Art. 13 Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 121 del 22 ottobre 2021 1. L'art. 1 dell'ordinanza n. 121 del 22 ottobre 2021 e' modificato come segue: a) le parole «entro e non oltre il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2022»; b) al comma 2, le parole «e comunque entro il 31 dicembre 2021» sono soppresse, e le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta giorni».