Art. 2
Aggiornamento dei costi parametrici
1. I costi parametrici relativi alla ricostruzione privata, ai
sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 189/2016, di cui all'Allegato
1 dell'ordinanza 14 dicembre 2016, n. 8, alla tabella 6 dell'Allegato
2 dell'ordinanza 9 gennaio 2017, n. 13 e alla tabella 6 dell'Allegato
1 dell'ordinanza 7 aprile 2017, n. 19 e di cui all'art. 2
dell'ordinanza 5 ottobre 2018, n. 68, aggiornati ai sensi dell'art. 6
dell'ordinanza n. 118/2021, come novellato dall'ordinanza n.
123/2021, sono aumentati, in coerenza con la variazione dell'Indice
generale Istat per i costi di costruzione di un capannone industriale
e di un fabbricato residenziale, nonche' con l'incremento delle
materie prime e la relativa incidenza nell'aggiornamento del
prezziario unico, nel modo seguente: al citato art. 6 dell'ordinanza
n. 118/2021, come novellato dall'ordinanza n. 123/2021, la cifra
«6%», e' sostituita dalla cifra «20%» per i fabbricati residenziali o
ad essi assimilabili, e la cifra «11%» e' sostituita dalla cifra
«25%» per gli edifici adibiti ad attivita' produttive. Si applicano
le modifiche e le integrazioni previste dai successi articoli 8 e 9.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle
domande di ricostruzione privata presentate successivamente alla data
di entrata in vigore della presente ordinanza, nonche', su istanza
del professionista incaricato, alle domande per le quali alla stessa
data non risulti ancora decretato il contributo, nonche' alle domande
per le quali sia stato decretato il contributo a far data dal 1º
gennaio 2021 purche' non sia intervenuto il provvedimento di
liquidazione della rata di saldo. I corrispettivi dei contratti gia'
stipulati si intendono automaticamente adeguati alla rideterminazione
del contributo derivante dall'attuazione della presente ordinanza.
3. Il professionista incaricato procede, ad integrazione della
documentazione gia' prodotta, a trasmettere la sola istanza, con la
quale assevera il nuovo importo dei lavori in misura non superiore ai
limiti derivanti dall'applicazione degli incrementi del presente
articolo nonche', limitatamente alle domande presentate con le
modalita' di cui all'ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020, l'importo
del contributo concedibile con allegato il modello di calcolo
presente sulla piattaforma informatica della Struttura commissariale.
4. I costi parametrici di cui al comma 1 sono adeguati
semestralmente alle variazioni dell'indice ISTAT del costo di
costruzione.
5. Ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 1 e dal presente
articolo, sono riconosciuti i compensi professionali, calcolati
secondo i parametri professionali vigenti, per le prestazioni
tecniche documentate necessarie alla revisione dei progetti gia'
presentati.