IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
                           di concerto con 
 
                    IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
  Vista la Convenzione  del  29  luglio  1960  sulla  responsabilita'
civile nel  campo  dell'energia  nucleare,  emendata  dal  Protocollo
addizionale del 28 gennaio 1964, dal Protocollo del 16 novembre  1982
e dal Protocollo del 12 febbraio 2004 (nel seguito anche: «Protocollo
di Parigi»); 
  Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modifiche ed
integrazioni, concernente «Impiego pacifico dell'energia nucleare»; 
  Vista la  Convenzione  del  31  gennaio  1963,  complementare  alla
Convenzione di Parigi del 29 luglio  1960,  emendata  dal  Protocollo
addizionale del 28 gennaio 1964, dal Protocollo del 16 novembre  1982
e dal Protocollo del 12 febbraio 2004; 
  Vista la legge 12 febbraio 1974, n. 109, concernente la ratifica ed
esecuzione della Convenzione sulla responsabilita' civile  nel  campo
dell'energia nucleare, firmata a Parigi il  29  luglio  1960,  e  del
protocollo addizionale firmato a Parigi il 28 gennaio 1964; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive  modifiche  e
integrazioni,  recante  «Disciplina  dell'attivita'  di   Governo   e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, e  successive
modifiche  e  integrazioni,  recante  «Attuazione   della   direttiva
2009/71/Euratom,  che  istituisce  un  quadro  comunitario   per   la
sicurezza degli impianti nucleari»; 
  Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico del  13  marzo
2013, protocollo n. 0005324, con la quale, in relazione  al  processo
di  ratifica  del  Protocollo  di  Parigi,  e'   stato   chiesto   al
Dipartimento   nucleare,   rischio    tecnologico    e    industriale
dell'Istituto superiore per la protezione  e  la  ricerca  ambientale
(ISPRA) di effettuare una  classificazione  degli  impianti  nucleari
presenti sul territorio italiano indicando il livello  di  rischio  e
gli importi per i quali gli esercenti sono tenuti ad assicurarsi; 
  Visto il documento «Classificazione degli impianti nucleari ai fini
della ratifica del  Protocollo  di  Parigi  del  12  febbraio  2004»,
predisposto  dal  Dipartimento  nucleare,   rischio   tecnologico   e
industriale dell'ISPRA  in  data  5  settembre  2013,  protocollo  n.
0035403; 
  Vista la legge 28 aprile 2015, n. 58, concernente  la  ratifica  ed
esecuzione  degli  «Emendamenti  alla  Convenzione  sulla  protezione
fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8
luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno»; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  7   agosto   2015,   recante
«Classificazione dei rifiuti radioattivi, ai sensi  dell'art.  5  del
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45»; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  8  settembre  2017,  recante
«Requisiti di protezione fisica passiva e modalita' di redazione  dei
piani di protezione fisica»,  con  il  quale  sono  stati  fissati  i
requisiti da adottare per proteggere le installazioni nucleari  e  le
operazioni di trasporto da atti di sabotaggio, cosi' da  limitare  le
potenziali conseguenze radiologiche ad essi associate; 
  Visto il nuovo regolamento  organizzativo  dell'ISPRA,  entrato  in
vigore il 1° gennaio 2017, ove si stabilisce che  le  funzioni  ed  i
compiti di Autorita' di regolamentazione  competente  in  materia  di
sicurezza nucleare  e  di  radioprotezione  sono  svolte  dal  Centro
nazionale  per   la   sicurezza   nucleare   e   la   radioprotezione
dell'Istituto, che a tali fini sostituisce, fino al completamento del
processo istitutivo dell'ISIN ai  sensi  del  decreto  legislativo  4
marzo 2014, n. 45, l'ex Dipartimento nucleare, rischio tecnologico  e
industriale; 
  Visto il documento «Classificazione degli impianti nucleari  e  dei
trasporti di materie nucleari ai fini della ratifica  del  Protocollo
di Parigi del 12 febbraio  2004»,  di  aggiornamento  del  precedente
documento del 5 settembre 2013, predisposto dal Centro nazionale  per
la sicurezza nucleare e la  radioprotezione  dell'ISPRA  in  data  30
gennaio 2018, protocollo 0006770, dove vengono individuate tre  fasce
di rischio (denominate A, B, C) per gli impianti nucleari e due fasce
