Art. 5 
 
Mancato rispetto della soglia di cui  all'art.  10,  comma  7-sexies,
  ultimo periodo, del decreto-legge n. 121/2021 
 
  1. Con riferimento ai diversi impieghi  del  fondo,  alla  data  di
riferimento applicabile, la SGR verifica che siano state investite  o
deliberate almeno il 60 per cento, a seconda del caso, degli  importi
allocati dal fondo ovvero della quota parte rilevante  delle  risorse
investite dal Ministero nel fondo. La SGR effettua tale  verifica,  a
seconda del caso, come segue: 
    a) con riferimento a ciascun singolo investimento del fondo in un
fondo target diretto o in un fondo target indiretto, sulla  base  del
rapporto tra (i) al numeratore, il capitale impegnato determinato con
riferimento al fondo target interessato; e (ii) al  denominatore,  il
totale degli impegni sottoscritti dal fondo in tale fondo target; 
    b) con riferimento a ciascuna linea di co-investimento  in  fondi
di terzi o in PMI, sulla base del rapporto tra (i) al numeratore,  il
capitale impegnato determinato con riferimento alla singola linea  di
co-investimento interessata; e (ii) al denominatore, la  quota  parte
del controvalore di sottoscrizione del  fondo  che,  sulla  base  dei
criteri definiti dalla Side Letter, e' allocabile su  tale  linea  di
co-investimento. 
  2. Nel caso in cui, alla data di  riferimento  applicabile,  uno  o
piu' dei rapporti di cui al comma 1 fosse inferiore alla  soglia  del
60 per cento, la SGR, entro sessanta giorni dalla data di riferimento
applicabile, approva e fornisce al Ministero la rilevante valutazione
del capitale stimato. 
  3. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 2, la SGR: 
    a) con riferimento ai casi di cui al precedente comma 1,  lettera
a), secondo le modalita'  tecniche  e  le  tempistiche  previste  dal
regolamento del fondo target interessato e subordinatamente al  venir
meno dell'impegno in questo, libera il Ministero dalla (o si  impegna
a  non  richiamarlo  per  la)  quota  parte  residua  degli   impegni
sottoscritti e non richiamati nel fondo inerenti il fondo target pari
alla differenza, se  esistente,  fra  (x)  il  totale  degli  impegni
sottoscritti dal fondo nel fondo target interessato e  (y)  la  somma
tra il  capitale  impegnato  e  il  capitale  stimato  calcolata  con
riferimento al fondo target interessato; 
    b) con riferimento ai casi di cui al precedente comma 1,  lettera
b),  libera  il  Ministero,  secondo  le  modalita'  tecniche  e   le
tempistiche previste dal regolamento del fondo, per  la  quota  parte
residua degli impegni sottoscritti nel fondo e  non  richiamati  pari
alla differenza, se esistente, fra (x) la porzione del  capitale  del
fondo che, sulla base dei criteri di allocazione definiti dalla  Side
Letter e' allocabile sulla linea di co-investimento interessata e (y)
la  rilevante  somma  fra  capitale  impegnato  e  capitale   stimato
calcolata con riferimento alla linea di co-investimento interessata.