Art. 4 
 
                 Fondi speciali per il finanziamento 
              delle compensazioni e delle integrazioni 
 
  1. Ai fini di cui all'art. 3, e' costituito il «Fondo speciale  per
le compensazioni», nella  misura  non  superiore  a  euro  50.000.000
nell'ambito della contabilita' speciale di cui all'art. 4,  comma  3,
del decreto-legge  n.  189  del  2016,  che  presenta  la  necessaria
disponibilita'. Alle compensazioni le stazioni appaltanti provvedono,
in via prioritaria, mediante le risorse derivanti da economie di gara
e da eventuali somme accantonate per imprevisti nel quadro  economico
di ogni  intervento.  Ove  sia  attestata  la  carenza  di  copertura
finanziaria, il soggetto  attuatore  avanza  documentata  istanza  di
integrazione del finanziamento al competente Ufficio speciale per  la
ricostruzione che,  vagliata  la  richiesta,  concede  il  contributo
integrativo attingendo al «Fondo speciale per  le  compensazioni»  di
cui al presente comma. 
  2.  Gli   uffici   speciali   per   la   ricostruzione,   ai   fini
dell'assegnazione delle predette risorse, trasmettono al  Commissario
straordinario, con cadenza mensile, la  ricognizione  dei  fabbisogni
derivanti  dall'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma
precedente. 
  3. E' altresi' istituito il Fondo,  denominato  «Fondo  integrativo
per la ricostruzione pubblica» a valere sul fondo di cui  all'art.  4
del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  per  un  ammontare  di  euro
100.000.000,00, al fine di finanziare gli  eventuali  maggiori  oneri
per  l'attuazione  degli  interventi  della  ricostruzione   pubblica
rispetto  agli  importi  stimati  in  sede  di  programmazione  degli
interventi previsti dalle ordinanze nn. 105 e 109 del 2020. 
  4. L'utilizzo del fondo di cui al precedente comma 3 e' subordinato
al preventivo accertamento, da parte degli  uffici  speciali  per  la
ricostruzione,  della  carente  copertura  derivante  dalle  economie
realizzate da  altre  opere  oggetto  della  medesima  programmazione
nell'ambito del plafond a disposizione di ciascun  vice  commissario.
Ai medesimi fini e'  fatto  altresi'  obbligo  di  accertare  che  il
soggetto attuatore abbia esperito tutte le attivita'  necessarie  per
l'accesso all'incentivo  del  Conto  termico  presso  il  GSE  e  sia
attestata la sussistenza di comprovata impossibilita' di  accesso  al
predetto incentivo ovvero l'insufficienza del medesimo. 
  5. Il Commissario straordinario provvede  con  proprio  decreto  al
finanziamento dell'importo  eccedente,  acquisita  la  determinazione
motivata dell'Ufficio speciale per la ricostruzione  in  merito  alla
necessita'  e  all'ammissibilita'  del  maggior  costo  del  progetto
rispetto  a  quello  stimato  in  sede  di  programmazione  ai  sensi
dell'ordinanza nn. 105 e 109 del 2020, fermo restando  che  l'aumento
dei costi del progetto non puo' derivare  dalla  realizzazione  opere
nuove o aggiuntive rispetto a  quelle  preesistenti  danneggiate  dal
sisma. 
  6.  Al  fine  di  finanziare  gli  eventuali  maggiori  oneri   per
l'attuazione degli interventi oggetto di ordinanze speciali, adottate
ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge  n.  76  del  2020,
rispetto  agli  importi  stimati  in  sede  di  programmazione  degli
interventi stessi, il  «Fondo  di  accantonamento  per  le  ordinanze
speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 del 9  aprile  2021
e' incrementato di 40 milioni di euro. 
  7. Al fine di finanziare le  attivita'  di  raccolta,  trasporto  e
smaltimento  delle  macerie,  nonche'  le  attivita'  previste  nelle
«disposizioni relative alla rimozione delle macerie» contenute  nelle
ordinanze speciali, adottate ai sensi  dell'art.  11,  comma  2,  del
decreto-legge  n.  76  del  2020,  il  fondo  di  cui   all'art.   11
dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre  2020  e'  incrementato  di  50
milioni di euro. 
  8. Al fine di finanziare la  quota  pubblica  degli  interventi  di
proprieta' mista pubblico-privata di  cui  al  comma  1  dell'art.  5
dell'ordinanza n. 61 del 1° agosto 2018, lo stanziamento ivi previsto
e' incrementato di 10 milioni di euro. 
  9. Il  complesso  delle  risorse  destinate  ai  fondi  di  cui  ai
precedenti commi 1, 3, 6, 7 e  8  non  puo'  eccedere  il  10%  delle
risorse stanziate a favore della gestione commissariale e disponibili
sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4  del  decreto-legge  n.
189 del 2016.