Art. 4 
 
        Istruttoria per la nomina dei commissari liquidatori 
 
  1. La Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi  e
sulle  societa'  cura  l'istruttoria  ai  fini   della   nomina   del
professionista cui affidare il mandato di commissario liquidatore, in
applicazione dei criteri di cui all'art. 3. 
  2. La Direzione generale trasmette al Ministro  il  nominativo  del
professionista  designato,  selezionato  secondo  i   criteri   sotto
indicati: 
    nel  caso  di  cooperative  aderenti,   dall'elenco   delle   tre
professionalita' indicate dalle associazioni di rappresentanza  delle
cooperative, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati
di cui all'art. 1, che non  abbiano  tra  loro  relazioni  di  natura
professionale e tenuto conto dei criteri dell'art. 3; 
    nel caso di cooperative non aderenti, in modo automatizzato dalla
banca dati, in applicazione dei criteri di cui all'art. 3. 
  3. La Direzione  generale  comunica  al  professionista  l'avvenuta
designazione, invitandolo, entro i tre giorni  lavorativi  successivi
alla  comunicazione,   a   confermare   la   propria   disponibilita'
all'assunzione dell'incarico e a trasmettere le  dichiarazioni  circa
la sussistenza dei requisiti di cui all'art.  2  e  di  onorabilita',
professionalita' e indipendenza  di  cui  all'art.  2387  del  codice
civile,  nonche'   l'insussistenza   di   cause   d'incompatibilita',
inconferibilita' e conflitto di  interessi.  La  comunicazione  della
designazione non determina alcun diritto ne' aspettativa ai fini  del
conferimento dell'incarico di commissario  liquidatore.  In  caso  di
mancata disponibilita' ad accettare l'incarico da parte del  soggetto
individuato, si procede a nuova selezione.