Art. 13
Modifiche ed integrazioni
all'ordinanza n. 121 del 22 ottobre 2021
1. L'art. 1 dell'ordinanza n. 121 del 22 ottobre 2021 e' modificato
come segue:
a) le parole «entro e non oltre il 31 dicembre 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2022»;
b) al comma 2, le parole «e comunque entro il 31 dicembre 2021»
sono soppresse, e le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «centocinquanta giorni».