Art. 8
Commissioni
1. Per la gestione del fondo, alla SGR e' riconosciuta una
commissione annua di gestione e una commissione di performance,
entrambe determinate dal regolamento di gestione di cui all'art. 6
del presente decreto sulla base degli standard di mercato e tenuto
conto delle specifiche caratteristiche del fondo, in particolare, in
termini di tipologia di investimenti e di dimensione finanziaria dei
fondi target in cui il fondo abbia investito o con cui il fondo abbia
co-investito.
2. Al fine di evitare una duplicazione degli oneri commissionali a
carico del Ministero, il regolamento del fondo prevede che da
ciascuna componente commissionale di cui al precedente comma 1 sia
detratta (fino ad eventuale azzeramento) la quota parte, riferibile
all'investimento del fondo, dei compensi eventualmente percepiti
dalla SGR a titolo, rispettivamente, di commissione di gestione e di
commissione di performance o di incentivo ai sensi dei regolamenti
dei fondi target in cui il fondo abbia investito.
3. Gli oneri di cui al precedente comma 1 gravano sulle medesime
risorse assegnate al Fondo di sostegno al venture capital ai sensi
dell'art. 10, comma 7-sexies, del decreto-legge n. 121/2021.