Art. 9
Modalita' e termini di restituzione
o reimpiego delle risorse
1. Entro sessanta giorni dalla data di chiusura contabile della
liquidazione del fondo, salve le eventuali somme da vincolare al fine
di coprire potenziali oneri residui del fondo fino alla scadenza
degli stessi, la SGR restituisce al Ministero, in qualita' di
quotista, l'attivo eventualmente derivante dalla liquidazione del
fondo medesimo in base alla ripartizione tra i partecipanti e la SGR
dei proventi e del risultato finale della gestione del fondo
derivante dallo smobilizzo degli investimenti del fondo, ai fini del
riversamento delle somme all'entrata del bilancio dello Stato, con le
modalita' definite con successiva comunicazione del Ministero.