IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto l'art. 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 512, convertito dalla legge 28 dicembre 1996, n. 609, recante «Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto»; Visto il decreto legislativo dell'8 marzo 2006, n. 139 recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»; Visto l'art. 4, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, introdotto dall'art. 6, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, che proroga il termine di adeguamento alla normativa antincendio per i locali e le strutture delle universita' e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica al 31 dicembre 2024; Visto l'art. 4-bis, comma 3-bis, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, introdotto dall'art. 6, comma 3-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022 , n. 15, che prevede che con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare fino al completamento dei lavori di adeguamento per i quali sono, altresi', stabilite scadenze differenziate a fasi successive; Visto l'art. 1 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, n. 151 concernente «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»; Visto il decreto del Ministro per i lavori pubblici del 18 dicembre 1975, recante «Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalita' didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica», pubblicato nel Supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 29 del 2 febbraio 1976; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992, recante «Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 218 del 16 settembre 1992; Visto il decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro» pubblicato nel Supplemento ordinario - n. 64 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 81 del 7 aprile 1998; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 201 del 19 agosto 2012; Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 192 del 20 agosto 2015, e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2017 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 197 del 24 agosto 2017; Visto il decreto del Ministro dell'interno 21 marzo 2018 recante: «Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonche' agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 74 del 29 agosto 2018; Visto il decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 3 settembre 2021 recante: «Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 259 del 29 ottobre 2021; Visto il concerto espresso dal Ministero dell'universita' e della ricerca con nota n. 1104 del 4 agosto 2022; Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto dal richiamato art. 4-bis, comma 3-bis, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59; Decreta: Art. 1 Attuazione, con scadenze differenziate, delle disposizioni di prevenzione incendi per i locali e le strutture delle universita' e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica 1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e degli impianti, i locali e le strutture delle universita' e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al presente decreto, non ancora adeguati alla normativa antincendio, si adeguano ai requisiti di sicurezza, entro i termini temporali e con le modalita' di seguito indicati: a) entro il 31 dicembre 2023, i responsabili delle attivita' di cui al presente comma individuate nelle categorie B e C ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, richiedono al Comando dei vigili del fuoco competente per territorio, qualora non avessero gia' provveduto, la valutazione del progetto di cui all'art. 3 del medesimo decreto, relativo al completo adeguamento dell'attivita', fatta salva, se del caso, l'acquisizione del parere in caso di deroga di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151; b) entro il 30 giugno 2024, e' presentata al competente Comando dei vigili del fuoco la segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, attestante l'attuazione almeno delle disposizioni previste ai seguenti punti del decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992: 7.0 (generalita'), 7.1, limitatamente al secondo comma, lettere a) e b) (illuminazione di sicurezza e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme); 8 (sistemi di allarme); 9.2 (estintori); 10 (segnaletica di sicurezza); 12 (norme di esercizio); c) entro il 31 dicembre 2024, devono essere attuate tutte le disposizioni previste ai restanti punti del decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992. Entro lo stesso termine, deve essere presentata al competente Comando dei vigili del fuoco la segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, attestante il completo adeguamento alle disposizioni previste dal decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992. 2. Le attivita' di adeguamento di cui al presente decreto possono essere effettuate, in alternativa, con l'osservanza delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 cosi' come integrato dal decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2017, ovvero del progetto eventualmente approvato a seguito di deroga di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. In tali casi, le attivita' di adeguamento potranno essere articolate secondo modalita' attuative che tengano conto delle indicazioni di cui al comma 1. 3. Anche per le attivita' che abbiano fatto ricorso alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 cosi' come integrato dal decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2017, resta fermo l'obbligo di presentare al competente Comando dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2024, la segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, attestante l'attuazione almeno delle misure relative a: S.10.4 (soluzioni progettuali), S.10.6.1 (impianti per la produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica), S.4.5.9 (segnaletica d'esodo ed orientamento), livello di prestazione II di S.6 (misura di controllo dell'incendio), S.5 (misure di gestione della sicurezza antincendio) e V.7.4.4 (gestione della sicurezza antincendio), segnaletica di sicurezza ove prevista, livello di prestazione II di S.7 (misura di rilevazione ed allarme), ove previsto.