Art. 5 
 
                   Ripartizione dei finanziamenti 
 
  1. Le risorse da destinare alle attivita' di  cui  all'art.  3  del
presente provvedimento sono cosi' distribuite: 
    a) alle attivita' previste all'art. 3, comma 1, lettere b) e  c),
sono destinati 6,95 milioni di euro per l'anno 2022 ripartiti in modo
uniforme  sulla  base  del  patrimonio  apistico   degli   apicoltori
professionisti di cui all'art. 4,  comma  1  lettera  a),  che  hanno
presentato regolare domanda.  In  particolare,  per  quanto  riguarda
l'incentivazione della  pratica  dell'impollinazione  sono  riservate
risorse  pari  a  euro  1.390.000,00  che  saranno  distribuite  agli
apicoltori  che  esercitano  tale  attivita'   su   richiesta   degli
agricoltori. L'incentivo e' erogato sulla base del numero di  alveari
utilizzati nell'attivita' di impollinazione con un massimale  pari  a
euro  20,00/alveare.  Per  quanto  riguarda  l'incentivazione   della
pratica dell'allevamento apistico  e  del  nomadismo  sono  riservate
risorse  pari  a  euro  5.560.000,00  che  saranno  distribuite  agli
apicoltori stanziali o nomadisti  a  parziale  ristoro  dei  maggiori
costi sostenuti per la movimentazione degli alveari  «nomadi»  e  del
mantenimento   degli   alveari   stanziali   mediante   alimentazione
succedanea. L'incentivo e' erogato sulla base del numero  di  alveari
dichiarati in BDN con un massimale pari a euro 40,00/alveare; 
    b) alle attivita' previste all'art. 3, comma 1, lettera a),  sono
destinati   800.000,00   euro   per   l'anno   2022   attraverso   il
rifinanziamento dei 4 CRT. 
  2. Nel caso in cui le  risorse  finanziarie  riferite  alla  misura
dell'incentivazione della  pratica  dell'impollinazione  o  a  quella
dell'incentivazione dell'allevamento apistico e del nomadismo, di cui
al comma 1, lettera a) non siano completamente utilizzate, si dispone
la possibilita' di trasferire le risorse in eccesso a beneficio della
misura che abbia richieste non completamente soddisfatte. 
  AGEA adotta le misure necessarie affinche' la  somma  dei  sostegni
erogabili non ecceda i massimali finanziari  predetti.  A  tal  fine,
qualora le risorse disponibili,  raffrontate  al  numero  di  domande
eleggibili ricevute, non consentano di erogare gli indennizzi massimi
ad alveare, pari rispettivamente  a  euro  20,00/alveare  e  ad  euro
40,00/alveare, AGEA  provvedera'  a  ridurre  proporzionalmente  tali
indennizzi unitari cosicche' il predetto massimale non sia superato. 
  3. Le risorse per le attivita' previste al  comma  1,  lettera  a),
allocate nel capitolo ministeriale  7099  pg1,  saranno  impegnate  e
trasferite al Soggetto gestore nel corrente esercizio 2022. 
  4. Per le attivita' previste al comma 1, lettera b),  il  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali emana,  entro  trenta
giorni dalla pubblicazione del presente decreto, un provvedimento del
direttore generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e
dell'ippica al fine di determinare le modalita' di concessione ai CRT
delle specifiche risorse di competenza.