Art. 7 
 
                             Side Letter 
 
  1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto e in ogni  caso
prima della sottoscrizione da parte del  Ministero  delle  quote  del
fondo, la SGR trasmette tempestivamente al Ministero  uno  schema  di
Side Letter che tenga anche conto, nella definizione dell'allocazione
delle risorse, oltre a quanto previsto dall'art. 4,  comma  2,  degli
obiettivi  prioritari   di   sostenere   l'accelerazione   d'impresa,
l'innovazione  e  i  processi  di  trasferimento  tecnologico,  anche
mediante interventi di venture debt, il coinvolgimento da  parte  del
fondo di soggetti esteri che investono in Italia. 
  2. Il Ministero,  entro  trenta  giorni  dalla  trasmissione  dello
schema di  Side  Letter,  valutata  la  conformita'  alle  previsioni
contenute  nel  presente  decreto,  comunica  alla  SGR  la   propria
approvazione  della  medesima  Side  Letter  e   procede   alla   sua
sottoscrizione unitamente alla sottoscrizione delle quote del fondo.