Art. 2
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente decreto, in attuazione di quanto stabilito dall'art.
10, comma 7-sexies, del decreto-legge n. 121/2021, definisce:
a) le modalita' di impiego delle risorse di cui dall'art. 10,
comma 7-sexies, del decreto-legge n. 121/2021;
b) le conseguenze del mancato investimento da parte di altri
investitori professionali, compresa la societa' Cassa depositi e
prestiti S.p.a. in qualita' di istituto nazionale di promozione ai
sensi dell'art. 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e
le societa' dalla stessa interamente partecipate direttamente o
indirettamente, di risorse aggiuntive per almeno il 30 per cento
dell'ammontare della sottoscrizione del Ministero;
c) le conseguenze del mancato rispetto, entro la data di
riferimento, della soglia di cui all'art. 10, comma 7-sexies, ultimo
periodo, del decreto-legge n. 121/2021.