Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016 
 
  Il Commissario straordinario del Governo per la  ricostruzione  nei
territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, on. avv. Giovanni
Legnini nominato, ai sensi dell'art. 38 del decreto-legge n. 109  del
28 settembre 2018, con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri in data 14 febbraio 2020, e  successivamente  prorogato  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre
2020, registrato dalla Corte dei conti in data 28 gennaio 2021, al n.
201 e successivamente prorogato  per  l'anno  2022  con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  in  data  10  gennaio  2022,
registrato dalla Corte dei conti al n. 182/2022; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e'
stato dichiarato e successivamente esteso lo stato  di  emergenza  in
conseguenza degli eccezionali eventi sismici che  tra  il  24  agosto
2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle  Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata  sul  S.O.  n.  62
della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il
termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4,  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  e'  stato  prorogato  al  31
dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art.
57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito  in
legge 13 ottobre  2020,  n.  126  e  ulteriormente  prorogato  al  31
dicembre 2022 dall'art. 1, commi 449 e 450 della legge di bilancio 30
dicembre 2021, n. 234; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge  n.  189  del  2016,  il
quale prevede  che  per  l'esercizio  delle  funzioni  attribuite  il
Commissario  straordinario  provvede  anche  a  mezzo  di  ordinanze,
nell'esercizio di poteri di deroga, nel rispetto della  Costituzione,
dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e  delle  norme
dell'ordinamento europeo; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,  convertito
con modificazioni  con  la  legge  11  settembre  2020,  n.  120,  in
particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce  al  Commissario
straordinario il compito di individuare  con  propria  ordinanza  gli
interventi e le opere urgenti  e  di  particolare  criticita',  anche
relativi  alla  ricostruzione   dei   centri   storici   dei   comuni
maggiormente colpiti, per  i  quali  i  poteri  di  ordinanza  a  lui
attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189  del  2016,
sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge  diversa  da
quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice
delle leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al
decreto legislativo n. 159 del 2011, delle  disposizioni  del  Codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  n.
42   del   2004,   nonche'   dei   vincoli   inderogabili   derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea; 
  Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020; 
  Vista  l'ordinanza  commissariale  7  settembre   2021,   n.   118,
contenente  «Disposizioni  relative  alle  attivita'  delle   imprese
operanti nella ricostruzione e integrazioni delle  ordinanze  vigenti
in materia di ripresa  delle  attivita'  produttive  danneggiate  dal
sisma»; 
  Vista l'ordinanza commissariale 22  ottobre  2021,  n.  121  ed  in
particolare gli articoli 3, 4 e 6 modificativi degli articoli 6  e  7
dell'ordinanza n. 118, in materia di revisione  prezzi,  aumento  del
costo parametrico e applicabilita' dei prezzari regionali; 
  Vista l'ordinanza commissariale 31 dicembre  2021,  n.  123  ed  in
particolare gli articoli 3  e  4  integrativi  e  modificativi  delle
ordinanze n. 118 e 121 in materia di revisione  prezzi,  aumento  del
costo parametrico e applicabilita' dei prezzari regionali; 
  Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022,  n.  4,  contenente  misure
urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori
economici, anche per il contenimento degli effetti degli aumenti  dei
prezzi; 
  Preso atto che l'evento pandemico e la congiuntura economica  hanno
determinato una  grave  crisi  di  disponibilita'  e  reperimento  di
materie prime nel settore delle costruzioni, che ha provocato aumenti
