Art. 2 Misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento dei locali e delle strutture delle universita' e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica 1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e degli impianti, i responsabili delle attivita' di cui al presente articolo, nelle more del completamento dei lavori di adeguamento alle pertinenti normative di prevenzione incendi, individuano idonee misure gestionali di mitigazione e compensazione del rischio aggiuntivo conseguente alla non completa osservanza delle disposizioni di prevenzione incendi. 2. Le misure gestionali previste al comma 1 sono individuate dai responsabili delle attivita' anche tra quelle previste dal capitolo S.5 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e coerentemente con una specifica valutazione del rischio incendio, che tenga conto, in particolare, delle carenze e delle non conformita' presenti all'interno delle attivita' stesse. 3. Ai fini di quanto previsto al presente articolo e fermo restando quanto indicato al comma 2, si forniscono di seguito, a titolo indicativo e non esaustivo, alcune delle principali misure gestionali che debbono essere adottate: a. limitare il carico di incendio entro valori compatibili con le effettive caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture; b. eliminare i materiali con caratteristiche di reazione al fuoco inferiori a quelle previste; c. garantire che l'affollamento dell'attivita' e la relativa distribuzione degli occupanti in ogni condizione di esercizio sia compatibile con il sistema di esodo esistente, eventualmente riducendo l'affollamento presente; d. pianificare e attuare, in esito alla valutazione del rischio e secondo una cadenza individuata dal responsabile l'attivita', una costante attivita' di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilita' e dell'assenza di danni materiali; e. potenziare il numero di lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza coerentemente alla valutazione del rischio connessa al mancato adeguamento antincendio dell'attivita'; tali addetti antincendio, devono svolgere controlli preventivi e vigilare sul mantenimento delle misure compensative attuate nel periodo transitorio, unitamente ai compiti della propria mansione. Detti lavoratori incaricati possono essere integrati anche avvalendosi del personale di cui agli articoli 8 e seguenti del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nel caso di affidamento in appalto del suddetto servizio dovranno essere utilizzati operatori economici con comprovata idoneita' professionale, capacita' economico-finanziaria e tecnico-professionale in conformita' al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; f. assicurare ai lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso di tipo C di cui all'allegato IX del decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998 ed il conseguimento dell'attestato di idoneita' tecnica previsto dall'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512; g. provvedere all'integrazione dell'informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell'attivita'; h. effettuare, in aggiunta alle prove di evacuazione gia' previste dalla vigente normativa, almeno due esercitazioni antincendio all'anno in linea con gli scenari individuati nel documento di valutazione dei rischi; i. integrare il piano di emergenza con le misure specifiche in caso di presenza di cantieri all'interno delle attivita'. 4. L'attuazione delle misure di cui alle lettere d) e h) deve essere riportata nel registro dei controlli, adottato nel rispetto della normativa vigente. 5. La valutazione del rischio incendio di cui al comma 2 deve essere mantenuta agli atti dell'attivita' e resa prontamente disponibile in occasione dei controlli delle autorita' competenti. 6. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998 si applicano fino all'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 3 settembre 2021.