Art. 6 
 
        Misura di proroga eccezionale e temporanea dei lavori 
 
  1.  I  termini  previsti  per  la  conclusione  dei  lavori   della
ricostruzione pubblica e della ricostruzione privata, ai sensi  delle
leggi  e  delle   ordinanze   vigenti,   nonche'   delle   previsioni
contrattuali, a  causa  delle  straordinarie  criticita'  determinate
dall'imprevista variazione dei prezzi dei materiali e  della  carenza
degli stessi, sono eccezionalmente prorogati nella misura massima  di
novanta giorni, su disposizione del direttore dei lavori. 
  2. Al di  fuori  della  fattispecie  di  cui  al  primo  comma,  il
direttore dei lavori nella ricostruzione  privata  con  finanziamento
pubblico esercita i poteri previsti dal codice dei contratti pubblici
in materia di sospensione motivata dei  lavori.  La  sospensione  dei
lavori e' autorizzata  dall'USR  competente  entro  e  non  oltre  il
termine di quindici giorni dal ricevimento dell'istanza.