Art. 8 Controlli 1. L'attivita' di controllo e' svolta dal Soggetto gestore, tramite incrocio con la BDN e puo' essere coordinata con le regioni e le province autonome interessate anche tramite convenzioni. 2. Le attivita' di controllo devono essere svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.