straordinari di alcuni materiali e prodotti da costruzione e che tale
situazione si e' aggravata a seguito dei recenti eventi bellici; 
  Considerato che lo straordinario aumento e  carenza  delle  materie
prime hanno comportato gravi difficolta' nell'esecuzione di contratti
di lavori  gia'  affidati  per  la  ricostruzione  sia  pubblici  che
privati, con conseguente dilazione dei termini contrattuali e rischio
di iscrizione di riserve per gli appalti  progettati  sulla  base  di
prezzi non piu' attuali, con possibile interruzione  dei  lavori  per
gli appalti o di mancata aggiudicazione di appalti  progettati  sulla
base di prezzi non piu' adeguati e che tale  situazione  si  riflette
anche  nel  futuro  stante  la  difficolta'  di  reperire   operatori
economici disposti a partecipare alle procedure sulla base di  prezzi
non aggiornati; 
  Considerato che lo straordinario e imprevedibile aumento dei prezzi
delle materie prime e dei materiali  da  costruzione  ha  determinato
altresi' una grave alterazione delle previsioni contrattuali e  delle
valutazioni contenute nei computi  metrici  estimativi  relative  sia
alla ricostruzione  pubblica  che  alla  ricostruzione  privata,  con
finanziamento pubblico, tali da provocare  una  rilevante  stasi  del
mercato e anche il blocco delle procedure e delle attivita' da  parte
di molte imprese; 
  Ritenuta la  necessita'  e  l'urgenza  di  disporre  misure,  anche
attraverso l'esercizio di poteri in  deroga,  idonee  a  superare  le
gravi criticita' registrate al  fine  di  garantire  la  ripresa  dei
lavori della ricostruzione nei  territori  colpiti  dal  sisma  2016,
disponendo  una  speciale  disciplina  per  quegli   interventi   che
oggettivamente dimostrano  di  non  poter  essere  eseguiti  a  causa
dell'eccezionale, straordinario e  imprevedibile  aumento  dei  costi
determinatosi in particolare a far data dal 1º luglio 2021, ossia nel
periodo di massimo innalzamento dei prezzi; 
  Considerato che dopo approfondita istruttoria le misure piu' idonee
risultano essere la revisione aggiornata  del  prezziario  unico  del
centro Italia e il contestuale innalzamento  dei  costi  parametrici,
sia per quanto concerne la ricostruzione pubblica che quella privata; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.   229,   recante
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli  eventi
sismici del 2016» e, in particolare: l'art. 6, comma 7, che statuisce
che «Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art.  2,  comma  2,  e'
individuata una metodologia di  calcolo  del  contributo  basata  sul
confronto tra  il  costo  convenzionale  al  metro  quadrato  per  le
superfici degli alloggi, delle attivita'  produttive  e  delle  parti
comuni di ciascun edificio e i  computi  metrici  estimativi  redatti
sulla  base  del  prezzario  unico  interregionale,  predisposto  dal
Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari  nell'ambito
della Cabina di coordinamento di cui all'art.  1,  comma  5,  tenendo
conto sia del livello di danno che della vulnerabilita'»; 
  Richiamate le seguenti ordinanze: 
    l'ordinanza commissariale n. 7 del 14 dicembre 2016,  e  relativo
allegato, recante «Approvazione del prezzario  unico  cratere  centro
Italia 2016»; 
    l'ordinanza commissariale n. 41 del 2 novembre 2017 recante,  tra
l'altro «Misure dirette ad  assicurare  la  regolarita'  contributiva
delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata (...)»; 
    l'ordinanza commissariale n. 78 del 23 maggio 2019,  adottata  in
revoca dell'ordinanza n. 58/2018 e recante «Attuazione  dell'art.  1,
comma 2, dell'ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017: misure dirette  ad
assicurare la regolarita' contributiva delle imprese  operanti  nella
ricostruzione pubblica e privata»; 
    l'ordinanza commissariale n. 118 del 7 settembre 2021 che, «nelle
more di una  revisione  piu'  puntuale  del  prezzario  del  cratere,
dell'esigenza  di  aggiornare  su  base  ISTAT  gli   importi   delle
lavorazioni   e   dei   materiali   utilizzati   nell'ambito    della
ricostruzione privata (elenco prezzi  ex  O.C.n.  78/2019)  a  valori
maggiormente coerenti con quelli di mercato» e registrata  l'esigenza
