Art. 9 
 
                 Modalita' e termini di restituzione 
                      o reimpiego delle risorse 
 
  1. Entro sessanta giorni dalla data  di  chiusura  contabile  della
liquidazione del fondo, salve le eventuali somme da vincolare al fine
di coprire potenziali oneri residui  del  fondo  fino  alla  scadenza
degli stessi,  la  SGR  restituisce  al  Ministero,  in  qualita'  di
quotista, l'attivo eventualmente  derivante  dalla  liquidazione  del
fondo medesimo in base alla ripartizione tra i partecipanti e la  SGR
dei  proventi  e  del  risultato  finale  della  gestione  del  fondo
derivante dallo smobilizzo degli investimenti del fondo, ai fini  del
riversamento delle somme all'entrata del bilancio dello Stato, con le
modalita' definite con successiva comunicazione del Ministero.