Art. 7 Disposizioni transitorie 1. Nelle more della completa attuazione delle procedure di implementazione della banca dati, la designazione dei commissari liquidatori e' affidata ad un Comitato, costituito da tre componenti individuati dal ministro. 2. La Direzione generale trasmette al Comitato di cui al comma 1 l'elenco delle tre professionalita', indicate dalle associazioni di rappresentanza in caso di cooperative aderenti, ovvero selezionate direttamente dalla Direzione generale in caso di cooperative non aderenti. 3. In entrambi i casi di cui al comma 2, i nominativi devono rientrare tra quelli presenti nella vigente banca dati. 4. Il Comitato, sulla base dell'elenco di cui al comma 2, propone al Ministro il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore. 5. Il Comitato cessa le sue funzioni con la piena operativita' della presente direttiva.