Art. 11
Modifiche ed integrazioni
all'ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021
1. All'art. 3 dell'ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021, dopo il
comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano altresi'
agli immobili rientranti nella previsione dell'art. 1, comma 1,
lettera d), limitatamente agli edifici isolati e non facenti parte di
complessi edilizi, quali ad esempio torri, campanili, fari, per i
quali l'applicazione dei costi convenzionali di cui al successivo
art. 7 non consenta il recupero in ragione della ridotta superficie».