Art. 9
Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 19 del 2017
1. All'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti
modifiche ed integrazioni:
a) il comma 6 dell'art. 22 e' sostituito dal seguente:
«6. Per la ricostruzione degli edifici di cui al comma 5,
nonche', in ogni caso, per tutte le delocalizzazioni imposte da
provvedimenti della pubblica amministrazione, e' concesso un
contributo sulla base del costo parametrico determinato ai sensi
delle tabelle 6 e 7 per il livello operativo L4 calcolato sulla
superficie utile dell'edificio da delocalizzare, incrementato
percentualmente per quanto necessario a compensare il costo effettivo
di demolizione e smaltimento macerie dell'edificio da delocalizzare
nonche' l'acquisto od esproprio dell'area di superficie equivalente,
comprensivo di ogni spesa conseguente e comunque fino al 30%, salvo
diversa modalita' di acquisizione dell'area prevista nei vigenti
strumenti di pianificazione comunale. Il costo dell'area e'
determinato a seguito di perizia asseverata del professionista
abilitato che ne attesti la congruita'; nel caso di esproprio il
costo dell'area e' determinato dall'ente competente previa verifica
della sua congruita' da parte dell'Agenzia del demanio. L'area dove
insiste l'edificio da delocalizzare e quella di relativa pertinenza,
liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione, sono cedute
gratuitamente al comune per essere adibite ad uso pubblico
compatibile con le condizioni di instabilita' della zona;
b) alla lettera f), della Tabella 7, dell'Allegato 1 le parole
«del 20% per gli interventi di ricostruzione di edifici singoli,
unifamiliari, classificati con livello operativo L4» sono sostituite
con le parole «del 20% per gli interventi di ricostruzione di edifici
singoli unifamiliari e bifamiliari con livelli operativi L1, L2 e L3
e del 25% per quelli classificati con livello operativo L4.»;
c) all'allegato 1, Tabella 6, alla fine del secondo periodo, e'
aggiunto il seguente: «Alle tipologie di immobili per le quali si
applica l'incremento di cui alla lettera f) della tabella 7, non si
applica la prima riduzione del costo parametrico per superficie
("fino a 130 mq" e "da 130 a 220 mq")».