Art. 4 Aggiornamento e modifica della classificazione 1. L'ISIN aggiorna periodicamente la classificazione degli impianti nucleari e dei trasporti di materie nucleari di cui all'Allegato 1, in relazione a ogni pertinente cambiamento nella valutazione del rischio dei singoli impianti o trasporti, e la trasmette al Ministero della transizione ecologica, al Ministero dell'universita' e della ricerca e all'ISPRA. 2. L'Allegato 1 e' modificato con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, sentiti l'ISIN e l'ISPRA.