Art. 2 Aggiornamento dei costi parametrici 1. I costi parametrici relativi alla ricostruzione privata, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 189/2016, di cui all'Allegato 1 dell'ordinanza 14 dicembre 2016, n. 8, alla tabella 6 dell'Allegato 2 dell'ordinanza 9 gennaio 2017, n. 13 e alla tabella 6 dell'Allegato 1 dell'ordinanza 7 aprile 2017, n. 19 e di cui all'art. 2 dell'ordinanza 5 ottobre 2018, n. 68, aggiornati ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 118/2021, come novellato dall'ordinanza n. 123/2021, sono aumentati, in coerenza con la variazione dell'Indice generale Istat per i costi di costruzione di un capannone industriale e di un fabbricato residenziale, nonche' con l'incremento delle materie prime e la relativa incidenza nell'aggiornamento del prezziario unico, nel modo seguente: al citato art. 6 dell'ordinanza n. 118/2021, come novellato dall'ordinanza n. 123/2021, la cifra «6%», e' sostituita dalla cifra «20%» per i fabbricati residenziali o ad essi assimilabili, e la cifra «11%» e' sostituita dalla cifra «25%» per gli edifici adibiti ad attivita' produttive. Si applicano le modifiche e le integrazioni previste dai successi articoli 8 e 9. 2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle domande di ricostruzione privata presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, nonche', su istanza del professionista incaricato, alle domande per le quali alla stessa data non risulti ancora decretato il contributo, nonche' alle domande per le quali sia stato decretato il contributo a far data dal 1º gennaio 2021 purche' non sia intervenuto il provvedimento di liquidazione della rata di saldo. I corrispettivi dei contratti gia' stipulati si intendono automaticamente adeguati alla rideterminazione del contributo derivante dall'attuazione della presente ordinanza. 3. Il professionista incaricato procede, ad integrazione della documentazione gia' prodotta, a trasmettere la sola istanza, con la quale assevera il nuovo importo dei lavori in misura non superiore ai limiti derivanti dall'applicazione degli incrementi del presente articolo nonche', limitatamente alle domande presentate con le modalita' di cui all'ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020, l'importo del contributo concedibile con allegato il modello di calcolo presente sulla piattaforma informatica della Struttura commissariale. 4. I costi parametrici di cui al comma 1 sono adeguati semestralmente alle variazioni dell'indice ISTAT del costo di costruzione. 5. Ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 1 e dal presente articolo, sono riconosciuti i compensi professionali, calcolati secondo i parametri professionali vigenti, per le prestazioni tecniche documentate necessarie alla revisione dei progetti gia' presentati.