Art. 10 
 
                      Modifiche ed integrazioni 
              all'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020 
 
  1. All'art. 5, comma 2, dell'ordinanza n. 111 del 23 dicembre  2020
le parole: «, in coerenza con  i  contenuti  degli  articoli  1117  e
seguenti del codice civile» sono soppresse e sono aggiunte, in  fine,
le seguenti parole:  «I  costi  delle  opere  di  finitura  esclusiva
strettamente connesse ad interventi strutturali sulle  parti  comuni,
possono essere imputati al condominio».