«di adeguare i costi parametrici operando, al riguardo,  un'opportuna
distinzione  tra  quelli  relativi  agli   interventi   sull'edilizia
abitativa rispetto a quelli relativi  alle  strutture  produttive  in
considerazione  della  maggiore  variazione  inflattiva   subita   da
quest'ultime», dispone all'art. 6 la  «applicazione  transitoria  dei
prezzari regionali e rivalutazione dei costi parametrici»; 
  Tenuto conto dell'attivita' di aggiornamento, gia' posta in  essere
dalle Regioni Lazio, Marche  e  Umbria  con  la  pubblicazione  delle
relative edizioni 2021  dei  rispettivi  aggiornamenti  dei  prezzari
regionali, e di quella in itinere da  parte  della  Regione  Abruzzo,
eseguite sulla base delle rilevazioni condotte nel mercato  regionale
e condivise con le commissioni regionali dei prezzi istituite  presso
le amministrazioni medesime; 
  Ritenuto urgente mettere  in  atto  ogni  ulteriore  misura,  oltre
quelle gia' adottate, utile ad arginare le difficolta' derivanti  dal
rincaro dei prezzi dei materiali per l'edilizia  che  rappresenta  un
rischio di stasi e un fattore di  rallentamento  della  ricostruzione
post sisma; 
  Considerato che: 
    con decreto commissariale n. 48 del 7  febbraio  2022,  e'  stato
affidato  il  servizio  di  consulenza,  collazionamento,  redazione,
composizione  ai  fini   dell'aggiornamento   del   Prezzario   unico
interregionale del cratere del centro Italia - Edizione 2022; 
    con decreto commissariale n. 77 del 16  febbraio  2022  e'  stato
costituito un Gruppo di lavoro, composto  da  un  rappresentante  per
ciascuna regione, referente del rispettivo  prezzario  regionale,  un
componente per la societa' affidataria del servizio di  aggiornamento
del prezzario unico interregionale  del  cratere  centro  Italia,  un
componente per la Struttura commissariale, per lo  svolgimento  delle
attivita'   necessarie   alla   revisione   del    prezzario    unico
interregionale (Prezzario del  cratere)  in  vigore,  la  cui  ultima
edizione risale al 2018, con il compito di procedere all'analisi  dei
prezzari regionali in uso, ad incontri periodici per la  condivisione
dei lavori e alla validazione dei contenuti  aggiornati  in  coerenza
con  le  determinazioni  gia'  assunte  a  livello  regionale   sulle
rispettive edizioni aggiornate dei relativi prezzari; 
  Visto il verbale del Gruppo di lavoro acquisito al prot.  CGRTS  n.
6931 del 18 marzo 2022 con cui, esaminato il lavoro di  aggiornamento
dei capitoli  del  prezzario  interregionale  unico  del  cratere  ed
effettuata la verifica di coerenza con i range dei prezzi  elementari
utilizzati per le lavorazioni maggiormente significative di cui  alla
elaborazione della Conferenza delle regioni e delle province autonome
del 2 febbraio 2022 avente ad  oggetto  «Prime  indicazioni  relative
alle misure operative da adottare per coordinare l'aggiornamento  dei
prezzari delle regioni e delle province  autonome  in  considerazione
dell'estrema fluttuazione del  mercato  delle  materie  prime  e  dei
prodotti da costruzione», e'  stata  rilasciata  la  conformita'  dai
componenti  del  GdL  ai  fini  degli  adempimenti   conseguenti   di
competenza della struttura commissariale; 
  Viste, al riguardo, le ulteriori  note  tecniche  di  aggiornamento
trasmesse in data 13 e 28 aprile 2022, allo scopo di precisare, anche
attraverso  un  confronto  tra  metodologie   diverse,   gli   esatti
incrementi dei prezzi e dei costi parametrici; 
  Ritenuto  altresi'  opportuno,  introdurre  alcune  modifiche  alle
ordinanze vigenti che,  in  coerenza  con  le  misure  in  precedenza
esposte siano finalizzate a  superare  le  criticita'  connesse  alle
difficolta'   riscontrate   nell'esecuzione    dei    lavori    nella
ricostruzione privata; 
  Ritenuto necessario al riguardo, fornire un  riferimento  temporale
certo rispetto alla rivalutazione operata con l'indice ISTAT  che  si
ritiene possa individuarsi in quello rinvenibile  da  dati  ufficiali
relativi al mese precedente alla data di presentazione della  domanda
di contributo; 
  Visti gli articoli 22 dell'ordinanza n. 19  del  7  aprile  2017  e
14-bis  dell'ordinanza  n.  13  del  9   gennaio   2017,   l'art.   5
dell'ordinanza n. 11 del 23 dicembre 2020, l'art. 3 dell'ordinanza n.
