Art. 3 Istituzione di un fondo di investimento 1. Il Ministero, mediante utilizzo delle risorse di cui all'art. 10, comma 7-sexies, del decreto-legge n. 121/2021, investe, mediante sottoscrizione in denaro delle relative quote, euro due miliardi nel fondo. 2. Il fondo e' istituito dalla SGR in base al presente decreto e viene gestito dalla medesima in piena indipendenza, secondo una logica prettamente di mercato e standard di elevata professionalita'. La SGR e' dotata di presidi organizzativi e di governance adeguati e le relative decisioni di investimento sono orientate esclusivamente al profitto. Il fondo e' regolato a condizioni di mercato e attribuisce prerogative agli investitori, sia economiche che amministrative, allineate alla prassi di settore per operazioni e investitori similari. 3. Nell'ambito degli organi di gestione del fondo e' assicurata la compresenza di comprovate esperienze e professionalita', secondo quanto disposto dalla normativa vigente. 4. La durata del fondo e la durata del periodo di investimento del fondo sono definite nel regolamento di cui al successivo art. 6, in conformita' con la migliore prassi di mercato. 5. Le quote del fondo sono riservate in sottoscrizione al Ministero. 6. Il Ministero sottoscrive le quote del fondo entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al successivo art. 6, comma 3. I versamenti delle quote avvengono in una o piu' soluzioni secondo quanto previsto nel regolamento di gestione del fondo in funzione dei richiami effettuati dalla SGR in connessione ai fabbisogni del fondo e, in particolare: a) per l'effettuazione di operazioni di investimento iniziali ed eventualmente successive, queste ultime qualora previste nel regolamento di gestione di cui al successivo art. 6, negli attivi di cui al successivo art. 4, comma 1; b) per il pagamento delle commissioni di spettanza della SGR, ai sensi dell'art. 8; c) per il pagamento degli altri oneri a carico del fondo individuati dal regolamento di cui all'art. 6, ivi inclusi i costi connessi con l'investimento del fondo negli attivi cui al successivo art. 4, comma 1; d) negli altri casi in cui il regolamento di cui all'art. 6 preveda la possibilita' per la SGR di effettuare richiami degli impegni. 7. Il Ministero adempie alle richieste di versamento emesse dalla SGR secondo le modalita' disciplinate nel regolamento del fondo.