Art. 8 
 
                      Modifiche ed integrazioni 
               all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 
 
  1. Al terzo capoverso del comma 1-bis  dell'art.  5  dell'ordinanza
commissariale n. 13 del 9 gennaio  2017,  dopo  le  parole  «famiglie
operai ed impiegati», sono aggiunte le  parole  «come  risultante  al
mese  precedente  alla  data  di  presentazione  della   domanda   di
contributo». 
  2. Il comma 7 dell'art. 14-bis e' sostituito dal seguente: 
    «7. Per la  ricostruzione  degli  edifici  di  cui  al  comma  6,
nonche', in ogni caso,  per  tutte  le  delocalizzazioni  imposte  da
provvedimenti  della  pubblica  amministrazione,   e'   concesso   un
contributo sulla base del  costo  parametrico  determinato  ai  sensi
delle tabelle 6 e 7 per  il  livello  operativo  L4  calcolato  sulla
superficie  utile  dell'edificio   da   delocalizzare,   incrementato
percentualmente per quanto necessario a compensare il costo effettivo
di demolizione e smaltimento macerie dell'edificio  da  delocalizzare
nonche' l'acquisto od esproprio dell'area di superficie  equivalente,
comprensivo di ogni spesa conseguente e comunque fino al  30%,  salvo
diversa modalita' di  acquisizione  dell'area  prevista  nei  vigenti
strumenti  di  pianificazione  comunale.  Il   costo   dell'area   e'
determinato  a  seguito  di  perizia  asseverata  del  professionista
abilitato che ne attesti la congruita';  nel  caso  di  esproprio  il
costo dell'area e' determinato dall'ente competente  previa  verifica
della sua congruita' da parte dell'Agenzia del demanio.  L'area  dove
insiste l'edificio da delocalizzare e quella di relativa  pertinenza,
liberate dalle macerie  conseguenti  alla  demolizione,  sono  cedute
gratuitamente  al  comune  per  essere  adibite   ad   uso   pubblico
compatibile con le condizioni di instabilita' della zona». 
  3. All'Allegato 2, «Tabella 6 - Costi  parametrici»,  ai  capoversi
sottostanti,  come  modificati  dall'art.  8,  comma  1,  lettera  b)
dell'ordinanza n. 118/2021, sono apportate le seguenti modifiche: 
    al primo capoverso, le parole: «Per edifici con struttura in c.a.
in  opera,  i  costi  parametrici  sono maggiorati  del  20%.»   sono
sostituite dalle parole: «Per edifici con struttura in c.a. in  opera
e prefabbricato, i costi parametrici sono maggiorati del 30%.»; 
    dopo  il  secondo  capoverso  e'  aggiunto  il   seguente   nuovo
capoverso: «Per edifici con struttura in acciaio, i costi parametrici
sono maggiorati del 40%.»