Art. 3 
 
          Criteri di selezione dei commissari liquidatori, 
      commissari governativi e liquidatori di enti cooperativi 
 
  1. La designazione dei professionisti cui  affidare  l'incarico  di
commissario liquidatore, ovvero di  commissario  governativo,  ovvero
ancora di liquidatore di enti  cooperativi,  e'  effettuata  in  modo
automatizzato sulla base dei seguenti criteri: 
    a) complessita' della procedura: in base  alle  dimensioni  della
cooperativa desumibili dall'attivo e dalla data dell'ultimo bilancio; 
    b)  efficacia  dimostrata   nell'espletamento   degli   incarichi
precedentemente affidati: 
      correttezza   e   compiutezza   dell'invio   delle    relazioni
semestrali; chiarezza, compiutezza ed  appropriatezza  delle  istanze
presentate; corretta tempistica nella gestione della procedura; 
      adeguatezza    delle    spese    di     gestione;     diligenza
nell'ottemperanza  ad  eventuali  indicazioni   operative   impartite
dall'autorita' di vigilanza; 
    c) territorialita': in funzione del contenimento  delle  spese  e
degli  oneri  della  procedura  si  avra'   riguardo   al   domicilio
professionale in relazione alle macroaree nord, centro e sud; 
    d) principio della rotazione: gli incarichi saranno attribuiti in
modo da tendere alla uniformita' della distribuzione tra  i  soggetti
inseriti nella banca dati ed evitare la concentrazione di  un  numero
eccessivo di incarichi sul medesimo professionista.