Art. 5 Aiuti di Stato 1. Il soggetto gestore opera nel rispetto delle disposizioni del regolamento GBER, del regolamento de minimis e del Quadro temporaneo, e in particolare: a. per la concessione degli aiuti a finalita' regionale, nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 14 del medesimo regolamento, nei limiti delle aree comprese nella Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale e delle intensita' di aiuto ivi stabilite; b. per la concessione degli aiuti alle PMI localizzate nelle aree non ricomprese nella Carta degli aiuti di cui alla lettera a), nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 17 del regolamento GBER; c. per la concessione degli aiuti alle PMI per servizi di Consulenza, nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 18 del regolamento GBER; d. per la concessione degli aiuti per la Ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale, nel rispetto dei principi contenuti dall'art. 25 del regolamento GBER; e. per la concessione di aiuti per la tutela ambientale, nel rispetto dei principi contenuti negli articoli 36, 37, 38, 40, 41, 45, 46, 47, 48 del regolamento GBER; f. per la concessione degli aiuti ai sensi del Quadro temporaneo nel rispetto delle sezioni 3.1, 3.6, 3.7, 3.8 e 3.13; g. per la concessione degli aiuti a titolo di «de minimis» secondo le disposizioni previste dal regolamento n. 1407/2013.