di rischio (denominate A, B) per i trasporti di materie nucleari; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  45,   recante
«Attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro
comunitario per la gestione responsabile e  sicura  del  combustibile
nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi», modificato dal  decreto
legislativo 15 settembre 2017,  n.  137  recante:  «attuazione  della
direttiva 2014/87/Euratom che modifica la  direttiva  2009/71/Euratom
che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli  impianti
nucleari», e in particolare, gli articoli 1  e  6,  che  istituiscono
l'Ispettorato   nazionale   per   la   sicurezza   nucleare   e    la
radioprotezione  (ISIN)  con  funzione  e  compiti  di  autorita'  di
regolamentazione  nazionale  competente  in  materia   di   sicurezza
nucleare e di radioprotezione, e  l'art.  9  che  stabilisce  che  le
funzioni dell'Autorita' di regolamentazione competente continuano  ad
essere  svolte  dal  Dipartimento  nucleare,  rischio  tecnologico  e
industriale dell'ISPRA fino all'entrata  in  vigore  del  regolamento
dell'ISIN; 
  Vista la nota del 10 agosto 2018, protocollo n. 1211, con la  quale
il direttore dell'ISIN ha  comunicato  al  Ministero  dello  sviluppo
economico (ora «Ministero della transizione ecologica»)  che,  a  far
data dal 1° agosto 2018, le funzioni e i compiti di  regolamentazione
e controllo in materia  di  sicurezza  nucleare,  assicurate  in  via
transitoria dal Centro nazionale  per  la  sicurezza  nucleare  e  la
radioprotezione dell'ISPRA, sono trasferite all'ISIN  che  opera  nel
pieno  esercizio  delle  funzioni  di  cui  all'art.  6  del  decreto
legislativo  4  marzo  2014,  n.  45  e   successive   modifiche   ed
integrazioni; 
  Vista la legge 23 luglio 2020, n. 97, concernente la  «Ratifica  ed
esecuzione dei seguenti Protocolli: a)  Protocollo  emendativo  della
Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilita' civile nel campo
dell'energia nucleare, emendata dal  Protocollo  addizionale  del  28
gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il
12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione  del  31
gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del  29  luglio
1960 sulla responsabilita' civile nel  campo  dell'energia  nucleare,
emendata dal  Protocollo  addizionale  del  28  gennaio  1964  e  dal
Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio  2004,
nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno»; 
  Visto in particolare l'art. 3,  comma  8,  della  citata  legge  23
luglio 2020, n. 97, di  integrale  sostituzione  dell'art.  19  della
legge 31 dicembre 1962,  n.  1860,  che,  fissando  il  limite  delle
indennita' dovute dall'esercente di un  impianto  nucleare  o  di  un
trasporto  nucleare  per  danni  nucleari  causati  da  un  incidente
nucleare nella misura di  euro  700  milioni  per  ciascun  incidente
nucleare, stabilisce che con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del  territorio  e  del  mare  e  con  il  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentiti l'ISIN e l'ISPRA, il limite
delle  suddette  indennita'  puo'  essere  comunque  determinato,  in
relazione  alla  natura  degli  impianti  nucleari  o  delle  materie
nucleari trasportate e delle prevedibili conseguenze di un  incidente
che li coinvolga, anche in misura inferiore a  quella  ivi  prevista.
Gli importi determinati  non  possono  essere  inferiori  a  euro  70
milioni per ogni incidente che coinvolga l'impianto nucleare ovvero a
euro 80 milioni per ciascun incidente nel corso di  un  trasporto  di
materie nucleari; 
  Visto il decreto  legislativo  31  luglio  2020,  n.  101,  recante
«Attuazione della direttiva  2013/59/Euratom,  che  stabilisce  norme
fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i  pericoli
derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e  che  abroga
le   direttive   89/618/Euratom,    90/641/Euratom,    96/29/Euratom,
97/43/Euratom  e  2003/122/Euratom  e  riordino  della  normativa  di
settore in attuazione dell'art. 20, comma 1, lettera a), della  legge
4 ottobre 2019, n. 117»; 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero dell'universita' e della ricerca» e, in particolare, l'art.
