Art. 7 Side Letter 1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto e in ogni caso prima della sottoscrizione da parte del Ministero delle quote del fondo, la SGR trasmette tempestivamente al Ministero uno schema di Side Letter che tenga anche conto, nella definizione dell'allocazione delle risorse, oltre a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, degli obiettivi prioritari di sostenere l'accelerazione d'impresa, l'innovazione e i processi di trasferimento tecnologico, anche mediante interventi di venture debt, il coinvolgimento da parte del fondo di soggetti esteri che investono in Italia. 2. Il Ministero, entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di Side Letter, valutata la conformita' alle previsioni contenute nel presente decreto, comunica alla SGR la propria approvazione della medesima Side Letter e procede alla sua sottoscrizione unitamente alla sottoscrizione delle quote del fondo.