Art. 4
Modalita' di investimento del fondo
1. Il fondo opera, secondo le decisioni di volta in volta adottate
dalla SGR:
a) effettuando investimenti in fondi target diretti o in fondi
target indiretti secondo le modalita' previste dal decreto 27 giugno
2019 e dal relativo regolamento di gestione; e/o
b) effettuando co-investimenti con uno o piu' fondi target (x) in
fondi di terzi, e/o (y) nel capitale di rischio o nel debito di PMI,
in entrambi i casi secondo le modalita' e alle condizioni di cui al
decreto 27 giugno 2019 e al relativo regolamento di gestione;
c) sottoscrivendo quote di altri fondi di investimento promossi e
gestiti da istituzioni finanziarie di sviluppo dell'Unione europea
che abbiano una politica di investimento coerente con le finalita' e
gli ambiti di cui al presente decreto.
2. Nelle decisioni di investimento, la SGR destina, con modalita' e
criteri definiti nella Side Letter, una quota delle risorse
disponibili non inferiore a euro trecento milioni agli investimenti
volti al supporto della riconversione e della transizione, in chiave
ambientale e digitale, delle filiere produttive nazionali.
3. La sottoscrizione delle quote del fondo da parte del Ministero
mediante utilizzo delle risorse di cui all'art. 10, comma 7-sexies,
del decreto-legge n. 121/2021 e' condizionata alla sottoscrizione da
parte di altri investitori professionali, ivi inclusa Cassa depositi
e prestiti S.p.a. e le societa' dalla stessa direttamente o
indirettamente partecipate, di risorse aggiuntive per almeno il 30
per cento della sottoscrizione del Ministero nel fondo. La verifica
del rispetto del vincolo in oggetto e' effettuata su base aggregata
ai sensi delle seguenti previsioni:
a) entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto, la SGR presenta al Ministero un piano previsionale (come
tempo per tempo aggiornato dalla SGR), che terra' conto sia delle
sottoscrizioni gia' raccolte e non ancora richiamate, sia di quelle
che, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto,
saranno raccolte negli OICR rilevanti (anche attraverso i veicolo di
scopo costituiti o gestiti dalla SGR), ivi inclusi gli accordi di
co-investimento con investitori professionali (o gli OICR paralleli
di questi stessi OICR rilevanti);
b) la SGR verifica il rispetto del vincolo di cui al presente
comma 3 al momento della sottoscrizione delle quote del fondo e a
consuntivo, allo scadere del termine del periodo di sottoscrizione,
come eventualmente prorogato ai sensi del regolamento o statuto,
dell'ultimo degli OICR rilevanti, che in ogni caso, per le finalita'
del presente decreto, non potra' essere istituito oltre la data del
31 dicembre 2025.
4. Ai fini della verifica di cui al precedente comma 3, la SGR
tiene in considerazione il totale delle sottoscrizioni e degli
impegni indicati dalla lettera a) del detto comma 3.
5. Il regolamento del fondo e/o la documentazione di investimento o
co-investimento di volta in volta applicabili dovranno disciplinare
le soluzioni operative attuabili al fine di ripristinare il rispetto
del vincolo di cui al comma 3 - ivi incluse ad esempio clausole di
rivendita della porzione di quote di pertinenza sul mercato
secondario, di freezing o di conversione degli importi rilevanti in
crediti con diverso fattore di priorita' rispetto alle quote
ordinarie (che prevedano quantomeno il rimborso del nominale
sottoscritto e versato dal fondo) o la possibilita' di determinare la
liquidazione anticipata o il rimborso anticipato della porzione di
quote rilevanti - anche quali limiti e caratteristiche
dell'investimento nei fondi target o nei fondi di terzi, ove allo
scadere del termine del periodo di sottoscrizione, come eventualmente
prorogato ai sensi del regolamento o statuto, dell'ultimo degli OICR
rilevanti, risulti non soddisfatta la condizione di cui al comma 3,
tenuto comunque conto dei limiti di legge e degli interessi alla
valorizzazione degli investimenti del fondo e dei fondi target e alla
conservazione del relativo valore e al rispetto degli impegni
assunti.
6. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, nelle
decisioni di investimento, la SGR riconosce preferenza alle
operazioni che prevedono, a livello di impresa target, un
co-investimento di investitori privati indipendenti per un importo
pari ad almeno il 30 per cento dell'investimento nella medesima
impresa target.