Art. 4 Fondi speciali per il finanziamento delle compensazioni e delle integrazioni 1. Ai fini di cui all'art. 3, e' costituito il «Fondo speciale per le compensazioni», nella misura non superiore a euro 50.000.000 nell'ambito della contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita'. Alle compensazioni le stazioni appaltanti provvedono, in via prioritaria, mediante le risorse derivanti da economie di gara e da eventuali somme accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento. Ove sia attestata la carenza di copertura finanziaria, il soggetto attuatore avanza documentata istanza di integrazione del finanziamento al competente Ufficio speciale per la ricostruzione che, vagliata la richiesta, concede il contributo integrativo attingendo al «Fondo speciale per le compensazioni» di cui al presente comma. 2. Gli uffici speciali per la ricostruzione, ai fini dell'assegnazione delle predette risorse, trasmettono al Commissario straordinario, con cadenza mensile, la ricognizione dei fabbisogni derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente. 3. E' altresi' istituito il Fondo, denominato «Fondo integrativo per la ricostruzione pubblica» a valere sul fondo di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, per un ammontare di euro 100.000.000,00, al fine di finanziare gli eventuali maggiori oneri per l'attuazione degli interventi della ricostruzione pubblica rispetto agli importi stimati in sede di programmazione degli interventi previsti dalle ordinanze nn. 105 e 109 del 2020. 4. L'utilizzo del fondo di cui al precedente comma 3 e' subordinato al preventivo accertamento, da parte degli uffici speciali per la ricostruzione, della carente copertura derivante dalle economie realizzate da altre opere oggetto della medesima programmazione nell'ambito del plafond a disposizione di ciascun vice commissario. Ai medesimi fini e' fatto altresi' obbligo di accertare che il soggetto attuatore abbia esperito tutte le attivita' necessarie per l'accesso all'incentivo del Conto termico presso il GSE e sia attestata la sussistenza di comprovata impossibilita' di accesso al predetto incentivo ovvero l'insufficienza del medesimo. 5. Il Commissario straordinario provvede con proprio decreto al finanziamento dell'importo eccedente, acquisita la determinazione motivata dell'Ufficio speciale per la ricostruzione in merito alla necessita' e all'ammissibilita' del maggior costo del progetto rispetto a quello stimato in sede di programmazione ai sensi dell'ordinanza nn. 105 e 109 del 2020, fermo restando che l'aumento dei costi del progetto non puo' derivare dalla realizzazione opere nuove o aggiuntive rispetto a quelle preesistenti danneggiate dal sisma. 6. Al fine di finanziare gli eventuali maggiori oneri per l'attuazione degli interventi oggetto di ordinanze speciali, adottate ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, rispetto agli importi stimati in sede di programmazione degli interventi stessi, il «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e' incrementato di 40 milioni di euro. 7. Al fine di finanziare le attivita' di raccolta, trasporto e smaltimento delle macerie, nonche' le attivita' previste nelle «disposizioni relative alla rimozione delle macerie» contenute nelle ordinanze speciali, adottate ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il fondo di cui all'art. 11 dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 e' incrementato di 50 milioni di euro. 8. Al fine di finanziare la quota pubblica degli interventi di proprieta' mista pubblico-privata di cui al comma 1 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 61 del 1° agosto 2018, lo stanziamento ivi previsto e' incrementato di 10 milioni di euro. 9. Il complesso delle risorse destinate ai fondi di cui ai precedenti commi 1, 3, 6, 7 e 8 non puo' eccedere il 10% delle risorse stanziate a favore della gestione commissariale e disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016.