IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
  Visti    in    particolare     gli     articoli     2545-terdecies,
2545-septiesdecies, 2545-sexiesdecies e 2545-octiesdecies del  codice
civile; 
  Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  14
dicembre 1947, n. 1577, recante «Provvedimenti per la cooperazione»; 
  Vista la legge 31 gennaio 1992, n.  59,  recante  «Nuove  norme  in
materia di societa' cooperative»; 
  Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante «Nuovo  ordinamento
dei consorzi agrari»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme  generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 recante «Codice
della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge  19
ottobre 2017, n. 155»; 
  Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002,  n.  220  e  successive
modificazioni recante norme in materia di  riordino  della  vigilanza
sugli enti cooperativi, ai sensi dell'art. 7, comma l, della legge  3
aprile 2001, n. 142; 
  Visto,  in  particolare,  l'articolo   l   del   predetto   decreto
legislativo n. 220/2002 secondo cui la vigilanza su tutte le forme di
societa' cooperative e loro consorzi, gruppi cooperativi ex  art.  5,
comma l, lettera f), legge 3 ottobre 2001, n. 366, societa' di  mutuo
soccorso ed enti mutualistici di cui all'art. 2512 del codice civile,
consorzi agrari e  piccole  societa'  cooperative  e'  attribuita  al
Ministero delle attivita' produttive (ora  Ministero  dello  sviluppo
economico), che la esercita mediante revisioni ordinarie ed ispezioni
straordinarie; 
  Visto, altresi', l'art. 12  del  predetto  decreto  legislativo  n.
220/2002 secondo cui il Ministero, sulla base delle risultanze emerse
in sede di vigilanza puo' adottare, fra l'altro  i  provvedimenti  di
gestione  commissariale  ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile, di sostituzione dei  liquidatori  ai  sensi  dell'art.
2545-octiesdecies  del  codice  civile,  di  scioglimento  per   atto
d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies secondo  comma  del
codice civile nonche' di liquidazione coatta amministrativa ai  sensi
dell'art. 2545-terdecies del codice civile prevedendosi che, nel caso
di  consorzi  agrari,  i  predetti  provvedimenti  sono  adottati  di
concerto con il Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 recante «Disposizioni  per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia» ed in  particolare  l'art.  9  che  detta  la  disciplina
relativa ai consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95  e,  in  particolare,
l'art. 12, commi 75, 76 e 77; 
  Vista la legge 17 luglio 1975, n.  400  recante  «Norme  intese  ad
uniformare  ed  accelerare  la  procedura  di   liquidazione   coatta
amministrativa degli enti cooperativi»; 
  Visto, in particolare, l'art. 9 della predetta  legge  n.  400/1975
secondo cui la nomina dei commissari liquidatori per  le  cooperative
aderenti all'associazione nazionale di rappresentanza,  assistenza  e
tutela del movimento cooperativo, legalmente  riconosciuta  ai  sensi
dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello  Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, e' disposta con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, tenuto  conto  di  una  terna  di  professionisti
composta da persone scelte tra gli iscritti agli  albi  professionali
degli avvocati,  dei  dottori  commercialisti,  dei  ragionieri,  dei
consulenti in materia di lavoro, nonche' tra esperti  in  materia  di
lavoro e cooperazione; 
  Vista  la  circolare  direttoriale  del  Ministero  dello  sviluppo
economico del 25 giugno  2015  che  ha  disciplinato  l'aggiornamento
della banca  dati  dei  professionisti  interessati  a  svolgere,  su
mandato del Ministero  dello  sviluppo  economico  gli  incarichi  di
commissario liquidatore, commissario  governativo  e  liquidatore  di
enti   cooperativi   di   cui,   rispettivamente,    agli    articoli
2545-terdecies, 2545-septiesdecies secondo comma, 2545-sexiesdecies e
2545-octiesdecies del codice civile; 
  Visto il decreto 3  novembre  2016,  n.  390  del  Ministero  dello
sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze; 
  Visto il  decreto  13  marzo  2018  del  Ministero  dello  sviluppo
economico; 
  Vista  la  circolare  direttoriale  del  Ministero  dello  sviluppo
economico del 4 aprile 2018 che ha dettato ulteriori disposizioni  in
merito al funzionamento della predetta banca dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico, nonche' in merito alle  procedure
per la raccolta, il trattamento  e  l'utilizzo  delle  manifestazioni
d'interesse; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
luglio 2021,  n.  149  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico»; 
  Vista la direttiva del Ministro  dello  sviluppo  economico  del  6
luglio 2021 che ha definito i criteri e le procedure  per  la  scelta
dei commissari liquidatori delle imprese cooperative; 
  Considerato il processo di informatizzazione e  reingegnerizzazione
avviato dalla Direzione generale sugli gli enti cooperativi  e  sulle
societa'  ed  in  particolare  l'implementazione  della  banca   dati
finalizzata alla selezione e all'abbinamento dei  professionisti  cui
affidare  gli  incarichi  di   commissari   liquidatori,   commissari
governativi  e  liquidatori  di  enti  cooperativi,  nelle  procedure
sottoposte alla vigilanza della direzione; 
  Ritenuto  opportuno  uniformare  le   procedure   di   nomina   dei
professionisti di competenza del Ministro dello sviluppo economico  e
della Direzione generale per la vigilanza sugli  enti  cooperativi  e
sulle societa'; 
  Ritenuto  opportuno,  pertanto,  riconsiderare  la  direttiva   del
Ministro dello sviluppo economico del  6  luglio  2021,  al  fine  di
rendere piu' efficiente la procedura di designazione  dei  commissari
liquidatori, dei commissari governativi e  dei  liquidatori  di  enti
cooperativi; 
 
                              E m a n a 
                       la seguente direttiva: 
 
                               Art. 1 
 
         Implementazione della banca dati dei professionisti 
 
  l. La Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi  e
sulle societa' implementa la banca  dati  dei  professionisti  e  dei
soggetti interessati all'attribuzione  dell'incarico  di  commissario
liquidatore    ai    sensi     degli     articoli     2545-terdecies,
2545-septiesdecies secondo comma del codice  civile,  di  commissario
governativo ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile  e
di   liquidatore   di   enti   cooperativi    ai    sensi    dell'art
2545-octiesdecies  del  codice  civile,  in  modo  da  consentire  la
selezione automatizzata di  professionisti  sulla  base  dei  criteri
fissati dal successivo art. 3. 
  2. Il funzionamento della banca dati di cui al comma 1, nonche'  le
modalita' di tenuta e aggiornamento della stessa,  sono  disciplinate
con provvedimento del direttore generale per la vigilanza sugli  enti
cooperativi e sulle societa'.