Art. 2 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione di quanto stabilito dall'art.
10, comma 7-sexies, del decreto-legge n. 121/2021, definisce: 
    a) le modalita' di impiego delle risorse  di  cui  dall'art.  10,
comma 7-sexies, del decreto-legge n. 121/2021; 
    b) le conseguenze del mancato  investimento  da  parte  di  altri
investitori professionali, compresa  la  societa'  Cassa  depositi  e
prestiti S.p.a. in qualita' di istituto nazionale  di  promozione  ai
sensi dell'art. 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208  e
le societa'  dalla  stessa  interamente  partecipate  direttamente  o
indirettamente, di risorse aggiuntive per  almeno  il  30  per  cento
dell'ammontare della sottoscrizione del Ministero; 
    c)  le  conseguenze  del  mancato  rispetto,  entro  la  data  di
riferimento, della soglia di cui all'art. 10, comma 7-sexies,  ultimo
periodo, del decreto-legge n. 121/2021.