1, che ha istituito il «Ministero dell'universita' e  della  ricerca»
e,  conseguentemente,   soppresso   il   «Ministero   dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» e, in  particolare,  l'art.  2,  che  ha  ridenominato  il
«Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in
«Ministero della transizione ecologica», ridefinendone le  competenze
e attribuendogli le funzioni e i compiti gia' spettanti al  Ministero
dello  sviluppo  economico  in  materia  di  sicurezza   nucleare   e
disciplina dei sistemi di stoccaggio del  combustibile  irraggiato  e
dei rifiuti radioattivi, radioprotezione e radioattivita' ambientale; 
  Vista la nota del 31 marzo 2021,  protocollo  n.  0009972,  con  la
quale il  Ministero  della  transizione  ecologica  ha  chiesto  alle
amministrazioni e agli organismi tecnici individuati dalla  legge  23
luglio 2020, n.  97,  di  costituire  un  gruppo  di  lavoro  per  la
predisposizione dello schema di decreto di cui all'art. 3,  comma  8,
della medesima legge  23  luglio  2020,  n.  97,  ed  in  particolare
all'ISIN di provvedere all'aggiornamento  del  documento  predisposto
dal Centro nazionale per la sicurezza nucleare e  la  radioprotezione
dell'ISPRA «Classificazione degli impianti nucleari e  dei  trasporti
di materie nucleari ai fini della ratifica del Protocollo  di  Parigi
del 12 febbraio 2004»del 30 gennaio 2018, protocollo 0006770; 
  Visto l'Inventario nazionale dei rifiuti radioattivi aggiornato  al
31 dicembre 2020, predisposto dall'ISIN e tramesso in data 21 ottobre
2021; 
  Vista la nota del 23 dicembre 2021, protocollo n. 007967,  relativa
alla  richiesta  di  «Predisposizione  di  uno  schema   di   decreto
interministeriale da emanare ai sensi dell'art.  19  della  legge  31
dicembre 1962, n. 1860 come modificato dall'art.  3,  comma  8  della
legge  23  luglio  2020,  n.  97  -  Aggiornamento  documento   ISPRA
«Classificazione degli impianti nucleari e dei trasporti  di  materie
nucleari ai fini della ratifica  del  Protocollo  di  Parigi  del  12
febbraio 2004», con la  quale  ISIN  ha  trasmesso  una  proposta  di
classificazione in due fasce di rischio  per  gli  impianti  nucleari
(denominate Fascia A - Installazioni a basso rischio  e  Fascia  B  -
Installazioni a rischio molto basso) e due fasce  di  rischio  per  i
trasporti di materie nucleari (denominate Fascia  A  -  Trasporti  di
combustibile nucleare  irraggiato  e  Fascia  B  -  Tutti  gli  altri
trasporti  di  materie  nucleari  non  ricadenti   nei   criteri   di
esclusione),  allegando  un  estratto   del   documento   NEA«Nuclear
Operators» Third  Party  Liability  Amounts  and  Financial  Securiti
Limits (febbraio 2019) ai fini della determinazione del limite  delle
indennita' dovute dall'esercente di un  impianto  nucleare  o  di  un
trasporto di materie nucleari  per  danni  causati  da  un  incidente
nucleare; 
  Considerato che, per quanto attiene al  livello  di  rischio  delle
installazioni nucleari italiane, va rilevato che la maggioranza delle
stesse non e' piu' operativa da diversi anni (attualmente in fase  di
disattivazione e per lo piu' utilizzate come depositi  temporanei  di
rifiuti radioattivi o,  in  taluni  casi,  di  combustibile  nucleare
esaurito)  oppure,  nel  caso  dei  reattori   di   ricerca,   queste
installazioni sono caratterizzate, per propria natura, da un  livello
di potenza molto basso se comparato  con  gli  impianti  nucleari  di
produzione di energia elettrica, come quelli attualmente in esercizio
nell'Unione europea; 
  Considerato che in tutte le installazioni  in  disattivazione  sono
state condotte, ovvero sono in corso o programmate, operazioni atte a
ridurre il rischio radiologico presente  attraverso  l'allontanamento
