Art. 5 Ulteriori misure in materia di aumento dei costi delle materie prime 1. Per corrispondere alle straordinarie criticita' derivanti dall'eccezionale aumento dei costi delle materie prime, fermo restando quanto stabilito all'art. 2 dell'ordinanza commissariale n. 118 del 7 novembre 2021 in materia di pagamenti per i danni gravi, l'anticipo non superiore al 30% dell'importo dei lavori ammesso a contributo puo' essere corrisposto, anche nel corso dei lavori, in corrispondenza dei SAL intermedi, e comunque non oltre il termine per la corresponsione del secondo SAL. 2. Per le medesime esigenze, e fino alla data del 31 dicembre 2022, il SAL puo' essere liquidato anche nel caso in cui il direttore dei lavori accerti l'esecuzione parziale dei lavori relativi, per l'importo minimo di euro 5.000 per una sola volta, fermo l'impegno sottoscritto dall'impresa alla prosecuzione dei lavori. L'importo del SAL deve essere determinato in misura corrispondente alle lavorazioni eseguite. In nessun caso l'importo del SAL puo' determinare il superamento del 90 per cento di erogazione del contributo. 3. Entro il medesimo termine, l'USR e' autorizzato alla liquidazione del SAL finale al momento della dichiarazione asseverata di fine lavori da parte del direttore dei lavori che attesti anche la sussistenza degli allacciamenti alle opere di urbanizzazione comunale, purche' in presenza di circostanze impeditive, accertate dal comune, in ordine al rilascio dell'agibilita' o abitabilita', anche per l'assenza di documentazione di natura amministrativa o di competenza notarile. 4. La conclusione del procedimento per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, di cui agli articoli 5 e seguenti del decreto-legge n. 189 del 2016, coincide con il collaudo finale dei lavori effettuati e la conseguente liquidazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori. 5. Il collaudo dei lavori eseguiti verifica anche la realizzazione dell'impiantistica di pertinenza dell'edificio oggetto di riparazione o ricostruzione, ove rientrante nel progetto di intervento, necessaria ai fini del collegamento con la rete dei servizi pubblici e le opere di urbanizzazione primaria. 6. La consegna dell'immobile e' effettuata in favore del soggetto beneficiario del contributo e, nel caso di condomini, ove il condominio non abbia ottenuto il contributo mediante un unico rappresentante, in favore dell'amministratore del condominio. Non ostano alla conclusione del procedimento di cui al comma 4 la fase di acquisizione del certificato di agibilita', di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, le eventuali pratiche di accatastamento, variazione catastale, classamento o altri adempimenti fiscali, eventuali esigenze di rogito di atti notarili e pubblici, ne' eventuali questioni insorte tra i proprietari in ordine all'esatto riparto delle singole porzioni della costruzione, della suddivisione delle quote millesimali od ogni altra questione condominiale o comunque riguardante i rapporti tra privati a vario titolari di diritti sull'immobile.