Art. 10 Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020 1. All'art. 5, comma 2, dell'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020 le parole: «, in coerenza con i contenuti degli articoli 1117 e seguenti del codice civile» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «I costi delle opere di finitura esclusiva strettamente connesse ad interventi strutturali sulle parti comuni, possono essere imputati al condominio».