Art. 6 Misura di proroga eccezionale e temporanea dei lavori 1. I termini previsti per la conclusione dei lavori della ricostruzione pubblica e della ricostruzione privata, ai sensi delle leggi e delle ordinanze vigenti, nonche' delle previsioni contrattuali, a causa delle straordinarie criticita' determinate dall'imprevista variazione dei prezzi dei materiali e della carenza degli stessi, sono eccezionalmente prorogati nella misura massima di novanta giorni, su disposizione del direttore dei lavori. 2. Al di fuori della fattispecie di cui al primo comma, il direttore dei lavori nella ricostruzione privata con finanziamento pubblico esercita i poteri previsti dal codice dei contratti pubblici in materia di sospensione motivata dei lavori. La sospensione dei lavori e' autorizzata dall'USR competente entro e non oltre il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'istanza.