Art. 2 Requisiti per l'iscrizione e la permanenza nella banca dati 1. Alla banca dati possono iscriversi i seguenti soggetti: iscritti agli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti, degli esperti contabili e dei consulenti in materia di lavoro, nonche' nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39; esperti in materia di lavoro e cooperazione, anche con riferimento ai requisiti di cui all'art. 28, comma 1, lettera c) del regio decreto 16 marzo 1042 n. 267, ovvero coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in societa' per azioni, dando prova di adeguate capacita' imprenditoriali. 2. I professionisti e i soggetti interessati ad essere nominati commissari liquidatori, commissari governativi e liquidatori di enti cooperativi possono iscriversi ovvero permanere nella banca dati, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 ed in assenza delle seguenti condizioni: a. dimissioni o mancata accettazione di precedente incarico conferito dall'amministrazione, prodotte senza giustificato e oggettivo motivo; b. revoca di un precedente incarico, salvo che sia stata disposta per motivi non inerenti la responsabilita' diretta, esclusiva e personale del soggetto revocato; c. preesistente o intervenuto status di interdetto o inabilitato o di soggetto sottoposto a misure di «protezione giudiziaria» ivi compresa l'amministrazione di sostegno ed ogni altra misura che comporti un effetto limitativo sulla capacita' di agire del soggetto; d. applicazione di misure interdittive, seppure temporanee, disposte anche dall'ordine professionale di appartenenza; e. assoggettamento a procedura concorsuale; f. applicazione di misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione; g. condanne penali, anche in primo grado, o pendenza di procedimenti penali per: I. i delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e, in quanto compatibili, con quelli dettati nel titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dalle successive modifiche ed integrazioni; II. i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per un delitto in materia tributaria e valutaria che comportino condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi; III. un qualunque delitto non colposo che comporti la reclusione per un tempo non inferiore ad un anno; IV. i delitti che comportino, anche in primo grado, l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione o la sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. 3. I pubblici dipendenti dovranno, inoltre, aver conseguito le necessarie autorizzazioni in ossequio alla normativa sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. 4. La disponibilita' all'assunzione degli incarichi e le relative dichiarazioni devono essere aggiornate ogni anno, fermo l'obbligo di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati oggetto di autocertificazione. Nel caso di mancato aggiornamento, allo scadere dell'anno dalla data di iscrizione, si prendera' atto della mancata volonta' di permanere nella banca dati. 5. L'iscrizione nella banca dati non determina alcun diritto ne' aspettativa ai fini del conferimento degli incarichi di cui all'art. 1. 6. La incompleta presentazione della domanda di iscrizione ovvero il mancato o incompleto rinnovo della domanda, comportano il mancato inserimento ovvero la cancellazione dalla banca dati, salva la sussistenza dei presupposti per il soccorso istruttorio. 7. La Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle societa' pubblica sul sito web del Ministero e sulla pagina intranet un avviso per l'iscrizione nella banca dati, rendendo disponibile il modello di domanda e indicando i termini e le modalita' di presentazione e di rinnovo annuale della stessa, tenuto conto dei requisiti per l'iscrizione di cui al comma 1 e dei criteri di selezione cui al successivo art. 3, nonche' delle eventuali o specifiche cause di incompatibilita' e decadenza.