Art. 11 Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021 1. All'art. 3 dell'ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano altresi' agli immobili rientranti nella previsione dell'art. 1, comma 1, lettera d), limitatamente agli edifici isolati e non facenti parte di complessi edilizi, quali ad esempio torri, campanili, fari, per i quali l'applicazione dei costi convenzionali di cui al successivo art. 7 non consenta il recupero in ragione della ridotta superficie».