Art. 4 Istruttoria per la nomina dei commissari liquidatori 1. La Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle societa' cura l'istruttoria ai fini della nomina del professionista cui affidare il mandato di commissario liquidatore, in applicazione dei criteri di cui all'art. 3. 2. La Direzione generale trasmette al Ministro il nominativo del professionista designato, selezionato secondo i criteri sotto indicati: nel caso di cooperative aderenti, dall'elenco delle tre professionalita' indicate dalle associazioni di rappresentanza delle cooperative, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui all'art. 1, che non abbiano tra loro relazioni di natura professionale e tenuto conto dei criteri dell'art. 3; nel caso di cooperative non aderenti, in modo automatizzato dalla banca dati, in applicazione dei criteri di cui all'art. 3. 3. La Direzione generale comunica al professionista l'avvenuta designazione, invitandolo, entro i tre giorni lavorativi successivi alla comunicazione, a confermare la propria disponibilita' all'assunzione dell'incarico e a trasmettere le dichiarazioni circa la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 e di onorabilita', professionalita' e indipendenza di cui all'art. 2387 del codice civile, nonche' l'insussistenza di cause d'incompatibilita', inconferibilita' e conflitto di interessi. La comunicazione della designazione non determina alcun diritto ne' aspettativa ai fini del conferimento dell'incarico di commissario liquidatore. In caso di mancata disponibilita' ad accettare l'incarico da parte del soggetto individuato, si procede a nuova selezione.