Art. 9 Modalita' e termini di restituzione o reimpiego delle risorse 1. Entro sessanta giorni dalla data di chiusura contabile della liquidazione del fondo, salve le eventuali somme da vincolare al fine di coprire potenziali oneri residui del fondo fino alla scadenza degli stessi, la SGR restituisce al Ministero, in qualita' di quotista, l'attivo eventualmente derivante dalla liquidazione del fondo medesimo in base alla ripartizione tra i partecipanti e la SGR dei proventi e del risultato finale della gestione del fondo derivante dallo smobilizzo degli investimenti del fondo, ai fini del riversamento delle somme all'entrata del bilancio dello Stato, con le modalita' definite con successiva comunicazione del Ministero.