Art. 3 
 
               Istituzione di un fondo di investimento 
 
  1. Il Ministero, mediante utilizzo delle risorse  di  cui  all'art.
10, comma 7-sexies, del decreto-legge n. 121/2021, investe,  mediante
sottoscrizione in denaro delle relative quote, euro due miliardi  nel
fondo. 
  2. Il fondo e' istituito dalla SGR in base al  presente  decreto  e
viene gestito dalla  medesima  in  piena  indipendenza,  secondo  una
logica prettamente di mercato e standard di elevata professionalita'.
La SGR e' dotata di presidi organizzativi e di governance adeguati  e
le relative decisioni di investimento sono  orientate  esclusivamente
al  profitto.  Il  fondo  e'  regolato  a  condizioni  di  mercato  e
attribuisce  prerogative  agli  investitori,   sia   economiche   che
amministrative, allineate alla prassi di  settore  per  operazioni  e
investitori similari. 
  3. Nell'ambito degli organi di gestione del fondo e' assicurata  la
compresenza di  comprovate  esperienze  e  professionalita',  secondo
quanto disposto dalla normativa vigente. 
  4. La durata del fondo e la durata del periodo di investimento  del
fondo sono definite nel regolamento di cui al successivo art.  6,  in
conformita' con la migliore prassi di mercato. 
  5.  Le  quote  del  fondo  sono  riservate  in  sottoscrizione   al
Ministero. 
  6. Il Ministero sottoscrive le quote del fondo entro  trenta giorni
dal ricevimento della comunicazione di  cui  al  successivo  art.  6,
comma 3. I versamenti delle quote avvengono in una o  piu'  soluzioni
secondo quanto previsto nel regolamento  di  gestione  del  fondo  in
funzione  dei  richiami  effettuati  dalla  SGR  in  connessione   ai
fabbisogni del fondo e, in particolare: 
    a) per l'effettuazione di operazioni di investimento iniziali  ed
eventualmente  successive,  queste  ultime   qualora   previste   nel
regolamento di gestione di cui al successivo art. 6, negli attivi  di
cui al successivo art. 4, comma 1; 
    b) per il pagamento delle commissioni di spettanza della SGR,  ai
sensi dell'art. 8; 
    c) per  il  pagamento  degli  altri  oneri  a  carico  del  fondo
individuati dal regolamento di cui all'art. 6, ivi  inclusi  i  costi
connessi con l'investimento del fondo negli attivi cui al  successivo
art. 4, comma 1; 
    d) negli altri casi in cui  il  regolamento  di  cui  all'art.  6
preveda la possibilita' per  la  SGR  di  effettuare  richiami  degli
impegni. 
  7. Il Ministero adempie alle richieste di versamento  emesse  dalla
SGR secondo le modalita' disciplinate nel regolamento del fondo.