Art. 3 Interventi ammessi 1. Gli interventi ammissibili sono individuati tra quelli indicati dall'art. 5, comma 1, lettere d), i) e l), della legge 24 dicembre 2004, n. 313, di seguito elencati: a) sostegno delle forme associative di livello nazionale tra apicoltori e promozione della stipula di accordi professionali; b) incentivazione della pratica dell'impollinazione a mezzo di api; c) incentivazione della pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo. 2. Per gli interventi di cui di cui alla lettera b), si intendono le prestazioni rese dall'apicoltore che trasporta i propri alveari presso agricoltori che ne richiedono il servizio di impollinazione di colture arboree o erbacee, anche da seme, in pieno campo o in coltura protetta. 3. Per quanto concerne l'attivita' di nomadismo di cui alla lettera c), si intende l'allevamento apistico non stanziale che prevede lo spostamento degli alveari al fine di seguire le diverse fioriture che si succedono nel corso della stagione produttiva anche in funzione delle mutevoli condizioni climatiche e orografiche dei diversi territori.