degli ultimi quantitativi di  combustibile  nucleare  irraggiato,  il
condizionamento dei rifiuti radioattivi presenti, la realizzazione di
nuove  strutture  di  stoccaggio  temporaneo  e  l'alienazione  delle
materie nucleari residue; 
  Ritenuto che tutte le installazioni  sono  da  collocarsi  a  basso
rischio,   con   una   graduazione   legata   alle    caratteristiche
dell'inventario radiologico attualmente presente in ciascuna di esse,
all'entita' delle conseguenze associate ai  rilasci  derivanti  dagli
eventi incidentali presi  a  riferimento  nella  predisposizione  dei
piani di  emergenza,  nonche'  alle  caratteristiche  ingegneristiche
dell'impianto, in particolare, delle barriere esistenti; 
  Tenuto conto che le analisi di sicurezza svolte  dall'ISIN  per  le
varie installazioni mostrano  un  limitato  impatto  radiologico,  in
termini di conseguenze relative al rilascio di  sostanze  radioattive
in condizioni incidentali, valutate al massimo in un raggio di alcuni
chilometri dalle installazioni e  caratterizzate  da  stime  di  dose
efficace  per  gli  individui  del  gruppo   di   riferimento   della
popolazione nell'ordine del mSv o, al  piu',  solo  in  alcuni  casi,
nell'ordine della decina di mSv. Solo in alcuni casi, pertanto vi  e'
la necessita' di adottare misure protettive dirette sulla popolazione
e restrizioni sul consumo di alcuni alimenti nelle  aree  interessate
dall'eventuale contaminazione atte a garantirne  la  radioprotezione,
fatte salve ovviamente le attivita' di monitoraggio radiometrico  con
le associate valutazioni; 
  Considerata la decisione  e  raccomandazione  [NEA/SUM(2014)2]  del
Comitato direttivo della OECD/NEA del 30 ottobre 2014  «Decision  and
recommendation of the Steering Committee concerning  the  application
of the Paris Convention to nuclear installations in  the  process  of
being decommissioned», relativa all'applicazione della Convenzione di
Parigi alle installazioni nucleari in corso di disattivazione, con la
quale il suddetto Comitato direttivo ha abrogato la propria decisione
e raccomandazione del 20 aprile 1990 [NE/M(90)1],  di  pari  oggetto,
stabilendo nuovi criteri di esclusione relativamente all'applicazione
della Convenzione di Parigi per le installazioni nucleari in corso di
disattivazione; 
  Visti i paragrafi 18. (a) e 18.  (d)  del  documento  «Expose'  des
Motifs of the Paris Convention as amended by the Protocols  of  1964,
1982 and 2004», NEA/NLC/DOC(2020)1/FINAL del 31 marzo 2020; 
  Ritenuta la necessita' di adottare il decreto di cui  all'art.  19,
comma 1, della legge 31  dicembre  1962,  n.  1860,  come  modificato
dall'art. 3, comma 8, della legge 23 luglio 2020, n. 97; 
  Acquisito  il  concerto  del  Ministro  dell'universita'  e   della
ricerca, che si e' espresso con nota prot. n. 888 del 1° luglio 2022; 
  Sentiti l'ISIN e l'ISPRA, che si sono espressi rispettivamente  con
nota prot. n. 11423 del 13 maggio 2022 e  con  nota  prot.  n.  38963
dell'8 luglio 2022; 
 
                               Adotta 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
                  Finalita' e campo di applicazione 
 
  1. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 31 dicembre 1962, n.
1860, come modificato dall'art. 3, comma 8,  della  legge  23  luglio
2020, n. 97, il presente decreto stabilisce i limiti delle indennita'
dovute dagli esercenti di impianti nucleari o di trasporti di materie
nucleari, che possono essere determinati, in  relazione  alla  natura
degli impianti nucleari o delle materie nucleari trasportate e  delle
prevedibili conseguenze di un incidente che li  coinvolga,  anche  in
misura inferiore  a  quella  prevista  all'art.  19  della  legge  31
dicembre 1962, n. 1860.