Art. 4 
 
           Aggiornamento e modifica della classificazione 
 
  1. L'ISIN aggiorna periodicamente la classificazione degli impianti
nucleari e dei trasporti di materie nucleari di cui  all'Allegato  1,
in relazione a ogni  pertinente  cambiamento  nella  valutazione  del
rischio dei singoli impianti o trasporti, e la trasmette al Ministero
della transizione ecologica, al Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca e all'ISPRA. 
  2. L'Allegato 1  e'  modificato  con  decreto  del  Ministro  della
transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'universita' e
della ricerca, sentiti l'ISIN e l'ISPRA.