Art. 9 
 
       Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 19 del 2017 
 
  1. All'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti
modifiche ed integrazioni: 
    a) il comma 6 dell'art. 22 e' sostituito dal seguente: 
      «6. Per la ricostruzione degli  edifici  di  cui  al  comma  5,
nonche', in ogni caso,  per  tutte  le  delocalizzazioni  imposte  da
provvedimenti  della  pubblica  amministrazione,   e'   concesso   un
contributo sulla base del  costo  parametrico  determinato  ai  sensi
delle tabelle 6 e 7 per  il  livello  operativo  L4  calcolato  sulla
superficie  utile  dell'edificio   da   delocalizzare,   incrementato
percentualmente per quanto necessario a compensare il costo effettivo
di demolizione e smaltimento macerie dell'edificio  da  delocalizzare
nonche' l'acquisto od esproprio dell'area di superficie  equivalente,
comprensivo di ogni spesa conseguente e comunque fino al  30%,  salvo
diversa modalita' di  acquisizione  dell'area  prevista  nei  vigenti
strumenti  di  pianificazione  comunale.  Il   costo   dell'area   e'
determinato  a  seguito  di  perizia  asseverata  del  professionista
abilitato che ne attesti la congruita';  nel  caso  di  esproprio  il
costo dell'area e' determinato dall'ente competente  previa  verifica
della sua congruita' da parte dell'Agenzia del demanio.  L'area  dove
insiste l'edificio da delocalizzare e quella di relativa  pertinenza,
liberate dalle macerie  conseguenti  alla  demolizione,  sono  cedute
gratuitamente  al  comune  per  essere  adibite   ad   uso   pubblico
compatibile con le condizioni di instabilita' della zona; 
    b) alla lettera f), della Tabella 7, dell'Allegato  1  le  parole
«del 20% per gli interventi  di  ricostruzione  di  edifici  singoli,
unifamiliari, classificati con livello operativo L4» sono  sostituite
con le parole «del 20% per gli interventi di ricostruzione di edifici
singoli unifamiliari e bifamiliari con livelli operativi L1, L2 e  L3
e del 25% per quelli classificati con livello operativo L4.»; 
    c) all'allegato 1, Tabella 6, alla fine del secondo  periodo,  e'
aggiunto il seguente: «Alle tipologie di immobili  per  le  quali  si
applica l'incremento di cui alla lettera f) della tabella 7,  non  si
applica la prima  riduzione  del  costo  parametrico  per  superficie
("fino a 130 mq" e "da 130 a 220 mq")».