Art. 6 
 
                        Regolamento del fondo 
 
  1. Dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto,  la  SGR
trasmette tempestivamente al Ministero lo schema  di  regolamento  di
gestione del fondo. 
  2.  Il  Ministero,  entro  trenta  giorni  dalla  trasmissione  del
regolamento di cui al comma 1, valutata la conformita'  dello  schema
di regolamento alle previsioni del presente decreto e alle  finalita'
di cui all'art. 10, comma 7-sexies, del  decreto-legge  n.  121/2021,
comunica alla SGR la propria approvazione del regolamento del  fondo,
ai fini dell'istituzione dello stesso da  parte  della  SGR  e  della
sottoscrizione, da  parte  del  Ministero,  delle  quote  del  fondo,
secondo le modalita' previste dal presente decreto. 
  3.  La  SGR  comunica  tempestivamente  al  Ministero  la  data  di
istituzione del fondo e di apertura delle relative sottoscrizioni.