IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Visti in particolare gli articoli 2545-terdecies, 2545-septiesdecies, 2545-sexiesdecies e 2545-octiesdecies del codice civile; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, recante «Provvedimenti per la cooperazione»; Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante «Nuove norme in materia di societa' cooperative»; Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante «Nuovo ordinamento dei consorzi agrari»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»; Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 e successive modificazioni recante norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'art. 7, comma l, della legge 3 aprile 2001, n. 142; Visto, in particolare, l'articolo l del predetto decreto legislativo n. 220/2002 secondo cui la vigilanza su tutte le forme di societa' cooperative e loro consorzi, gruppi cooperativi ex art. 5, comma l, lettera f), legge 3 ottobre 2001, n. 366, societa' di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'art. 2512 del codice civile, consorzi agrari e piccole societa' cooperative e' attribuita al Ministero delle attivita' produttive (ora Ministero dello sviluppo economico), che la esercita mediante revisioni ordinarie ed ispezioni straordinarie; Visto, altresi', l'art. 12 del predetto decreto legislativo n. 220/2002 secondo cui il Ministero, sulla base delle risultanze emerse in sede di vigilanza puo' adottare, fra l'altro i provvedimenti di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile, di sostituzione dei liquidatori ai sensi dell'art. 2545-octiesdecies del codice civile, di scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies secondo comma del codice civile nonche' di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile prevedendosi che, nel caso di consorzi agrari, i predetti provvedimenti sono adottati di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia» ed in particolare l'art. 9 che detta la disciplina relativa ai consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e, in particolare, l'art. 12, commi 75, 76 e 77; Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400 recante «Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi»; Visto, in particolare, l'art. 9 della predetta legge n. 400/1975 secondo cui la nomina dei commissari liquidatori per le cooperative aderenti all'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, legalmente riconosciuta ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e' disposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, tenuto conto di una terna di professionisti composta da persone scelte tra gli iscritti agli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei consulenti in materia di lavoro, nonche' tra esperti in materia di lavoro e cooperazione; Vista la circolare direttoriale del Ministero dello sviluppo economico del 25 giugno 2015 che ha disciplinato l'aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati a svolgere, su mandato del Ministero dello sviluppo economico gli incarichi di commissario liquidatore, commissario governativo e liquidatore di enti cooperativi di cui, rispettivamente, agli articoli 2545-terdecies, 2545-septiesdecies secondo comma, 2545-sexiesdecies e 2545-octiesdecies del codice civile; Visto il decreto 3 novembre 2016, n. 390 del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il decreto 13 marzo 2018 del Ministero dello sviluppo economico; Vista la circolare direttoriale del Ministero dello sviluppo economico del 4 aprile 2018 che ha dettato ulteriori disposizioni in merito al funzionamento della predetta banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, nonche' in merito alle procedure per la raccolta, il trattamento e l'utilizzo delle manifestazioni d'interesse; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; Vista la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2021 che ha definito i criteri e le procedure per la scelta dei commissari liquidatori delle imprese cooperative; Considerato il processo di informatizzazione e reingegnerizzazione avviato dalla Direzione generale sugli gli enti cooperativi e sulle societa' ed in particolare l'implementazione della banca dati finalizzata alla selezione e all'abbinamento dei professionisti cui affidare gli incarichi di commissari liquidatori, commissari governativi e liquidatori di enti cooperativi, nelle procedure sottoposte alla vigilanza della direzione; Ritenuto opportuno uniformare le procedure di nomina dei professionisti di competenza del Ministro dello sviluppo economico e della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle societa'; Ritenuto opportuno, pertanto, riconsiderare la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2021, al fine di rendere piu' efficiente la procedura di designazione dei commissari liquidatori, dei commissari governativi e dei liquidatori di enti cooperativi; E m a n a la seguente direttiva: Art. 1 Implementazione della banca dati dei professionisti l. La Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle societa' implementa la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione dell'incarico di commissario liquidatore ai sensi degli articoli 2545-terdecies, 2545-septiesdecies secondo comma del codice civile, di commissario governativo ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile e di liquidatore di enti cooperativi ai sensi dell'art 2545-octiesdecies del codice civile, in modo da consentire la selezione automatizzata di professionisti sulla base dei criteri fissati dal successivo art. 3. 2. Il funzionamento della banca dati di cui al comma 1, nonche' le modalita' di tenuta e aggiornamento della stessa, sono disciplinate con provvedimento del direttore generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle societa'.