Art. 10
Modifiche ed integrazioni
all'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020
1. All'art. 5, comma 2, dell'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020
le parole: «, in coerenza con i contenuti degli articoli 1117 e
seguenti del codice civile» sono soppresse e sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «I costi delle opere di finitura esclusiva
strettamente connesse ad interventi strutturali sulle parti comuni,
possono essere imputati al condominio».