Art. 11 
 
                      Modifiche ed integrazioni 
               all'ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021 
 
  1. All'art. 3 dell'ordinanza n. 116 del  6  maggio  2021,  dopo  il
comma 4 e' inserito il seguente: 
    «4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si  applicano  altresi'
agli immobili rientranti  nella  previsione  dell'art.  1,  comma  1,
lettera d), limitatamente agli edifici isolati e non facenti parte di
complessi edilizi, quali ad esempio torri,  campanili,  fari,  per  i
quali l'applicazione dei costi convenzionali  di  cui  al  successivo
art. 7 non consenta il recupero in ragione della ridotta superficie».