Art. 2
Misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare sino al
completamento dei lavori di adeguamento dei locali e delle
strutture delle universita' e delle istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica
1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione
tecnica in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e degli
impianti, i responsabili delle attivita' di cui al presente articolo,
nelle more del completamento dei lavori di adeguamento alle
pertinenti normative di prevenzione incendi, individuano idonee
misure gestionali di mitigazione e compensazione del rischio
aggiuntivo conseguente alla non completa osservanza delle
disposizioni di prevenzione incendi.
2. Le misure gestionali previste al comma 1 sono individuate dai
responsabili delle attivita' anche tra quelle previste dal capitolo
S.5 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e
coerentemente con una specifica valutazione del rischio incendio, che
tenga conto, in particolare, delle carenze e delle non conformita'
presenti all'interno delle attivita' stesse.
3. Ai fini di quanto previsto al presente articolo e fermo restando
quanto indicato al comma 2, si forniscono di seguito, a titolo
indicativo e non esaustivo, alcune delle principali misure gestionali
che debbono essere adottate:
a. limitare il carico di incendio entro valori compatibili con le
effettive caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture;
b. eliminare i materiali con caratteristiche di reazione al fuoco
inferiori a quelle previste;
c. garantire che l'affollamento dell'attivita' e la relativa
distribuzione degli occupanti in ogni condizione di esercizio sia
compatibile con il sistema di esodo esistente, eventualmente
riducendo l'affollamento presente;
d. pianificare e attuare, in esito alla valutazione del rischio e
secondo una cadenza individuata dal responsabile l'attivita', una
costante attivita' di sorveglianza volta ad accertare, visivamente,
la permanenza delle normali condizioni operative, della facile
accessibilita' e dell'assenza di danni materiali;
e. potenziare il numero di lavoratori incaricati dell'attuazione
delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del
piano di emergenza coerentemente alla valutazione del rischio
connessa al mancato adeguamento antincendio dell'attivita'; tali
addetti antincendio, devono svolgere controlli preventivi e vigilare
sul mantenimento delle misure compensative attuate nel periodo
transitorio, unitamente ai compiti della propria mansione. Detti
lavoratori incaricati possono essere integrati anche avvalendosi del
personale di cui agli articoli 8 e seguenti del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139. Nel caso di affidamento in appalto del suddetto
servizio dovranno essere utilizzati operatori economici con
comprovata idoneita' professionale, capacita' economico-finanziaria e
tecnico-professionale in conformita' al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50;
f. assicurare ai lavoratori incaricati dell'attuazione delle
misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano
di emergenza la frequenza del corso di tipo C di cui all'allegato IX
del decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale del 10 marzo 1998 ed il conseguimento
dell'attestato di idoneita' tecnica previsto dall'art. 3 del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512;
g. provvedere all'integrazione dell'informazione dei lavoratori
sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio
dell'attivita';
h. effettuare, in aggiunta alle prove di evacuazione gia'
previste dalla vigente normativa, almeno due esercitazioni
antincendio all'anno in linea con gli scenari individuati nel
documento di valutazione dei rischi;
i. integrare il piano di emergenza con le misure specifiche in
caso di presenza di cantieri all'interno delle attivita'.
4. L'attuazione delle misure di cui alle lettere d) e h) deve
essere riportata nel registro dei controlli, adottato nel rispetto
della normativa vigente.
5. La valutazione del rischio incendio di cui al comma 2 deve
essere mantenuta agli atti dell'attivita' e resa prontamente
disponibile in occasione dei controlli delle autorita' competenti.
6. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno e
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998
si applicano fino all'entrata in vigore del decreto del Ministro
dell'interno e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del
3 settembre 2021.