Art. 6
Misura di proroga eccezionale e temporanea dei lavori
1. I termini previsti per la conclusione dei lavori della
ricostruzione pubblica e della ricostruzione privata, ai sensi delle
leggi e delle ordinanze vigenti, nonche' delle previsioni
contrattuali, a causa delle straordinarie criticita' determinate
dall'imprevista variazione dei prezzi dei materiali e della carenza
degli stessi, sono eccezionalmente prorogati nella misura massima di
novanta giorni, su disposizione del direttore dei lavori.
2. Al di fuori della fattispecie di cui al primo comma, il
direttore dei lavori nella ricostruzione privata con finanziamento
pubblico esercita i poteri previsti dal codice dei contratti pubblici
in materia di sospensione motivata dei lavori. La sospensione dei
lavori e' autorizzata dall'USR competente entro e non oltre il
termine di quindici giorni dal ricevimento dell'istanza.