Art. 6 Regolamento del fondo 1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto, la SGR trasmette tempestivamente al Ministero lo schema di regolamento di gestione del fondo. 2. Il Ministero, entro trenta giorni dalla trasmissione del regolamento di cui al comma 1, valutata la conformita' dello schema di regolamento alle previsioni del presente decreto e alle finalita' di cui all'art. 10, comma 7-sexies, del decreto-legge n. 121/2021, comunica alla SGR la propria approvazione del regolamento del fondo, ai fini dell'istituzione dello stesso da parte della SGR e della sottoscrizione, da parte del Ministero, delle quote del fondo, secondo le modalita' previste dal presente decreto. 3. La SGR comunica tempestivamente al Ministero la data di istituzione del fondo e di apertura delle relative sottoscrizioni.