Art. 5 Ripartizione dei finanziamenti 1. Le risorse da destinare alle attivita' di cui all'art. 3 del presente provvedimento sono cosi' distribuite: a) alle attivita' previste all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), sono destinati 6,95 milioni di euro per l'anno 2022 ripartiti in modo uniforme sulla base del patrimonio apistico degli apicoltori professionisti di cui all'art. 4, comma 1 lettera a), che hanno presentato regolare domanda. In particolare, per quanto riguarda l'incentivazione della pratica dell'impollinazione sono riservate risorse pari a euro 1.390.000,00 che saranno distribuite agli apicoltori che esercitano tale attivita' su richiesta degli agricoltori. L'incentivo e' erogato sulla base del numero di alveari utilizzati nell'attivita' di impollinazione con un massimale pari a euro 20,00/alveare. Per quanto riguarda l'incentivazione della pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo sono riservate risorse pari a euro 5.560.000,00 che saranno distribuite agli apicoltori stanziali o nomadisti a parziale ristoro dei maggiori costi sostenuti per la movimentazione degli alveari «nomadi» e del mantenimento degli alveari stanziali mediante alimentazione succedanea. L'incentivo e' erogato sulla base del numero di alveari dichiarati in BDN con un massimale pari a euro 40,00/alveare; b) alle attivita' previste all'art. 3, comma 1, lettera a), sono destinati 800.000,00 euro per l'anno 2022 attraverso il rifinanziamento dei 4 CRT. 2. Nel caso in cui le risorse finanziarie riferite alla misura dell'incentivazione della pratica dell'impollinazione o a quella dell'incentivazione dell'allevamento apistico e del nomadismo, di cui al comma 1, lettera a) non siano completamente utilizzate, si dispone la possibilita' di trasferire le risorse in eccesso a beneficio della misura che abbia richieste non completamente soddisfatte. AGEA adotta le misure necessarie affinche' la somma dei sostegni erogabili non ecceda i massimali finanziari predetti. A tal fine, qualora le risorse disponibili, raffrontate al numero di domande eleggibili ricevute, non consentano di erogare gli indennizzi massimi ad alveare, pari rispettivamente a euro 20,00/alveare e ad euro 40,00/alveare, AGEA provvedera' a ridurre proporzionalmente tali indennizzi unitari cosicche' il predetto massimale non sia superato. 3. Le risorse per le attivita' previste al comma 1, lettera a), allocate nel capitolo ministeriale 7099 pg1, saranno impegnate e trasferite al Soggetto gestore nel corrente esercizio 2022. 4. Per le attivita' previste al comma 1, lettera b), il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali emana, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, un provvedimento del direttore generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica al fine di determinare le modalita' di concessione ai CRT delle specifiche risorse di competenza.