Art. 3
Istituzione di un fondo di investimento
1. Il Ministero, mediante utilizzo delle risorse di cui all'art.
10, comma 7-sexies, del decreto-legge n. 121/2021, investe, mediante
sottoscrizione in denaro delle relative quote, euro due miliardi nel
fondo.
2. Il fondo e' istituito dalla SGR in base al presente decreto e
viene gestito dalla medesima in piena indipendenza, secondo una
logica prettamente di mercato e standard di elevata professionalita'.
La SGR e' dotata di presidi organizzativi e di governance adeguati e
le relative decisioni di investimento sono orientate esclusivamente
al profitto. Il fondo e' regolato a condizioni di mercato e
attribuisce prerogative agli investitori, sia economiche che
amministrative, allineate alla prassi di settore per operazioni e
investitori similari.
3. Nell'ambito degli organi di gestione del fondo e' assicurata la
compresenza di comprovate esperienze e professionalita', secondo
quanto disposto dalla normativa vigente.
4. La durata del fondo e la durata del periodo di investimento del
fondo sono definite nel regolamento di cui al successivo art. 6, in
conformita' con la migliore prassi di mercato.
5. Le quote del fondo sono riservate in sottoscrizione al
Ministero.
6. Il Ministero sottoscrive le quote del fondo entro trenta giorni
dal ricevimento della comunicazione di cui al successivo art. 6,
comma 3. I versamenti delle quote avvengono in una o piu' soluzioni
secondo quanto previsto nel regolamento di gestione del fondo in
funzione dei richiami effettuati dalla SGR in connessione ai
fabbisogni del fondo e, in particolare:
a) per l'effettuazione di operazioni di investimento iniziali ed
eventualmente successive, queste ultime qualora previste nel
regolamento di gestione di cui al successivo art. 6, negli attivi di
cui al successivo art. 4, comma 1;
b) per il pagamento delle commissioni di spettanza della SGR, ai
sensi dell'art. 8;
c) per il pagamento degli altri oneri a carico del fondo
individuati dal regolamento di cui all'art. 6, ivi inclusi i costi
connessi con l'investimento del fondo negli attivi cui al successivo
art. 4, comma 1;
d) negli altri casi in cui il regolamento di cui all'art. 6
preveda la possibilita' per la SGR di effettuare richiami degli
impegni.
7. Il Ministero adempie alle richieste di versamento emesse dalla
SGR secondo le modalita' disciplinate nel regolamento del fondo.