116 del 6 maggio 2021, l'art. 1 dell'ordinanza n. 121 del 22  ottobre
2021; 
  Ritenuta le necessita' di introdurre modifiche ai suddetti articoli
che ne rendano piu' agevole l'interpretazione e la portata in  ordine
al contributo concedibile, nonche' ai tempi di integrazione, da parte
dei  professionisti   incaricati,   delle   istanze   rigettate   per
incompletezza documentale; 
  Ritenuta la necessita', inoltre, di  integrare  il  fondo  relativo
agli interventi sugli edifici di proprieta' mista di cui all'art.  21
dell'ordinanza  n.  19  del   2017,   ricadente   nell'ambito   della
contabilita' speciale, che ad oggi  risulta  incapiente  rispetto  ai
futuri interventi edilizi rientranti nella tipologia disciplinata dal
medesimo articolo; 
  Vista  l'attestazione  della  Direzione  generale  della  Struttura
commissariale circa la disponibilita' delle risorse finanziarie nella
contabilita' speciale n.  6035  di  cui  all'art.  4,  comma  3,  del
decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
  Preso atto dell'intesa  raggiunta  nella  seduta  della  Cabina  di
coordinamento del 22 aprile  2022  con  i  presidenti  delle  Regioni
Abruzzo, Umbria e Lazio; 
  Preso atto altresi' che la Regione Marche nella suddetta seduta  si
e'  riservata  di  effettuare  un  approfondimento  in  relazione  al
contenuto dell'ordinanza esaminata nel corso della Cabina, al fine di
formalizzare la propria posizione in merito; 
  Dato atto che la Regione Marche, con nota  CGRTS-10623-A-27  aprile
2022, ha trasmesso una proposta  emendativa  al  testo  esaminato  in
Cabina, subordinando il rilascio dell'intesa  all'accoglimento  della
stessa e  che  su  tale  proposta  emendativa  e'  stato  formalmente
richiesto agli altri presidenti delle regioni di esprimere l'intesa; 
  Viste le note CGRTS-0010660-A-28  aprile  2022,  CGRTS-0010677-A-28
aprile   2022   e   CGRTS   0010675-A-28   aprile   2022   con   cui,
rispettivamente, la Regione Abruzzo, la Regione Umbria e  la  Regione
Lazio  hanno  espresso  l'intesa  sullo  schema  di  ordinanza   come
integrato dalla proposta emendativa della Regione Marche, che risulta
pertanto condiviso dalla Cabina di coordinamento; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
        Approvazione ed ambito di operativita' del Prezzario 
                 unico del cratere del Centro Italia 
 
  1. Con la presente ordinanza e' approvato il «Prezzario  unico  del
cratere del Centro Italia - Edizione 2022»,  allegato  alla  presente
ordinanza di cui e' parte integrante, che  costituisce  il  prezzario
unico interregionale delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche  ed  Umbria
ai sensi dell'art. 6, comma 7 del decreto-legge n. 189 del 2016. 
  2. Il prezzario unico, di cui al comma precedente, puo' applicarsi: 
    a) per la ricostruzione privata, alle nuove domande di contributo
e a quelle pendenti alla data di entrata  in  vigore  della  presente
ordinanza.   Puo'   inoltre   essere    applicato,    su    richiesta
dell'interessato, alle domande: 
      a.1) decretate fino al 31 dicembre  2020,  per  le  lavorazioni
eseguite  dal  1º  luglio  2021,  ferma  l'applicazione  dell'art.  7
dell'ordinanza n. 118/2021 per il primo semestre 2021; 
      a.2) per le quali sia stato decretato il contributo a far  data
dal 1º gennaio 2021, ai sensi del successivo art. 2. 
  3. Per la ricostruzione pubblica, ai contratti di appalto stipulati
successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
ordinanza, ai progetti in corso di elaborazione e  approvazione  alla
data di entrata in vigore della presente ordinanza nonche' ai  lavori
eseguiti a far data dal giorno 1º luglio 2021. 
  4. Nella ricostruzione pubblica e nella  ricostruzione  privata  il
direttore dei lavori accerta le quantita' dei lavori realizzati  e  i
materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate a
far data dal giorno 1º luglio 2021  e  ridetermina,  sulla  base  del
Prezzario unico 2022, i  maggiori  importi  dovuti  da  corrispondere
nella liquidazione dei SAL. 
  5. Nella ricostruzione privata gli USR competenti accertano,  entro
il  termine  di  trenta  giorni,  la  congruita'  e  la   regolarita'
dell'asseverazione  del  direttore  dei  lavori,   in   ordine   alla
determinazione dei maggiori oneri di cui al comma precedente, secondo
quanto previsto dall'art. 7 dell'ordinanza n. 118/2021. 
  6. Per gli interventi di  cui  ai  commi  precedenti,  fino  al  31
dicembre 2022, le stazioni appaltanti, nei bandi e nelle procedure di
affidamento dei lavori della ricostruzione pubblica, e i  beneficiari
dei  contributi,  nei  progetti  di  riparazione,   ricostruzione   e
demolizione  dei  lavori   della   ricostruzione   privata,   possono
applicare, ai sensi e per gli effetti di  cui  ai  commi  precedenti,
alternativamente il Prezzario unico del cratere  2022  ovvero,  anche
rispetto alle singole voci, il  prezzario  regionale  di  riferimento
vigente e, limitatamente alle  voci  non  contemplate  dallo  stesso,
anche i prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016.