Art. 8 Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 1. Al terzo capoverso del comma 1-bis dell'art. 5 dell'ordinanza commissariale n. 13 del 9 gennaio 2017, dopo le parole «famiglie operai ed impiegati», sono aggiunte le parole «come risultante al mese precedente alla data di presentazione della domanda di contributo». 2. Il comma 7 dell'art. 14-bis e' sostituito dal seguente: «7. Per la ricostruzione degli edifici di cui al comma 6, nonche', in ogni caso, per tutte le delocalizzazioni imposte da provvedimenti della pubblica amministrazione, e' concesso un contributo sulla base del costo parametrico determinato ai sensi delle tabelle 6 e 7 per il livello operativo L4 calcolato sulla superficie utile dell'edificio da delocalizzare, incrementato percentualmente per quanto necessario a compensare il costo effettivo di demolizione e smaltimento macerie dell'edificio da delocalizzare nonche' l'acquisto od esproprio dell'area di superficie equivalente, comprensivo di ogni spesa conseguente e comunque fino al 30%, salvo diversa modalita' di acquisizione dell'area prevista nei vigenti strumenti di pianificazione comunale. Il costo dell'area e' determinato a seguito di perizia asseverata del professionista abilitato che ne attesti la congruita'; nel caso di esproprio il costo dell'area e' determinato dall'ente competente previa verifica della sua congruita' da parte dell'Agenzia del demanio. L'area dove insiste l'edificio da delocalizzare e quella di relativa pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione, sono cedute gratuitamente al comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilita' della zona». 3. All'Allegato 2, «Tabella 6 - Costi parametrici», ai capoversi sottostanti, come modificati dall'art. 8, comma 1, lettera b) dell'ordinanza n. 118/2021, sono apportate le seguenti modifiche: al primo capoverso, le parole: «Per edifici con struttura in c.a. in opera, i costi parametrici sono maggiorati del 20%.» sono sostituite dalle parole: «Per edifici con struttura in c.a. in opera e prefabbricato, i costi parametrici sono maggiorati del 30%.»; dopo il secondo capoverso e' aggiunto il seguente nuovo capoverso: «Per edifici con struttura in acciaio, i costi parametrici sono maggiorati del 40%.»