Art. 7 Osservatorio per il monitoraggio dei prezzi 1. Ai fini di monitorare gli effetti straordinari dei mutamenti dei costi delle materie prime, e' istituito l'«Osservatorio per il monitoraggio dell'evoluzione dei prezzi», costituito da un rappresentante della Struttura commissariale, che lo presiede, da un rappresentante per ciascuna delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, da un rappresentante delle principali associazioni datoriali, da un rappresentante della rete delle professioni tecniche, e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali di settore. L'Osservatorio ha il compito di monitorare l'andamento dei prezzi delle materie prime al fine di verificare la sostenibilita' degli interventi di ricostruzione rispetto all'andamento dei prezzi. L'Osservatorio redige una relazione al Commissario circa gli esiti del monitoraggio. In caso di variazioni significative dei prezzi, in aumento o in ribasso tali da suggerire la revisione del prezziario di cui all'art. 1 della presente ordinanza, l'Osservatorio ne da' immediata informazione al Commissario suggerendo gli eventuali nuovi prezzi da adottare. 2. Ai membri dell'Osservatorio non e' corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.