Art. 2 Finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente decreto, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 10, comma 7-sexies, del decreto-legge n. 121/2021, definisce: a) le modalita' di impiego delle risorse di cui dall'art. 10, comma 7-sexies, del decreto-legge n. 121/2021; b) le conseguenze del mancato investimento da parte di altri investitori professionali, compresa la societa' Cassa depositi e prestiti S.p.a. in qualita' di istituto nazionale di promozione ai sensi dell'art. 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e le societa' dalla stessa interamente partecipate direttamente o indirettamente, di risorse aggiuntive per almeno il 30 per cento dell'ammontare della sottoscrizione del Ministero; c) le conseguenze del mancato rispetto, entro la data di riferimento, della soglia di cui all'art. 10, comma 7-sexies, ultimo periodo, del decreto-legge n. 121/2021.