Art. 5 
 
                     Ulteriori misure in materia 
              di aumento dei costi delle materie prime 
 
  1.  Per  corrispondere  alle  straordinarie  criticita'   derivanti
dall'eccezionale  aumento  dei  costi  delle  materie  prime,   fermo
restando quanto stabilito all'art. 2 dell'ordinanza commissariale  n.
118 del 7 novembre 2021 in materia di pagamenti per  i  danni  gravi,
l'anticipo non superiore al 30% dell'importo  dei  lavori  ammesso  a
contributo puo' essere corrisposto, anche nel corso  dei  lavori,  in
corrispondenza dei SAL intermedi, e comunque non oltre il termine per
la corresponsione del secondo SAL. 
  2. Per le medesime esigenze, e fino alla data del 31 dicembre 2022,
il SAL puo' essere liquidato anche nel caso in cui il  direttore  dei
lavori  accerti  l'esecuzione  parziale  dei  lavori  relativi,   per
l'importo minimo di euro 5.000 per una sola  volta,  fermo  l'impegno
sottoscritto dall'impresa alla prosecuzione dei lavori. L'importo del
SAL deve essere determinato in misura corrispondente alle lavorazioni
eseguite. In nessun  caso  l'importo  del  SAL  puo'  determinare  il
superamento del 90 per cento di erogazione del contributo. 
  3.  Entro  il  medesimo  termine,   l'USR   e'   autorizzato   alla
liquidazione del SAL finale al momento della dichiarazione asseverata
di fine lavori da parte del direttore dei lavori che attesti anche la
sussistenza  degli  allacciamenti  alle   opere   di   urbanizzazione
comunale, purche' in presenza di  circostanze  impeditive,  accertate
dal comune, in ordine al  rilascio  dell'agibilita'  o  abitabilita',
anche per l'assenza di documentazione di natura amministrativa  o  di
competenza notarile. 
  4.  La  conclusione  del  procedimento  per  la   concessione   dei
finanziamenti agevolati per la ricostruzione  privata,  di  cui  agli
articoli 5 e seguenti del decreto-legge n. 189 del 2016, coincide con
il  collaudo  finale  dei  lavori   effettuati   e   la   conseguente
liquidazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori. 
  5. Il collaudo dei lavori eseguiti verifica anche la  realizzazione
dell'impiantistica di pertinenza dell'edificio oggetto di riparazione
o  ricostruzione,  ove  rientrante  nel   progetto   di   intervento,
necessaria ai fini del collegamento con la rete dei servizi  pubblici
e le opere di urbanizzazione primaria. 
  6. La consegna dell'immobile e' effettuata in favore  del  soggetto
beneficiario  del  contributo  e,  nel  caso  di  condomini,  ove  il
condominio  non  abbia  ottenuto  il  contributo  mediante  un  unico
rappresentante, in favore  dell'amministratore  del  condominio.  Non
ostano alla conclusione del procedimento di cui al comma 4 la fase di
acquisizione del certificato di agibilita', di cui  all'art.  24  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, le eventuali
pratiche di accatastamento, variazione catastale, classamento o altri
adempimenti fiscali, eventuali esigenze di rogito di atti notarili  e
pubblici, ne' eventuali questioni insorte tra i proprietari in ordine
all'esatto riparto delle singole porzioni  della  costruzione,  della
suddivisione  delle  quote  millesimali  od  ogni   altra   questione
condominiale o comunque riguardante i rapporti tra  privati  a  vario
titolari di diritti sull'immobile.