-investimento  diretto  ai  sensi
dell'art. 4 del presente decreto; 
    q)  «gestori  autorizzati»:  i  soggetti,  diversi   dalla   SGR,
autorizzati dalla Banca d'Italia a prestare il servizio  di  gestione
collettiva del risparmio ovvero i soggetti autorizzati ai sensi della
direttiva  2011/61/UE  in  uno  Stato  dell'Unione  europea   diverso
dall'Italia, o comunque in uno degli Stati aderenti all'accordo sullo
Spazio economico europeo che siano compresi  nell'elenco  di  cui  al
decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 19  settembre
1996, e che siano soggetti a un regime  di  autorizzazione  da  parte
delle autorita' di vigilanza di uno dei suddetti Stati; 
    r) «investitori professionali»: i clienti professionali privati e
i clienti professionali pubblici, nonche'  coloro  che  su  richiesta
possono  essere  trattati  come  clienti  professionali,   ai   sensi
dell'art. 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni; 
    s) «legge n. 145/2018»: la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2019  e
bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2019-2020»   e   successive
modificazioni e integrazioni; 
    t) «linea di co-investimento»: indica, con riferimento a  ciascun
fondo target con cui il fondo co-investe in via sistematica, per come
identificato, e con i criteri di allocazione determinati, nella  Side
Letter, l'insieme delle operazioni di  co-investimento  in  fondi  di
terzi e/o in PMI effettuate o da effettuarsi dal fondo con tale fondo
target; 
    u) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    v) «OICR rilevanti»: gli OICR (inclusi i fondi target)  istituiti
o gestiti  dalla  SGR  che  perseguano,  in  via  almeno  prevalente,
investimenti nei settori del venture capital e/o  del  venture  debt,
ivi inclusi quelli istituiti o gestiti dalla SGR successivamente alla
data di pubblicazione del  presente  decreto  sulla  base  del  piano
previsionale di cui all'art. 4, comma 3,  lettera  a),  del  presente
decreto; 
    w) «OICR»: l'organismo di investimento collettivo  del  risparmio
come  definito  dall'art.  1,  comma  1,  lettera  k),  del   decreto
legislativo  del  24  febbraio  1998  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
    x) «PMI»: la PMI come definita nel decreto 27 giugno 2019; 
    y) «SGR»: CDP Venture Capital SGR S.p.a.; 
    z) «Side Letter»: la «side letter» al regolamento del  fondo  che
verra' sottoscritta tra il Ministero e la SGR, avente  ad  oggetto  i
criteri di allocazione  delle  risorse  di  cui  all'art.  10,  comma
7-sexies, del decreto-legge n. 121/2021.