Art. 9 Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 19 del 2017 1. All'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: a) il comma 6 dell'art. 22 e' sostituito dal seguente: «6. Per la ricostruzione degli edifici di cui al comma 5, nonche', in ogni caso, per tutte le delocalizzazioni imposte da provvedimenti della pubblica amministrazione, e' concesso un contributo sulla base del costo parametrico determinato ai sensi delle tabelle 6 e 7 per il livello operativo L4 calcolato sulla superficie utile dell'edificio da delocalizzare, incrementato percentualmente per quanto necessario a compensare il costo effettivo di demolizione e smaltimento macerie dell'edificio da delocalizzare nonche' l'acquisto od esproprio dell'area di superficie equivalente, comprensivo di ogni spesa conseguente e comunque fino al 30%, salvo diversa modalita' di acquisizione dell'area prevista nei vigenti strumenti di pianificazione comunale. Il costo dell'area e' determinato a seguito di perizia asseverata del professionista abilitato che ne attesti la congruita'; nel caso di esproprio il costo dell'area e' determinato dall'ente competente previa verifica della sua congruita' da parte dell'Agenzia del demanio. L'area dove insiste l'edificio da delocalizzare e quella di relativa pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione, sono cedute gratuitamente al comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilita' della zona; b) alla lettera f), della Tabella 7, dell'Allegato 1 le parole «del 20% per gli interventi di ricostruzione di edifici singoli, unifamiliari, classificati con livello operativo L4» sono sostituite con le parole «del 20% per gli interventi di ricostruzione di edifici singoli unifamiliari e bifamiliari con livelli operativi L1, L2 e L3 e del 25% per quelli classificati con livello operativo L4.»; c) all'allegato 1, Tabella 6, alla fine del secondo periodo, e' aggiunto il seguente: «Alle tipologie di immobili per le quali si applica l'incremento di cui alla lettera f) della tabella 7, non si applica la prima riduzione del costo parametrico per superficie ("fino a 130 mq" e "da 130 a 220 mq")».