Art. 4 
 
                 Modalita' di investimento del fondo 
 
  1. Il fondo opera, secondo le decisioni di volta in volta  adottate
dalla SGR: 
    a) effettuando investimenti in fondi target diretti  o  in  fondi
target indiretti secondo le modalita' previste dal decreto 27  giugno
2019 e dal relativo regolamento di gestione; e/o 
    b) effettuando co-investimenti con uno o piu' fondi target (x) in
fondi di terzi, e/o (y) nel capitale di rischio o nel debito di  PMI,
in entrambi i casi secondo le modalita' e alle condizioni di  cui  al
decreto 27 giugno 2019 e al relativo regolamento di gestione; 
    c) sottoscrivendo quote di altri fondi di investimento promossi e
gestiti da istituzioni finanziarie di  sviluppo  dell'Unione  europea
che abbiano una politica di investimento coerente con le finalita'  e
gli ambiti di cui al presente decreto. 
  2. Nelle decisioni di investimento, la SGR destina, con modalita' e
criteri  definiti  nella  Side  Letter,  una  quota   delle   risorse
disponibili non inferiore a euro trecento milioni  agli  investimenti
volti al supporto della riconversione e della transizione, in  chiave
ambientale e digitale, delle filiere produttive nazionali. 
  3. La sottoscrizione delle quote del fondo da parte  del  Ministero
mediante utilizzo delle risorse di cui all'art. 10,  comma  7-sexies,
del decreto-legge n. 121/2021 e' condizionata alla sottoscrizione  da
parte di altri investitori professionali, ivi inclusa Cassa  depositi
e  prestiti  S.p.a.  e  le  societa'  dalla  stessa  direttamente   o
indirettamente partecipate, di risorse aggiuntive per  almeno  il  30
per cento della sottoscrizione del Ministero nel fondo.  La  verifica
del rispetto del vincolo in oggetto e' effettuata su  base  aggregata
ai sensi delle seguenti previsioni: 
    a) entro trenta giorni dalla data di pubblicazione  del  presente
decreto, la SGR presenta al Ministero  un  piano  previsionale  (come
tempo per tempo aggiornato dalla SGR), che  terra'  conto  sia  delle
sottoscrizioni gia' raccolte e non ancora richiamate, sia  di  quelle
che, a partire dalla data  di  pubblicazione  del  presente  decreto,
saranno raccolte negli OICR rilevanti (anche attraverso i veicolo  di
scopo costituiti o gestiti dalla SGR), ivi  inclusi  gli  accordi  di
co-investimento con investitori professionali (o gli  OICR  paralleli
di questi stessi OICR rilevanti); 
    b) la SGR verifica il rispetto del vincolo  di  cui  al  presente
comma 3 al momento della sottoscrizione delle quote  del  fondo  e  a
consuntivo, allo scadere del termine del periodo  di  sottoscrizione,
come eventualmente prorogato ai  sensi  del  regolamento  o  statuto,
dell'ultimo degli OICR rilevanti, che in ogni caso, per le  finalita'
del presente decreto, non potra' essere istituito oltre la  data  del
31 dicembre 2025. 
  4. Ai fini della verifica di cui al  precedente  comma  3,  la  SGR
tiene in  considerazione  il  totale  delle  sottoscrizioni  e  degli
impegni indicati dalla lettera a) del detto comma 3. 
  5. Il regolamento del fondo e/o la documentazione di investimento o
co-investimento di volta in volta applicabili  dovranno  disciplinare
le soluzioni operative attuabili al fine di ripristinare il  rispetto
del vincolo di cui al comma 3 - ivi incluse ad  esempio  clausole  di
rivendita  della  porzione  di  quote  di  pertinenza   sul   mercato
secondario, di freezing o di conversione degli importi  rilevanti  in
crediti  con  diverso  fattore  di  priorita'  rispetto  alle   quote
ordinarie  (che  prevedano  quantomeno  il  rimborso   del   nominale
sottoscritto e versato dal fondo) o la possibilita' di determinare la
liquidazione anticipata o il rimborso anticipato  della  porzione  di
quote   rilevanti   -   anche   quali   limiti   e    caratteristiche
dell'investimento nei fondi target o nei fondi  di  terzi,  ove  allo
scadere del termine del periodo di sottoscrizione, come eventualmente
prorogato ai sensi del regolamento o statuto, dell'ultimo degli  OICR
rilevanti, risulti non soddisfatta la condizione di cui al  comma  3,
tenuto comunque conto dei limiti di  legge  e  degli  interessi  alla
valorizzazione degli investimenti del fondo e dei fondi target e alla
conservazione  del  relativo  valore  e  al  rispetto  degli  impegni
assunti. 
  6. Fermo  restando  quanto  previsto  ai  precedenti  commi,  nelle
decisioni  di  investimento,  la  SGR   riconosce   preferenza   alle
operazioni  che  prevedono,  a  livello   di   impresa   target,   un
co-investimento di investitori privati indipendenti  per  un  importo
pari ad almeno il  30  per  cento  dell'investimento  nella  medesima
impresa target.