Art. 2 
 
Misure gestionali di mitigazione del rischio  da  osservare  sino  al
  completamento  dei  lavori  di  adeguamento  dei  locali  e   delle
  strutture  delle  universita'   e   delle   istituzioni   dell'alta
  formazione artistica, musicale e coreutica 
 
  1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti  nella  vigente  legislazione
tecnica in  materia  di  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  e  degli
impianti, i responsabili delle attivita' di cui al presente articolo,
nelle  more  del  completamento  dei  lavori  di   adeguamento   alle
pertinenti  normative  di  prevenzione  incendi,  individuano  idonee
misure  gestionali  di  mitigazione  e  compensazione   del   rischio
aggiuntivo   conseguente   alla   non   completa   osservanza   delle
disposizioni di prevenzione incendi. 
  2. Le misure gestionali previste al comma 1  sono  individuate  dai
responsabili delle attivita' anche tra quelle previste  dal  capitolo
S.5  del  decreto  del  Ministro  dell'interno  3   agosto   2015   e
coerentemente con una specifica valutazione del rischio incendio, che
tenga conto, in particolare, delle carenze e  delle  non  conformita'
presenti all'interno delle attivita' stesse. 
  3. Ai fini di quanto previsto al presente articolo e fermo restando
quanto indicato al comma  2,  si  forniscono  di  seguito,  a  titolo
indicativo e non esaustivo, alcune delle principali misure gestionali
che debbono essere adottate: 
    a. limitare il carico di incendio entro valori compatibili con le
effettive caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture; 
    b. eliminare i materiali con caratteristiche di reazione al fuoco
inferiori a quelle previste; 
    c. garantire che  l'affollamento  dell'attivita'  e  la  relativa
distribuzione degli occupanti in ogni  condizione  di  esercizio  sia
compatibile  con  il  sistema  di  esodo   esistente,   eventualmente
riducendo l'affollamento presente; 
    d. pianificare e attuare, in esito alla valutazione del rischio e
secondo una cadenza individuata  dal  responsabile  l'attivita',  una
costante attivita' di sorveglianza volta ad  accertare,  visivamente,
la  permanenza  delle  normali  condizioni  operative,  della  facile
accessibilita' e dell'assenza di danni materiali; 
    e. potenziare il numero di lavoratori incaricati  dell'attuazione
delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del
piano  di  emergenza  coerentemente  alla  valutazione  del   rischio
connessa al  mancato  adeguamento  antincendio  dell'attivita';  tali
addetti antincendio, devono svolgere controlli preventivi e  vigilare
sul  mantenimento  delle  misure  compensative  attuate  nel  periodo
transitorio, unitamente ai  compiti  della  propria  mansione.  Detti
lavoratori incaricati possono essere integrati anche avvalendosi  del
personale di cui agli articoli 8 e seguenti del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139. Nel caso di affidamento in appalto  del  suddetto
servizio  dovranno  essere   utilizzati   operatori   economici   con
comprovata idoneita' professionale, capacita' economico-finanziaria e
tecnico-professionale in conformita' al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50; 
    f. assicurare  ai  lavoratori  incaricati  dell'attuazione  delle
misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano
di emergenza la frequenza del corso di tipo C di cui all'allegato  IX
del decreto del Ministro dell'interno e del  Ministro  del  lavoro  e
della previdenza sociale  del  10  marzo  1998  ed  il  conseguimento
dell'attestato  di  idoneita'  tecnica  previsto  dall'art.   3   del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512; 
    g. provvedere all'integrazione dell'informazione  dei  lavoratori
sui rischi specifici derivanti dal  mancato  adeguamento  antincendio
dell'attivita'; 
    h.  effettuare,  in  aggiunta  alle  prove  di  evacuazione  gia'
previste  dalla   vigente   normativa,   almeno   due   esercitazioni
antincendio  all'anno  in  linea  con  gli  scenari  individuati  nel
documento di valutazione dei rischi; 
      i. integrare il piano di emergenza con le misure specifiche  in
caso di presenza di cantieri all'interno delle attivita'. 
  4. L'attuazione delle misure di cui  alle  lettere  d)  e  h)  deve
essere riportata nel registro dei controlli,  adottato  nel  rispetto
della normativa vigente. 
  5. La valutazione del rischio incendio  di  cui  al  comma  2  deve
essere  mantenuta  agli  atti  dell'attivita'  e   resa   prontamente
disponibile in occasione dei controlli delle autorita' competenti. 
  6. Le disposizioni di cui al decreto del  Ministro  dell'interno  e
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo  1998
si applicano fino all'entrata in  vigore  del  decreto  del  Ministro
dell'interno e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali  del
3 settembre 2021.