Art. 2 
 
                 Aggiornamento dei costi parametrici 
 
  1. I costi parametrici  relativi  alla  ricostruzione  privata,  ai
sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 189/2016, di cui  all'Allegato
1 dell'ordinanza 14 dicembre 2016, n. 8, alla tabella 6 dell'Allegato
2 dell'ordinanza 9 gennaio 2017, n. 13 e alla tabella 6 dell'Allegato
1  dell'ordinanza  7  aprile  2017,  n.  19  e  di  cui  all'art.   2
dell'ordinanza 5 ottobre 2018, n. 68, aggiornati ai sensi dell'art. 6
dell'ordinanza  n.  118/2021,  come   novellato   dall'ordinanza   n.
123/2021, sono aumentati, in coerenza con la  variazione  dell'Indice
generale Istat per i costi di costruzione di un capannone industriale
e di un  fabbricato  residenziale,  nonche'  con  l'incremento  delle
materie  prime  e  la  relativa  incidenza   nell'aggiornamento   del
prezziario unico, nel modo seguente: al citato art. 6  dell'ordinanza
n. 118/2021, come novellato  dall'ordinanza  n.  123/2021,  la  cifra
«6%», e' sostituita dalla cifra «20%» per i fabbricati residenziali o
ad essi assimilabili, e la cifra  «11%»  e'  sostituita  dalla  cifra
«25%» per gli edifici adibiti ad attivita' produttive.  Si  applicano
le modifiche e le integrazioni previste dai successi articoli 8 e 9. 
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo  si  applicano  alle
domande di ricostruzione privata presentate successivamente alla data
di entrata in vigore della presente ordinanza,  nonche',  su  istanza
del professionista incaricato, alle domande per le quali alla  stessa
data non risulti ancora decretato il contributo, nonche' alle domande
per le quali sia stato decretato il contributo  a  far  data  dal  1º
gennaio  2021  purche'  non  sia  intervenuto  il  provvedimento   di
liquidazione della rata di saldo. I corrispettivi dei contratti  gia'
stipulati si intendono automaticamente adeguati alla rideterminazione
del contributo derivante dall'attuazione della presente ordinanza. 
  3. Il professionista  incaricato  procede,  ad  integrazione  della
documentazione gia' prodotta, a trasmettere la sola istanza,  con  la
quale assevera il nuovo importo dei lavori in misura non superiore ai
limiti derivanti  dall'applicazione  degli  incrementi  del  presente
articolo  nonche',  limitatamente  alle  domande  presentate  con  le
modalita' di cui all'ordinanza n. 100 del 9  maggio  2020,  l'importo
del  contributo  concedibile  con  allegato  il  modello  di  calcolo
presente sulla piattaforma informatica della Struttura commissariale. 
  4.  I  costi  parametrici  di  cui  al  comma   1   sono   adeguati
semestralmente  alle  variazioni  dell'indice  ISTAT  del  costo   di
costruzione. 
  5. Ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 1  e  dal  presente
articolo,  sono  riconosciuti  i  compensi  professionali,  calcolati
secondo  i  parametri  professionali  vigenti,  per  le   prestazioni
tecniche documentate necessarie  alla  revisione  dei  progetti  gia'
presentati.