Art. 3 Criteri di selezione dei commissari liquidatori, commissari governativi e liquidatori di enti cooperativi 1. La designazione dei professionisti cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, ovvero di commissario governativo, ovvero ancora di liquidatore di enti cooperativi, e' effettuata in modo automatizzato sulla base dei seguenti criteri: a) complessita' della procedura: in base alle dimensioni della cooperativa desumibili dall'attivo e dalla data dell'ultimo bilancio; b) efficacia dimostrata nell'espletamento degli incarichi precedentemente affidati: correttezza e compiutezza dell'invio delle relazioni semestrali; chiarezza, compiutezza ed appropriatezza delle istanze presentate; corretta tempistica nella gestione della procedura; adeguatezza delle spese di gestione; diligenza nell'ottemperanza ad eventuali indicazioni operative impartite dall'autorita' di vigilanza; c) territorialita': in funzione del contenimento delle spese e degli oneri della procedura si avra' riguardo al domicilio professionale in relazione alle macroaree nord, centro e sud; d) principio della rotazione: gli incarichi saranno attribuiti in modo da tendere alla uniformita' della distribuzione tra i soggetti inseriti nella banca dati ed evitare la concentrazione di un numero eccessivo di incarichi sul medesimo professionista.