Art. 8 
 
                             Commissioni 
 
  1. Per  la  gestione  del  fondo,  alla  SGR  e'  riconosciuta  una
commissione annua di  gestione  e  una  commissione  di  performance,
entrambe determinate dal regolamento di gestione di  cui  all'art.  6
del presente decreto sulla base degli standard di  mercato  e  tenuto
conto delle specifiche caratteristiche del fondo, in particolare,  in
termini di tipologia di investimenti e di dimensione finanziaria  dei
fondi target in cui il fondo abbia investito o con cui il fondo abbia
co-investito. 
  2. Al fine di evitare una duplicazione degli oneri commissionali  a
carico del  Ministero,  il  regolamento  del  fondo  prevede  che  da
ciascuna componente commissionale di cui al precedente  comma  1  sia
detratta (fino ad eventuale azzeramento) la quota  parte,  riferibile
all'investimento del  fondo,  dei  compensi  eventualmente  percepiti
dalla SGR a titolo, rispettivamente, di commissione di gestione e  di
commissione di performance o di incentivo ai  sensi  dei  regolamenti
dei fondi target in cui il fondo abbia investito. 
  3. Gli oneri di cui al precedente comma 1  gravano  sulle  medesime
risorse assegnate al Fondo di sostegno al venture  capital  ai  sensi
dell'art. 10, comma 7-sexies, del decreto-legge n. 121/2021.