Art. 7 
 
             Osservatorio per il monitoraggio dei prezzi 
 
  1. Ai fini di monitorare gli effetti straordinari dei mutamenti dei
costi delle  materie  prime,  e'  istituito  l'«Osservatorio  per  il
monitoraggio  dell'evoluzione   dei   prezzi»,   costituito   da   un
rappresentante della Struttura commissariale, che lo presiede, da  un
rappresentante per ciascuna delle Regioni Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
Umbria, da un rappresentante delle principali associazioni datoriali,
da un rappresentante della rete delle professioni tecniche, e  da  un
rappresentante   delle   organizzazioni   sindacali    di    settore.
L'Osservatorio ha il compito di  monitorare  l'andamento  dei  prezzi
delle materie prime al fine di  verificare  la  sostenibilita'  degli
interventi  di  ricostruzione  rispetto  all'andamento  dei   prezzi.
L'Osservatorio redige una relazione al Commissario  circa  gli  esiti
del monitoraggio. In caso di variazioni significative dei prezzi,  in
aumento o in ribasso tali da suggerire la revisione del prezziario di
cui all'art.  1  della  presente  ordinanza,  l'Osservatorio  ne  da'
immediata informazione al Commissario suggerendo gli eventuali  nuovi
prezzi da adottare. 
  2. Ai membri dell'Osservatorio non e' corrisposto  alcun  compenso,
gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.