Art. 7
Side Letter
1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto e in ogni caso
prima della sottoscrizione da parte del Ministero delle quote del
fondo, la SGR trasmette tempestivamente al Ministero uno schema di
Side Letter che tenga anche conto, nella definizione dell'allocazione
delle risorse, oltre a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, degli
obiettivi prioritari di sostenere l'accelerazione d'impresa,
l'innovazione e i processi di trasferimento tecnologico, anche
mediante interventi di venture debt, il coinvolgimento da parte del
fondo di soggetti esteri che investono in Italia.
2. Il Ministero, entro trenta giorni dalla trasmissione dello
schema di Side Letter, valutata la conformita' alle previsioni
contenute nel presente decreto, comunica alla SGR la propria
approvazione della medesima Side Letter e procede alla sua
sottoscrizione unitamente alla sottoscrizione delle quote del fondo.