Art. 8 Commissioni 1. Per la gestione del fondo, alla SGR e' riconosciuta una commissione annua di gestione e una commissione di performance, entrambe determinate dal regolamento di gestione di cui all'art. 6 del presente decreto sulla base degli standard di mercato e tenuto conto delle specifiche caratteristiche del fondo, in particolare, in termini di tipologia di investimenti e di dimensione finanziaria dei fondi target in cui il fondo abbia investito o con cui il fondo abbia co-investito. 2. Al fine di evitare una duplicazione degli oneri commissionali a carico del Ministero, il regolamento del fondo prevede che da ciascuna componente commissionale di cui al precedente comma 1 sia detratta (fino ad eventuale azzeramento) la quota parte, riferibile all'investimento del fondo, dei compensi eventualmente percepiti dalla SGR a titolo, rispettivamente, di commissione di gestione e di commissione di performance o di incentivo ai sensi dei regolamenti dei fondi target in cui il fondo abbia investito. 3. Gli oneri di cui al precedente comma 1 gravano sulle medesime risorse assegnate al Fondo di sostegno al venture capital ai sensi dell'art. 10, comma 7-sexies, del decreto-legge n. 121/2021.