Art. 5 Mancato rispetto della soglia di cui all'art. 10, comma 7-sexies, ultimo periodo, del decreto-legge n. 121/2021 1. Con riferimento ai diversi impieghi del fondo, alla data di riferimento applicabile, la SGR verifica che siano state investite o deliberate almeno il 60 per cento, a seconda del caso, degli importi allocati dal fondo ovvero della quota parte rilevante delle risorse investite dal Ministero nel fondo. La SGR effettua tale verifica, a seconda del caso, come segue: a) con riferimento a ciascun singolo investimento del fondo in un fondo target diretto o in un fondo target indiretto, sulla base del rapporto tra (i) al numeratore, il capitale impegnato determinato con riferimento al fondo target interessato; e (ii) al denominatore, il totale degli impegni sottoscritti dal fondo in tale fondo target; b) con riferimento a ciascuna linea di co-investimento in fondi di terzi o in PMI, sulla base del rapporto tra (i) al numeratore, il capitale impegnato determinato con riferimento alla singola linea di co-investimento interessata; e (ii) al denominatore, la quota parte del controvalore di sottoscrizione del fondo che, sulla base dei criteri definiti dalla Side Letter, e' allocabile su tale linea di co-investimento. 2. Nel caso in cui, alla data di riferimento applicabile, uno o piu' dei rapporti di cui al comma 1 fosse inferiore alla soglia del 60 per cento, la SGR, entro sessanta giorni dalla data di riferimento applicabile, approva e fornisce al Ministero la rilevante valutazione del capitale stimato. 3. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 2, la SGR: a) con riferimento ai casi di cui al precedente comma 1, lettera a), secondo le modalita' tecniche e le tempistiche previste dal regolamento del fondo target interessato e subordinatamente al venir meno dell'impegno in questo, libera il Ministero dalla (o si impegna a non richiamarlo per la) quota parte residua degli impegni sottoscritti e non richiamati nel fondo inerenti il fondo target pari alla differenza, se esistente, fra (x) il totale degli impegni sottoscritti dal fondo nel fondo target interessato e (y) la somma tra il capitale impegnato e il capitale stimato calcolata con riferimento al fondo target interessato; b) con riferimento ai casi di cui al precedente comma 1, lettera b), libera il Ministero, secondo le modalita' tecniche e le tempistiche previste dal regolamento del fondo, per la quota parte residua degli impegni sottoscritti nel fondo e non richiamati pari alla differenza, se esistente, fra (x) la porzione del capitale del fondo che, sulla base dei criteri di allocazione definiti dalla Side Letter e' allocabile sulla linea di co-investimento interessata e (y) la rilevante somma fra capitale impegnato e capitale stimato calcolata con riferimento alla linea di co-investimento interessata.