Art. 8
Modifiche ed integrazioni
all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017
1. Al terzo capoverso del comma 1-bis dell'art. 5 dell'ordinanza
commissariale n. 13 del 9 gennaio 2017, dopo le parole «famiglie
operai ed impiegati», sono aggiunte le parole «come risultante al
mese precedente alla data di presentazione della domanda di
contributo».
2. Il comma 7 dell'art. 14-bis e' sostituito dal seguente:
«7. Per la ricostruzione degli edifici di cui al comma 6,
nonche', in ogni caso, per tutte le delocalizzazioni imposte da
provvedimenti della pubblica amministrazione, e' concesso un
contributo sulla base del costo parametrico determinato ai sensi
delle tabelle 6 e 7 per il livello operativo L4 calcolato sulla
superficie utile dell'edificio da delocalizzare, incrementato
percentualmente per quanto necessario a compensare il costo effettivo
di demolizione e smaltimento macerie dell'edificio da delocalizzare
nonche' l'acquisto od esproprio dell'area di superficie equivalente,
comprensivo di ogni spesa conseguente e comunque fino al 30%, salvo
diversa modalita' di acquisizione dell'area prevista nei vigenti
strumenti di pianificazione comunale. Il costo dell'area e'
determinato a seguito di perizia asseverata del professionista
abilitato che ne attesti la congruita'; nel caso di esproprio il
costo dell'area e' determinato dall'ente competente previa verifica
della sua congruita' da parte dell'Agenzia del demanio. L'area dove
insiste l'edificio da delocalizzare e quella di relativa pertinenza,
liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione, sono cedute
gratuitamente al comune per essere adibite ad uso pubblico
compatibile con le condizioni di instabilita' della zona».
3. All'Allegato 2, «Tabella 6 - Costi parametrici», ai capoversi
sottostanti, come modificati dall'art. 8, comma 1, lettera b)
dell'ordinanza n. 118/2021, sono apportate le seguenti modifiche:
al primo capoverso, le parole: «Per edifici con struttura in c.a.
in opera, i costi parametrici sono maggiorati del 20%.» sono
sostituite dalle parole: «Per edifici con struttura in c.a. in opera
e prefabbricato, i costi parametrici sono maggiorati del 30%.»;
dopo il secondo capoverso e' aggiunto il seguente nuovo
capoverso: «Per edifici con struttura in acciaio, i costi parametrici
sono maggiorati del 40%.»