Art. 5 
 
                           Aiuti di Stato 
 
  1. Il soggetto gestore opera nel rispetto  delle  disposizioni  del
regolamento GBER, del regolamento de minimis e del Quadro temporaneo,
e in particolare: 
    a. per la concessione degli  aiuti  a  finalita'  regionale,  nel
rispetto  dei  principi   contenuti   nell'art.   14   del   medesimo
regolamento, nei limiti delle aree comprese nella Carta  degli  aiuti
di Stato a finalita'  regionale  e  delle  intensita'  di  aiuto  ivi
stabilite; 
    b. per la concessione degli aiuti alle PMI localizzate nelle aree
non ricomprese nella Carta degli aiuti di cui alla  lettera  a),  nel
rispetto dei principi contenuti nell'art. 17 del regolamento GBER; 
    c. per la  concessione  degli  aiuti  alle  PMI  per  servizi  di
Consulenza, nel rispetto dei  principi  contenuti  nell'art.  18  del
regolamento GBER; 
    d. per la concessione degli aiuti per la Ricerca industriale e lo
sviluppo sperimentale, nel rispetto dei principi contenuti  dall'art.
25 del regolamento GBER; 
    e. per la concessione di aiuti  per  la  tutela  ambientale,  nel
rispetto dei principi contenuti negli articoli 36, 37,  38,  40,  41,
45, 46, 47, 48 del regolamento GBER; 
    f. per la concessione degli aiuti ai sensi del Quadro  temporaneo
nel rispetto delle sezioni 3.1, 3.6, 3.7, 3.8 e 3.13; 
    g. per la concessione  degli  aiuti  a  titolo  di  «de  minimis»
secondo le disposizioni previste dal regolamento n. 1407/2013.