Art. 3 
 
Limite delle indennita' per gli impianti nucleari e per  i  trasporti
                         di materie nucleari 
 
  1.  Nell'Allegato  1  al   presente   decreto   e'   riportata   la
classificazione,  per  fasce  di  rischio  degli  impianti   nucleari
presenti in Italia e dei trasporti di materie  nucleari,  secondo  le
definizioni di cui al Protocollo di  Parigi,  come  ratificato  dalla
legge 23 luglio 2020, n. 97, con l'indicazione degli  importi  per  i
quali  gli  esercenti  o  i  vettori  autorizzati  sono   tenuti   ad
assicurarsi. 
  2. Il limite delle indennita' dovute dall'esercente di un  impianto
nucleare per danni causati da un incidente nucleare e' fissato  nella
misura di euro: 
    a) 100 milioni, per gli impianti classificati nella  Fascia  A  -
Installazioni a basso rischio; 
    b) 70 milioni, per gli impianti classificati  nella  Fascia  B  -
Installazioni a rischio molto basso; 
  3. Il limite delle indennita' dovute dall'esercente di un trasporto
di materie nucleari per danni causati da  un  incidente  nucleare  e'
fissato nella misura di euro: 
    a) 100 milioni, per i trasporti classificati  nella  Fascia  A  -
Trasporti di combustibile nucleare irraggiato; 
    b) 80 milioni, per i trasporti  classificati  nella  Fascia  B  -
Tutti gli altri trasporti  di  materie  nucleari  non  ricadenti  nei
criteri di esclusione.